Regolamento (CE) n. 2042/2001 della Commissione, del 18 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 19/10/2001 pag. 0008 - 0008
Regolamento (CE) n. 2042/2001 della Commissione del 18 ottobre 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 35 bis, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2001(4), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/2001(6), ha definito le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. (2) Le varietà delle olive coltivate in Marocco e le condizioni di raccolta sono tali da rendere possibile la produzione di olio di oliva vergine con un tenore di acido linolenico superiore al limite dello 0,9 % stabilito dalla normativa comunitaria. (3) All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2568/91 e nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il tenore massimo previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 per l'acido linolenico è dell'1 % per gli oli vergini delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 originari del Marocco. (4) In attesa del riesame delle caratteristiche e dei metodi di analisi che sarà necessario compiere ai fini dell'applicazione delle nuove denominazioni e definizioni previste dall'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, le quali si applicheranno a decorrere dal 1o novembre 2003, è opportuno prorogare l'attuale situazione modificando i regolamenti (CEE) n. 2568/91 e (CEE) n. 2658/87. (5) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2568/91 i termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001" sono sostituiti dai termini "campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2002/2003". Articolo 2 Nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87 la data del "31 ottobre 2001" è sostituita dal "31 ottobre 2003". Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4. (3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (4) GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 7. (5) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. (6) GU L 65 del 6.3.2001, pag. 9.