32001R2205

Regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione, del 14 novembre 2001, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di taluni additivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 15/11/2001 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione

del 14 novembre 2001

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di taluni additivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 9g, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9g, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE, gli antibiotici e i coccidiostatici inseriti nell'allegato I della direttiva entro il 1o gennaio 1988 sono autorizzati provvisoriamente a decorrere dal 1o aprile 1998 e trasferiti al capitolo I dell'allegato B per una nuova valutazione in qualità di additivi collegati a un responsabile dell'immissione in circolazione.

(2) Per gli additivi suindicati, occorre presentare una nuova domanda di autorizzazione. Inoltre, a norma dell'articolo 9g, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, devono essere presentati i fascicoli corrispondenti, per una nuova valutazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva in questione, non oltre il 30 settembre 2000.

(3) I fascicoli sono stati presentati entro il 1o ottobre 2000 per i seguenti coccidiostatici: meticlorpindolo, meticlorpindolo-metilbenzoquato, amprolium, amprolium-etopabato, dimetridazolo e nicarbazina e per l'antibiotico flavofosfolipol.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, gli Stati membri controllano la conformità dei fascicoli con la direttiva 87/153/CEE, del 16 febbraio 1987, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/79/CE della Commissione(4) entro un periodo di sessanta giorni dalla data della spedizione dei fascicoli.

(5) Previa consultazione del Comitato permanente dell'alimentazione animale e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE, la Commissione comunica ai candidati all'autorizzazione per i citati coccidiostatici che le norme relative alla presentazione amministrativa dei fascicoli non erano state rispettate dal momento che mancano diversi dati, dall'identificazione delle sostanze fino ad importanti dati tossicologici.

(6) Analogamente, previa consultazione del Comitato permanente dell'alimentazione animale e conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 70/524/CEE, la Commissione comunica al candidato all'autorizzazione per il citato antibiotico che le norme relative alla presentazione amministrativa della candidatura non erano state rispettate per alcune categorie di animali dal momento che, per le categorie in questione, mancano i dati sull'efficacia e quelli sui test di tolleranza.

(7) Per assicurarsi che la mancata presentazione dei dati necessari non è dovuta a circostanze impreviste di fornitura, si concede un ulteriore termine di tre settimane per consentire ai candidati di fornire le informazioni mancanti.

(8) Per diverse sostanze sono state presentate informazioni complementari, che tuttavia non risultano sufficienti ad adempiere ai requisiti della direttiva 87/153/CEE, mentre per altre sostanze alla Commissione non sono pervenuti altri dati entro il termine supplementare concesso.

(9) Poiché i requisiti della direttiva 70/524/CEE non sono stati rispettati per i citati coccidiostatici, l'autorizzazione concessa per gli additivi in questione deve essere revocata e le voci corrispondenti eliminate dal capitolo I dell'allegato B alla direttiva.

(10) Poiché i requisiti della direttiva 70/524/CEE non sono stati rispettati per l'antibiotico flavofosfolipol per quanto riguarda talune categorie di animali, la voce corrispondente all'antibiotico, al capitolo I dell'allegato B della direttiva, dovrebbe essere modificata conseguentemente.

(11) Si ritiene opportuno definire un periodo di tempo entro il quale le scorte esistenti di coccidiostatici e antibiotici cui si riferisce la presente direttiva possono essere utilizzate.

(12) Il Comitato permanente per l'alimentazione animale non ha espresso un parere, pertanto in data 25 luglio 2001 la Commissione ha proposto le misure in questione al Consiglio, conformemente alle disposizioni previste dalla procedura dell'articolo 23 della direttiva 70/524/CEE. Il Consiglio è tenuto a deliberare entro tre mesi.

(13) Il Consiglio non ha deliberato entro i termini fissati. Il Consiglio non si è pronunciato, a maggioranza semplice, contro le misure proposte entro gli stessi termini. Le misure possono pertanto essere adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato B della direttiva 70/524/CEE viene modificato come segue:

1) Sono eliminate le seguenti sostanze appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicinali:

- meticlorpindolo,

- meticlorpindolo/metilbenzoquato,

- amprolium,

- amprolium/etopabato,

- dimetridazolo,

- nicarbazina.

2) Le voci corrispondenti al flavofosfolipolo sono modificate come segue:

a) la categoria animale "Animali da pelliccia, esclusi i conigli" è eliminata;

b) la categoria animale "Altro pollame, escluse anatre, oche, piccioni" è sostituita dalla categoria animale "galline da ingrasso".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

(3) GU L 64 del 7.3.1987, pag. 19.

(4) GU L 267 del 6.10.2001, pag. 1.