32001R2379

Regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/12/2001 pag. 0015 - 0017


Regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione

del 5 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi(3), prevede le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere le operazioni di controllo realizzate in taluni paesi terzi per i prodotti esportati verso la Comunità.

(2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, i servizi di controllo dei paesi terzi che beneficeranno del riconoscimento rilasceranno certificati di conformità delle merci che le autorità doganali della Comunità potranno accettare ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci stesse. È dunque opportuno prevedere le caratteristiche comuni che i diversi certificati rilasciati dai diversi paesi terzi beneficiari devono rispettare, in particolare per quanto riguarda l'originale e le copie dei certificati, il formato, la stampa, le modalità di compilazione, la numerazione e l'archiviazione, nonché le firme e i timbri che devono figurarvi.

(3) L'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1148/2001 prevede che gli Stati membri attuino un regime di controlli per sondaggio dei certificati rilasciati dai paesi terzi. Tali controlli per sondaggio devono essere tuttavia completati da controlli a posteriori in caso di dubbi manifesti quanto all'autenticità dei certificati o all'esattezza dei dati ivi contenuti.

(4) L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 richiede l'istituzione di una cooperazione amministrativa tra la Comunità e ciascuno dei paesi terzi interessati, al fine di mettere a disposizione delle autorità competenti della Comunità l'insieme delle informazioni a tal fine necessarie. Il contenuto e le modalità di questa cooperazione amministrativa devono essere precisati.

(5) Ove necessario, il riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate da taluni paesi terzi può richiedere l'organizzazione di ispezioni in loco al fine di valutare i sistemi di controllo all'esportazione dei paesi terzi suddetti. In tal caso, è opportuno prevedere la possibilità di far ricorso al corpo di ispettori speciale per il mercato degli ortofrutticoli istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2200/96.

(6) Occorre inoltre completare il modello di etichetta di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1148/2001.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1148/2001 è modificato come segue:

1) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente: "Ai fini del riconoscimento di cui al paragrafo 1, la Commissione può far ricorso al corpo di ispettori speciale per il mercato degli ortofrutticoli istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2200/96, al fine di condurre ispezioni in loco destinate a verificare che le operazioni di controllo effettuate nel paese terzo interessato rispettino le disposizioni di cui al presente articolo e, se del caso, formulare raccomandazioni intese a migliorare il grado di conformità delle merci esportate dal paese terzo interessato verso la Comunità.";

b) al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti: "I modelli di formulario sulla base dei quali vengono redatti i certificati di cui al presente paragrafo, secondo comma, sono stabiliti nel quadro del riconoscimento di cui al paragrafo 1.

Solo un esemplare del certificato potrà essere identificato con la dicitura 'originale'. Qualora risultino necessarie copie supplementari, queste ultime devono essere contrassegnate dalla dicitura 'copia'. Le autorità competenti della Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato.

Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2.

I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

I formulari del certificato devono essere compilati tramite un processo meccanografico o similare.

Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Ogni certificato deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

L'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. La Commissione può sospendere il riconoscimento qualora constati, per un numero significativo di partite o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dai servizi di controllo dei paesi terzi, o qualora non sia stata data risposta soddisfacente alle richieste di controlli a posteriori di cui al paragrafo 5 bis.";

d) dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo: "5 bis. Ogniqualvolta si manifestino dubbi fondati quanto all'autenticità di un certificato di cui al paragrafo 3, secondo comma, o all'esattezza delle menzioni ivi contenute, viene effettuato un controllo a posteriori.

L'autorità competente della Comunità rinvia il certificato o la relativa copia al corrispondente ufficiale del paese terzo, di cui al paragrafo 2, secondo comma, indicando, ove del caso, i motivi che giustificano un'indagine e tutte le informazioni ottenute che lasciano presumere che il certificato non sia autentico o che le menzioni ivi contenute sono inesatte. Le richieste di controllo a posteriori sono portate quanto prima a conoscenza della Commissione, così come l'esito di ciascuna di esse.

Qualora venga richiesto un controllo a posteriori, l'importatore delle merci interessate può chiedere agli organismi di controllo competenti di procedere a un controllo di conformità di cui all'articolo 6.";

e) è aggiunto il paragrafo seguente: "8. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'istituzione di una procedura di cooperazione amministrativa tra la Comunità e ciascun paese terzo interessato.

A tal fine, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione qualsiasi informazione utile relativa alle operazioni di controllo nonché gli esemplari dei timbri utilizzati dai servizi di controllo e inoltre, ove necessario e senza indugio, qualsiasi modifica di tali informazioni.

Le informazioni suddette, nonché le ulteriori modifiche, sono trasmesse dalla Commissione alle autorità di coordinamento degli Stati membri, che ne informano le autorità doganali e le altre autorità competenti.

Non appena istituita la cooperazione amministrativa, nonché a seguito di qualunque modifica significativa delle informazioni comunicate da un paese terzo interessato tanto nel quadro della suddetta cooperazione che per quanto concerne i nomi e gli indirizzi del corrispondente ufficiale e dei servizi di controllo, la Commissione pubblica il relativo avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.";

2) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

(3) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 3.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

>PIC FILE= "L_2001321IT.001703.TIF">"