32001R2022

Regolamento (CE) n. 2022/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 16/10/2001 pag. 0017 - 0017


Regolamento (CE) n. 2022/2001 della Commissione

del 15 ottobre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2001(4), prevede l'attuazione di un regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. Tale regime è stato introdotto per la prima volta per la campagna 2000/01. L'esperienza acquisita nel corso di questa prima campagna mette in luce l'opportunità di apportarvi alcune modifiche. Per rendere più stabile il funzionamento del regime nel corso della campagna è necessario aprire la distillazione in varie quote separate.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000, è aggiunto il seguente comma: "Per la campagna 2001/02 la distillazione è aperta per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 novembre. La quantità massima per la quale possono essere sottoscritti contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 è di 7 milioni di ettolitri. La Commissione aprirà successivamente quantità supplementari durante uno o più periodi da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 8.