32001R1975

Regolamento (CE) n. 1975/2001 della Commissione, del 9 ottobre 2001, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 10/10/2001 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 1975/2001 della Commissione

del 9 ottobre 2001

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2336/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1371/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione(4), e/o le relative spese durante il periodo considerato.

(2) Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore delle uova. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 1o al 5 e dall'8 al 9 ottobre 2001 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati. È necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1371/95 nel settore delle uova, non è dato seguito alle domande pendenti dei periodi dal 1o al 5 e dall'8 al 9 ottobre 2001, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati, rispettivamente, a partire dal 10 ottobre al 17 ottobre 2001 per le categorie quattro e cinque di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

(2) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 16.

(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(4) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.