Regolamento (CE) n. 1850/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2002, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità europea nel novembre 2001
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 21/09/2001 pag. 0012 - 0015
Regolamento (CE) n. 1850/2001 della Commissione del 20 settembre 2001 relativo all'apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità, durante l'anno di contingentamento 2002, di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali organizzate dalla Comunità europea nel novembre 2001 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue: (1) Se necessario possono essere aperti, in circostanze particolari, contingenti supplementari rispetto a quelli di cui all'allegato V de regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. La Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di contingenti supplementari in previsione delle fiere commerciali del 2001. (2) Per alcuni paesi terzi sono già stati aperti in passato contingenti supplementari in occasione di fiere commerciali. (3) L'accesso ai contingenti supplementari dovrebbe essere limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori a una determinata fiera e ai quantitativi fissati nei contratti di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera. (4) Onde evitare un uso eccessivo di tali contingenti supplementari, si ritiene opportuno chiedere allo Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera di verificare che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti stabiliti per tali contingenti supplementari e di informare la Commissione, dopo la chiusura della fiera, dei quantitativi totali coperti da tali contratti certificati. (5) Si ritiene opportuno applicare alle importazioni nella Comunità di prodotti per i quali vengono aperti contingenti supplementari le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relative alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, escluse le disposizioni relative alla flessibilità. (6) Le domande di autorizzazioni di importazione dovrebbero essere corredate del contratto firmato nel corso della fiera, certificato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera. (7) Per evitare l'elusione delle misure, il rilascio delle autorizzazioni di importazione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti spediti dal paese fornitore d'origine dal 1o gennaio 2002 in poi. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato "Tessili", HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio sono aperti per l'anno di contingentamento 2002, in occasione delle fiere commerciali che si terranno nella Comunità europea nel novembre 2001, i contingenti supplementari indicati in allegato. Articolo 2 1. L'accesso ai contingenti supplementari di cui all'articolo 1 è limitato ai prodotti presentati dai paesi esportatori alla fiera e ai quantitativi fissati nel contratto di vendita, certificati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la fiera. 2. Le autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale si svolge la fiera si accertano che i quantitativi totali coperti da contratti certificati non superino i limiti fissati nell'allegato. 3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro trenta giorni dalla chiusura della fiera, i quantitativi totali coperti da contratti certificati conclusi durante la fiera, suddividendoli per paese fornitore e per categoria. Articolo 3 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali sono stati aperti contingenti supplementari sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio applicabili alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V di detto regolamento, escluse le disposizioni relative alla flessibilità. 2. Le autorizzazioni di importazione possono essere rilasciate soltanto previa presentazione di una licenza di esportazione recante nella casella n. 9 l'indicazione della fiera e dell'anno in questione e corredata dell'originale del contratto certificato di cui all'articolo 2. 3. Le autorizzazioni di importazione riguardano soltanto i prodotti spediti nella Comunità dal paese terzo di origine dal 1o gennaio 2002 in poi. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (2) GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3. ALLEGATO Contingenti supplementari per la fiera commerciale di Berlino dell'8 e 9 novembre 2001 [La designazione completa delle merci figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93] >SPAZIO PER TABELLA>