32001R2250

Regolamento (CE) n. 2250/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 21/11/2001 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 2250/2001 della Commissione

del 20 novembre 2001

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione(4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2001.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II b, da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Spagna ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 27 ottobre 2001. Occorre pertanto attenersi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II b, eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2001.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II b, da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

(3) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

(4) GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.