32001R2113

Regolamento (CE) n. 2113/2001 della Commissione, del 26 ottobre 2001, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0021 - 0021


Regolamento (CE) n. 2113/2001 della Commissione

del 26 ottobre 2001

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione(3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95(5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 19 al 25 ottobre 2001 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

(3) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

(4) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

(5) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.