32001R2244

Regolamento (CE) n. 2244/2001 della Commissione, del 19 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1780/97 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione "garanzia"

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 20/11/2001 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 2244/2001 della Commissione

del 19 novembre 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1780/97 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione "garanzia"

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione "garanzia"(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2136/2001(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2136/2001 ha prorogato di due anni il periodo di cinque anni previsto dal regolamento (CE) n. 723/97 per la partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi d'azione degli Stati membri.

(2) Vista la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2136/2001, la Commissione non ha potuto stabilire l'importo massimo del contributo finanziario comunitario per il 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione, del 15 settembre 1997, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione "garanzia"(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/98(4). Occorre pertanto stabilire, per tale anno, un nuovo termine per la decisione della Commissione e determinare quali sono le spese ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1780/97 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis: "2 bis. In deroga al paragrafo 2, primo comma, la Commissione fissa, in base alle informazioni fornite dallo Stato membro, l'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per l'anno 2002, espresso in euro, nei tre mesi successivi alla data limite per la presentazione dei programmi da parte degli Stati membri.

Sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento della Comunità solamente le spese pagate dopo il 1o gennaio 2002."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6.

(2) GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 1.

(3) GU L 252 del 16.9.1997, pag. 20.

(4) GU L 245 del 4.9.1998, pag. 28.