32001R1980

Regolamento (CE) n. 1980/2001 della Commissione, del 10 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 11/10/2001 pag. 0015 - 0016


Regolamento (CE) n. 1980/2001 della Commissione

del 10 ottobre 2001

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98(4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto in ogni Stato membro in cui la produzione effettiva superi il corrispondente quantitativo massimo garantito indicato al paragrafo 3 di detto articolo. Al fine di valutare l'entità del superamento occorre tener conto, per la Spagna, la Grecia, il Portogallo, la Francia e l'Italia, delle stime di produzione di olive da tavola trasformate in olio d'oliva ed espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei pertinenti coefficienti di cui rispettivamente alle decisioni della Commissione 98/605/CE(5), 98/619/CE(6), 98/620/CE(7), 1999/715/CE(8) e 2000/227/CE(9).

(2) L'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata. Tale importo deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in olio d'oliva.

(3) Allo scopo di stabilire la produzione stimata gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva ed eventualmente di olive da tavola per ogni campagna. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione. Su tale base occorre stabilire la produzione stimata di ogni Stato membro per l'olio d'oliva e le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva, ai livelli indicati in appresso.

(4) Per stabilire l'importo dell'anticipo, occorre tener conto della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità previsti dal regolamento (CE) n. 1414/97 del Consiglio(10).

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2000/01, la produzione stimata per l'olio d'oliva è pari a:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Per la campagna di commercializzazione 2000/01 la produzione stimata per le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva è pari a:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Per la campagna di commercializzazione 2000/01 l'importo dell'anticipo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è pari a:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

(5) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 39.

(6) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 50.

(7) GU L 295 del 4.11.1998, pag. 54.

(8) GU L 283 del 6.11.1999, pag. 16.

(9) GU L 71 del 18.3.2000, pag. 28.

(10) GU L 196 del 24.7.1997, pag. 4.