32001R2254

Regolamento (CE) n. 2254/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 21/11/2001 pag. 0011 - 0012


Regolamento (CE) n. 2254/2001 della Commissione

del 20 novembre 2001

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2102/2001 della Commissione(2), ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2) Per i pomodori, le arance e le uve da tavola, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi. I tassi definitivi non possono essere superiori ai tassi indicativi maggiorati del 50 %.

(3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2102/2001, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1961/2001 è fissata al 21 novembre 2001.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.

3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 3.

ALLEGATO

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