32001R2297

Regolamento (CE) n. 2297/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 2297/2001 della Commissione

del 26 novembre 2001

relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

(2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero ad una serie di beneficiari.

(3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario(2). È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

Note

LOTTI A, B, C, D, E

1. Azioni n.: 76/01 (A); 77/01 (B); 78/01 (C); 79/01 (D); 80/01 (E)

2. Beneficiario(2): UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman - Jordan; telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27

3. Rappresentante del beneficiario: UNRWA Field Supply and Transport Officer

A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [ tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; fax 581 65 64 ]

B: PO Box 947, Beirut, Libano [ tel. (961-1) 840 461-6; fax 840 467 ]

C: PO Box 4313, Damascus, Siria [ tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47 ]

D: PO Box 484, Amman, Giordania [ tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61 ]

4. Paese di destinazione: A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania

5. Prodotto da mobilitare: zucchero bianco (zucchero "A" o "B")

6. Quantitativo totale (t nette): 1920

7. Numero di lotti: 5 (A: 665 tonnellate; B: 295 tonnellate; C: 240 tonnellate; D: 450 tonnellate; E: 270 tonnellate)

8. Caratteristiche e qualità del prodotto(3)(5)(9): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]

9. Condizionamento(7): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1.b, 2.b e B.4]

10. Etichettatura o marcatura(6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V.A.3]

- Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese

- Diciture complementari: "NOT FOR SALE"

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità

12. Stadio di consegna previsto(8): A, C, E: reso porto di sbarco - terminale per contenitori

B, D: reso destinazione

13. Stadio di consegna alternativo: reso porto d'imbarco

14. a) Porto d'imbarco: -

b) Indirizzo di carico: -:

15. Porto di sbarco: A, E: Ashdod; C: Lattakia

16. Luogo di destinazione: UNRWA warehouse in Beirut (B) and Amman (D)

- porto o magazzino di transito: -

- via di trasporto terrestre: -

17. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto: - 1o termine: A, B, C, E: 3.2.2002; D: 10.2.2002

- 2o termine: A, B, C, E: 24.2.2002; D: 3.3.2002

18. Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo: - 1o termine: 7-20.1.2002

- 2o termine: 28.1-10.2.2002

19. Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles): - 1o termine: 11.12.2001

- 2o termine: 8.1.2002

20. Importo della garanzia d'offerta: 15 EUR/t

21. Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta(1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. M. T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)

22. Restituzione all'esportazione(4): restituzione applicabile il 21.11.2001, fissata dal regolamento (CE) n. 2211/2001 della Commissione (GU L 300 del 16.11.2001, pag. 6)

(1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:

- certificato sanitario (+ "data di produzione ...").

(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: "la dicitura 'Comunità europea'".

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(8) Da spedire in contenitori di 20 piedi. Lotti A, C ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni - esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) - a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

(9) Lotto C: il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.