32001R2206

Regolamento (CE) n. 2206/2001 della Commissione, del 14 novembre 2001, relativo allo svincolo della cauzione di assegnazione costituita dagli operatori nuovi arrivati per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli nel corso del primo semestre del 2001

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 15/11/2001 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 2206/2001 della Commissione

del 14 novembre 2001

relativo allo svincolo della cauzione di assegnazione costituita dagli operatori nuovi arrivati per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli nel corso del primo semestre del 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1632/2000(4), gli operatori nuovi arrivati hanno costituito una cauzione di 18 EUR/t per il quantitativo per il quale hanno presentato una domanda di assegnazione annua per il 2001. Obiettivo di tale cauzione era quello di garantire l'obbligazione del richiedente di presentare domande di titoli a concorrenza dell'assegnazione concessa e di importare effettivamente il quantitativo attribuito nel corso del 2001.

(2) Vista la modifica del regime d'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari che ha iniziato ad avere efficacia il 1o luglio 2001, data dalla quale sono applicabili il regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime d'importazione delle banane nella Comunità(5), modificato dal regolamento (CE) n. 1613/2001(6), non si può esigere dai nuovi operatori registrati per il 2001 che abbiano chiesto e ottenuto titoli d'importazione, nel corso del primo semestre, a concorrenza dell'importo complessivo dell'assegnazione annuale concessa in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2362/98 per lo stesso anno. Occorre pertanto prevedere lo svincolo della cauzione di assegnazione costituita da ogni operatore nuovo arrivato a sostegno della propria domanda di assegnazione annuale, a concorrenza del quantitativo per il quale non ha presentato domanda di titoli di importazione nel corso del primo semestre del 2001.

(3) Si ricorda che, per quanto concerne il quantitativo per il quale sono stati rilasciati titoli d'importazione nel corso dei primi due trimestri del 2001, la cauzione di assegnazione viene svincolata progressivamente in proporzione ai quantitativi effettivamente importati, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2362/98.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri svincolano, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2362/98, la cauzione di assegnazione costituita dagli operatori nuovi arrivati di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2362/98 per il quantitativo per il quale non sono state presentate domande di titoli d'importazione nel corso dei primi due trimestri del 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

(3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

(4) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

(5) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

(6) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 19.