32001R2412

Regolamento (CE) n. 2412/2001 della Commissione, del 10 dicembre 2001, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 11/12/2001 pag. 0018 - 0019


Regolamento (CE) n. 2412/2001 della Commissione

del 10 dicembre 2001

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio(3) determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti.

(3) Il regolamento (CE) n. 2410/2001 della Commissione(4) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97(6), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 753/2001 della Commissione(7).

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20 ) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 753/2001 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

(3) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.

(4) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(6) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

(7) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 42.