32001R1827

Regolamento (CE) n. 1827/2001 della Commissione, del 17 settembre 2001, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di ossido di zinco originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 18/09/2001 pag. 0017 - 0038


Regolamento (CE) n. 1827/2001 della Commissione

del 17 settembre 2001

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di ossido di zinco originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Il 20 dicembre 2000, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) (di seguito denominato "l'avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tipi di ossido di zinco originari della Repubblica popolare cinese (di seguito "RPC").

(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nel novembre 2000 dalla European Association of Metals (di seguito denominata "Eurométaux") per conto delle società Asturiana de Zinc S.A, Co.ge.fin. SpA, Elementis Pigments, Grillo Zinkoxid GmbH, Metaleurop GmbH e Union Minière Zinc Chemicals (di seguito: "i produttori comunitari denunzianti"), i quali rappresentano complessivamente una proporzione maggioritaria, cioè il 75 %, della produzione comunitaria di taluni tipi di ossido di zinco. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli utilizzatori, i fornitori e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato, nonché di produttori e utilizzatori comunitari e di importatori/operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Al questionario hanno risposto sei produttori comunitari denunzianti, cinque produttori esportatori del paese interessato e sei importatori nella Comunità non collegati ai produttori esportatori. Alla Commissione sono inoltre pervenute risposte da parte di tredici utilizzatori, cinque fornitori e due associazioni di utilizzatori. Altri sei produttori comunitari di ossido di zinco, che non erano all'origine della denuncia, hanno inoltre comunicato alla Commissione una serie di informazioni generali sulle loro attività.

(6) Al fine di permettere ai produttori esportatori della RPC di presentare, se lo desideravano, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato (di seguito: "SEM") o una richiesta di trattamento individuale ("TI"), la Commissione ha inviato i formulari necessari alle società cinesi notoriamente interessate. Nessun'altra società si è manifestata entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Cinque società hanno chiesto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito: "il regolamento di base") o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni stabilite per l'SEM.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori esportatori della RPC

- Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd, Liuzhou

- Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd, Liuzhou

- Gredmann Guigang Chemical Ltd, Guigang

- Liuzhou Zinc Products Co. Ltd, Liuzhou

- Liuzhou Longcheng Chemical General Plant, Liuzhou

b) Paese di riferimento

- Stati Uniti d'America: US Zinc Co., Millington, Tennessee

c) Produttori comunitari

- Asturiana de Zinc SA, Madrid, Spagna

- Co.ge.fin SpA, Bellusco, Italia

- Elementis Pigments, Durham, Regno Unito

- Grillo Zinkoxid GmbH, Goslar, Germania

- Metaleurop GmbH, Goslar, Germania

- Union Minière, Angleur, Belgio

d) Importatori comunitari non collegati

- Almiberia SA, San Antonio de Benageber, Spagna

e) Utilizzatori

- Esmalglass SA, Villarreal-Onda, Spagna.

(8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2000 (di seguito: "periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del PI (in appresso: "periodo in esame").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(9) Il prodotto in esame è l'ossido di zinco (formula chimica: ZnO) con una purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco in peso netto. Il prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00*10 ). Si deve notare che l'ossido di zinco per usi tecnici e quello per mangimi hanno un tenore di ossido di zinco inferiore al 93 %, e sono pertanto esclusi dalla definizione del prodotto in esame. Inoltre, l'ossido di zinco per usi tecnici e quello per mangimi differiscono dal prodotto in esame sia per il tenore di zinco che per l'aspetto. L'ossido di zinco per usi tecnici è una polvere di un colore che va dal grigiastro al brunastro, mentre l'ossido di zinco per mangimi è un materiale di colore giallo-brunastro. Il prodotto in esame viene invece venduto sotto forma di una polvere bianca fine. Questi tre tipi di ossido di zinco hanno proprietà chimiche diverse, e pertanto utilizzazioni finali differenti, e non sono in concorrenza l'uno con l'altro. Inoltre, l'ossido di zinco per usi tecnici e quello per mangimi sono notevolmente meno cari del prodotto in esame. Va inoltre osservato che il perossido di zinco (ZnO2) è anch'esso un prodotto del tutto diverso, in quanto non presenta le stesse caratteristiche chimiche ed è notevolmente più caro dell'ossido di zinco.

(10) L'ossido di zinco ha un'ampia gamma di applicazioni, incluse, tra le altre, quelle nelle industrie della gomma, delle vernici e della ceramica e nell'industria chimica e farmaceutica.

(11) Varie parti interessate hanno affermato che esistevano diversi tipi di prodotto in esame, i quali costituivano prodotti diversi che avrebbero pertanto dovuto essere trattati separatamente ai fini dell'inchiesta. Questa affermazione è stata respinta, e si è invece stabilito che tutti i tipi di prodotto in esame dovevano essere considerati come un unico prodotto, per i seguenti motivi:

- tutti i tipi di prodotto presentano le stesse caratteristiche chimiche di base, poiché hanno in comune la stessa composizione chimica di base (ZnO),

- presentano inoltre le stesse caratteristiche fisiche, in quanto l'ossido di zinco si presenta solitamente come una polvere bianca, ed eventuali ulteriori processi di trasformazione, quale ad esempio la granulazione, non incidono sulle caratteristiche fisiche di base del prodotto,

- i tipi sono definiti in termini di purezza del tenore di ossido di zinco e di impurità (quali piombo e cadmio). Non esistono, tuttavia, una definizione precisa o norme standard per poter distinguere i vari tipi di prodotto. Ogni produttore ha il suo proprio sistema di classificazione di cui si serve per sostenere le sue attività di commercializzazione e differenziare i suoi prodotti da quelli dei concorrenti; nonostante ciò, i tipi di prodotto presentati in queste diverse classificazioni sono talvolta "sovrapponibili" o doppioni,

- i vari tipi di prodotto sono intercambiabili in misura significativa tra loro per quanto riguarda la loro utilizzazione finale. Tale maggiore o minore intercambiabilità può dipendere tanto dalla natura delle eventuali impurità contenute nel prodotto quanto dalla sua purezza in termini di tenore di ossido di zinco. Si è per esempio accertato che l'ossido di zinco utilizzato nell'industria della ceramica è di una purezza compresa tra il 98 % e il 99,5 %, ma che in tal caso potrebbe essere utilizzato anche un prodotto di purezza più elevata. Si è pertanto concluso che i diversi tipi di prodotto con una purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco in peso netto presentano un grado significativo di concorrenza e sono in notevole misura "sovrapponibili" (doppioni) tra loro, e che di conseguenza tutti i tipi di prodotto in esame devono essere considerati come un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(12) Le osservazioni inviate da vari utilizzatori del prodotto in esame mostrano chiaramente che le importazioni originarie della RPC possono sostituire l'ossido di zinco acquistato dall'industria comunitaria, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche.

(13) La Commissione ha perciò stabilito che l'ossido di zinco fabbricato dai produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario è un prodotto simile all'ossido di zinco prodotto nella RPC ed esportato nella Comunità, come pure a quello fabbricato e venduto sul mercato interno del paese di riferimento, poiché questi prodotti non presentano differenze tra loro nelle caratteristiche e utilizzazioni di base. Lo stesso vale per l'ossido di zinco fabbricato dai produttori cinesi che hanno ottenuto l'SEM e per quello venduto sul mercato interno cinese.

(14) Pertanto, tutti questi prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

1. Status di economia di mercato (SEM)

(15) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali si è accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per tali società relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(16) Cinque società cinesi hanno chiesto l'SEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno rinviato il formulario destinato ai produttori esportatori per tale tipo di richiesta.

(17) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato in loco tutte le informazioni presentate nelle domande per ottenere l'SEM presso le sedi delle società richiedenti.

(18) Per tre di queste imprese, si è stabilito che, nel complesso, le loro decisioni in materia di prezzi e di costi venivano adottate senza significative interferenze statali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che i loro prezzi e costi riflettevano i valori di mercato. I documenti contabili di queste società erano soggetti a revisione contabile indipendente conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità, e i loro costi di produzione e situazione finanziaria non erano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Infine, si è accertato che le tre società erano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantivano certezza del diritto e stabilità, e le conversioni del tasso di cambio erano effettuate al tasso di mercato. Di conseguenza, si è concluso che le seguenti tre società soddisfacevano i criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base:

- Liuzhou Nonferrous Metals Smelting Co. Ltd,

- Liuzhou Fuxin Chemical Industry Co. Ltd,

- Gredmann Guigang Chemical Ltd.

(19) Per le altre due imprese, si è accertato che significative interferenze statali pesavano sulle loro decisioni commerciali, in particolare quelle relative ai costi per una delle due società, e che la situazione finanziaria di entrambe, soprattutto per quanto riguardava i costi e la contabilità, erano soggette a distorsioni di rilievo. Di conseguenza, si è concluso che le due società in questione non soddisfacevano uno o più dei criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base:

(20) Alle imprese interessate e ai produttori comunitari denunzianti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

(21) I produttori esportatori cui non è stato accordato l'SEM hanno contestato le conclusioni della Commissione, in particolare riguardo all'interferenza statale e alla distorsione della loro situazione finanziaria. Tuttavia, essi non hanno presentato nuove argomentazioni, tali da modificare la decisione relativa all'SEM.

(22) L'industria comunitaria ha contestato la concessione dell'SEM alle tre società cinesi, sostenendo che queste imprese operavano in un contesto macroeconomico in cui l'intervento statale era predominante, che lo Stato fissava il prezzo della materia prima di zinco, cioè della principale materia prima per la produzione di ossido di zinco, e che talune società non applicavano tutti i principi internazionali di base in materia di contabilità.

(23) Per poter ottenere l'SEM, i produttori in questione dovevano dimostrare la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per le loro singole imprese relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I documenti contabili delle tre società erano stati sottoposti a revisione conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità. La Commissione, inoltre, non ha trovato alcuna indicazione che vi fosse una significativa interferenza dello Stato nelle transazioni riguardanti le materie prime di zinco.

(24) Pertanto, si è deciso di concedere l'SEM alle tre società in questione e di rifiutare tale status alle altre due imprese. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni alle conclusioni della Commissione.

2. Trattamento individuale

(25) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la politica della Commissione consiste nel calcolare un dazio unico a livello nazionale per quei paesi che rientrano nelle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, tranne nei casi in cui le società abbiano ottenuto l'SEM o siano in grado di dimostrare che le loro attività di esportazione sono determinate dalle forze del mercato e libere dall'interferenza dello Stato. In tale situazione, difatti, apparirebbe giustificato il discostarsi dal calcolo di un dazio unico a livello nazionale. In quest'ultimo caso, verrebbe calcolato un margine di dumping individuale sulla base di un confronto tra i prezzi all'esportazione della società interessata e il valore normale del paese di riferimento.

(26) Le due società cinesi cui non è stato concesso l'SEM hanno inoltre richiesto un trattamento individuale ("TI"). La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se tali società rispondessero o meno ai criteri per ottenere tale trattamento. Per una di queste società, si è accertato che i prezzi all'esportazione, i quantitativi e le condizioni di vendita erano determinati liberamente, l'esportatore era libero di rimpatriare i capitali e i profitti, e l'interferenza dello Stato non era tale da consentire l'elusione delle misure qualora a questo esportatore venisse accordato un margine di dumping individuale. Per la seconda impresa, si è constatato che l'interferenza statale, in particolare il grado di partecipazione dello Stato nella società, era effettivamente tale da consentire l'elusione delle misure qualora a questo esportatore venisse accordato un margine di dumping individuale.

(27) La Commissione ha pertanto ritenuto giustificato concedere il trattamento individuale alla Liuzhou Longcheng Chemical General Plant e alla sua società collegata, la Yinli Import and Export Co. Ltd, e rifiutare lo stesso trattamento all'altra società interessata, la Liuzhou Zinc Products Co. Ltd.

3. Valore normale

Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso l'SEM

Selezione del paese di riferimento

(28) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per i paesi non retti da un'economia di mercato e per quelle società alle quali non si è potuto accordare l'SEM, si è dovuto determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(29) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva espresso l'intenzione di scegliere gli Stati Uniti d'America (di seguito: "USA") quale paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.

(30) I produttori esportatori della RPC si sono dichiarati contrari a tale proposta. I principali argomenti contro la scelta degli USA erano i seguenti: le differenze nel livello di sviluppo economico tra l'Asia e gli USA. La posizione oligopolistica dei produttori di ossido di zinco sul mercato statunitense, che, secondo quanto affermato, porterebbe a prezzi artificialmente alti. Differenze nelle utilizzazioni finali del prodotto, dato che il mercato principale negli USA per l'ossido di zinco è rappresentato dall'industria della gomma, mentre le esportazioni cinesi nella Comunità sembrano venire utilizzate soprattutto nell'industria della ceramica. Inoltre, hanno affermato che la struttura dei costi negli USA non era comparabile a quella nella RPC, dove il costo del lavoro, i costi sostenuti per il rispetto delle normative ambientali ecc., sono inferiori a quelli che si registrano negli USA.

(31) Le suddette parti interessate hanno suggerito la Corea del Sud, la Malaysia, l'Indonesia, Taiwan o la Tailandia come paesi di riferimento adeguati, senza tuttavia portare elementi a sostegno di tali proposte.

(32) La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni circa le vendite e le condizioni del mercato a tutti i produttori noti del prodotto in esame situati nei sei paesi ad economia di mercato suggeriti dai produttori esportatori. Sono pervenute risposte da un produttore di Taiwan, uno della Tailandia e uno negli USA. Nessun produttore in Indonesia, in Corea del Sud o in Malaysia ha risposto alla richiesta di informazioni.

(33) Successivamente, la Commissione ha inviato un questionario dettagliato ai produttori statunitensi, taiwanesi e tailandesi, chiedendo loro di fornire informazioni sui loro prezzi delle vendite sul mercato interno e sul costo di produzione del prodotto in esame.

(34) Dalle risposte ricevute è emerso quanto segue:

- dei quattro produttori noti in Tailandia, l'unica società disposta a collaborare registrava un basso volume di produzione, mentre il mercato interno tailandese appariva influenzato da dazi all'importazione elevati,

- su parecchi produttori per il mercato interno di Taiwan, l'unica società disposta a collaborare registrava un volume di produzione e un volume di vendite interne molto bassi,

- il produttore USA che aveva collaborato registrava un volume di produzione significativo e un volume di vendite interne elevato.

(35) Da un'ulteriore analisi delle risposte è emerso che negli USA vi era un mercato caratterizzato da forte concorrenza per il prodotto in esame, con otto produttori NAFTA attivi sul mercato USA/NAFTA, un numero elevato di utilizzatori finali sia nel settore della gomma che in quello della ceramica, importazioni in quantità significative da paesi terzi e nessun dazio all'importazione. Inoltre, entrambi i metodi di produzione, sia quello indiretto, o di tipo francese, che quello diretto, o di tipo americano, vengono utilizzati nella RPC e negli USA, e forniscono la stessa gamma di gradazioni di purezza dell'ossido di zinco. Gli elementi di costo per il produttore USA hanno potuto essere confrontati a quelli per i produttori nella RPC. L'affermazione circa le differenze tra gli USA e la RPC quanto ai costi sostenuti, quali il costo del lavoro, i costi sostenuti per il rispetto delle normative ambientali ecc., non è apparsa fondata ed è stata perciò ritenuta non rilevante. Inoltre, le vendite interne negli USA erano rappresentative rispetto alle vendite per l'esportazione cinesi del prodotto in esame nella Comunità.

(36) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che la scelta degli USA quale paese di riferimento era la più ragionevole e appropriata, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(37) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso l'SEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli USA per prodotti comparabili a quelli venduti dai produttori esportatori cinesi nella Comunità.

(38) La Commissione ha esaminato se le vendite del prodotto in esame negli USA fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Per quanto riguarda i costi di produzione, dalla verifica è emerso che il costo della principale materia prima si basava sulle quotazioni della borsa londinese dei metalli (London Metal Exchange o "LME"), le quali forniscono prezzi di riferimento per la formazione dei prezzi a livello mondiale per le attività relative ai metalli non ferrosi, in questo caso materiali di zinco e prodotti di zinco collegati.

(39) Poiché le vendite interne del produttore USA interessato erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi delle vendite interne di ossido di zinco effettuate dal produttore USA che ha collaborato ad acquirenti indipendenti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso l'SEM

(40) Alle società cui è stato concesso l'SEM è stato chiesto di rispondere dettagliatamente a un questionario, con particolare riguardo alle informazioni sui prezzi delle vendite interne e sul costo di produzione del prodotto in esame. Tutte le informazioni fornite sono state quindi verificate presso le sedi di dette società.

(41) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore cui è stato concesso l'SEM, se le vendite complessive di ossido di zinco sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(42) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di ossido di zinco, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(43) Per ciascuno dei tipi venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di ossido di zinco sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo rappresentava il 5 % o più del volume totale delle vendite esportate nella Comunità del tipo comparabile di ossido di zinco.

(44) Si è poi esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di ossido di zinco effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite, e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione ("vendite remunerative"), il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. In tutti gli altri casi, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume complessivo delle vendite.

(45) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di ossido di zinco era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo determinato tipo di prodotto era insufficiente e che pertanto il relativo prezzo sul mercato interno non poteva essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale.

(46) Nel determinare la redditività delle tre società interessate, la Commissione ha accertato nella sua inchiesta che i prezzi per l'acquisto delle materie prime di zinco essenziali per la produzione di ossido di zinco sembravano essere inferiori ai prezzi di mercato. Tale conclusione è emersa dal confronto tra i prezzi effettivi pagati dalle tre società e le quotazioni dello zinco sulla LME, generalmente riconosciute nel settore dei metalli come un valore di riferimento assai preciso per la fissazione dei prezzi.

(47) Per le tre società cui è stato concesso l'SEM si è accertato che, una volta adeguati i loro costi per le materie prime di zinco in base alle quotazioni della LME, le loro vendite interne risultavano non essere state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, non è stato possibile utilizzare i prezzi sul mercato interno per nessuno dei suddetti tre esportatori, e si è dovuto ricorrere a un valore normale costruito. Il valore normale è stato quindi costruito per le tre società, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. I costi per le materie prime di zinco sono stati corretti in conformità delle quotazioni della LME. Le spese generali, amministrative e di vendita sul mercato interno registrate dai produttori esportatori, allorché ritenute attendibili, sono state applicate senza alcun adeguamento. Per i motivi suesposti, nessuno dei metodi definiti nel cappello introduttivo e alle lettere a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base ha potuto essere utilizzato, giacché le vendite interne sembravano non essere state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, e nessuna delle società interessate aveva registrato un profitto una volta applicati adeguamenti sulla base delle quotazioni della LME ai loro costi per le materie prime di zinco. Pertanto, il profitto è stato calcolato in via provvisoria basandosi sul profitto del produttore nel paese di riferimento, il che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, è stato considerato il metodo più appropriato, date le circostanze.

4. Prezzi all'esportazione

(48) Tutte le vendite per l'esportazione nella Comunità sono state effettuate direttamente a importatori non collegati nella Comunità e il prezzo all'esportazione è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, con riferimento ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

5. Confronto

(49) Per una società della RPC, le vendite nella Comunità sono state realizzate attraverso una società collegata di Hong Kong. Quest'ultima svolgeva le funzioni di un operatore commerciale: è stato perciò applicato un adeguamento al prezzo del prodotto esportato da questa società di Hong Kong sottraendo una commissione da questo prezzo all'esportazione per tener conto della funzione svolta da tale azienda.

(50) Il confronto è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, credito, commissioni, oneri all'importazione e servizi di assistenza post-vendita (garanzia ecc.).

6. Margine di dumping

Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso l'SEM/TI

(51) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato concesso l'SEM il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in esame corrispondente.

(52) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per la società cui è stato concesso il trattamento individuale, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità calcolato per il paese di riferimento è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità.

(53) I margini di dumping provvisori medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per tutti gli altri produttori esportatori

(54) Per poter calcolare il dazio unico a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originarie della RPC calcolate sulla base dei dati Eurostat e i dati effettivi delle risposte al questionario ricevute dagli esportatori della RPC. Su tale base, si è stabilito che il livello di collaborazione era pari al 65 %.

(55) Il margine di dumping è stato pertanto calcolato come una media ponderata del margine di dumping determinato per l'unico esportatore rimasto che ha collaborato all'inchiesta e al quale non sono stati concessi né l'SEM né il TI e il margine di dumping calcolato in base all'articolo 18 del regolamento di base per i restanti esportatori non noti alla Commissione. Il margine di dumping per l'unico esportatore rimasto che ha collaborato all'inchiesta è stato calcolato mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato determinato per il paese di riferimento e il prezzo all'esportazione medio ponderato riferito dall'esportatore in questione. Il margine di dumping per gli esportatori non noti è stato calcolato come la differenza tra il valore normale medio ponderato determinato per il paese di riferimento e il prezzo all'esportazione medio ponderato per le operazioni con il massimo livello di dumping della società summenzionata. Il margine di dumping che ne è risultato è stato applicato al volume (ricavato dai dati Eurostat) delle esportazioni effettuate dai produttori cinesi non noti alla Commissione. Si è ritenuto che i produttori che non hanno collaborato non avessero praticato il dumping a un livello inferiore, e che non si dovesse premiare la mancata collaborazione da parte loro.

(56) Su tale base, il livello unico nazionale del dumping è stato calcolato in via provvisoria al 69,8 % del prezzo cif frontiera comunitaria.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione comunitaria

(57) L'ossido di zinco viene fabbricato nella Comunità dalle seguenti società:

- sei produttori denunzianti che hanno collaborato all'inchiesta e sono i maggiori produttori di ossido di zinco nella Comunità,

- sei produttori di più piccole dimensioni che non hanno preso parte alla denuncia e che, pur fornendo alla Commissione una serie di informazioni generali sulle loro attività, non hanno collaborato all'inchiesta. Di questi sei, cinque hanno appoggiato la denuncia e uno non ha preso posizione,

- altri nove produttori di piccole dimensioni non partecipanti alla denuncia non hanno collaborato all'inchiesta né hanno espresso il loro parere in proposito.

(58) Pertanto, l'ossido di zinco fabbricato da tutte queste società rappresenta la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(59) I sei produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato all'inchiesta soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché rappresentano circa il 75 % della produzione comunitaria complessiva di ossido di zinco. Si ritiene pertanto che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento e saranno in appresso denominati "l'industria comunitaria".

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

Dati relativi alle importazioni

(60) Le cifre relative alle importazioni sono state stabilite ricorrendo ai dati Eurostat. Il codice NC sotto cui il prodotto in esame è attualmente classificato comprende anche l'ossido di zinco per mangimi e il perossido di zinco. Elementi di prova acclusi alla denuncia dimostrano tuttavia che le importazioni di tali prodotti avvengono in quantità trascurabili. Pertanto, non sono stati effettuati specifici adeguamenti per ottenere una stima delle importazioni totali.

La quotazione dello zinco sulla LME e l'importanza che riveste per l'ossido di zinco

(61) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che per tutti gli operatori soggetti alle normali condizioni di mercato, la quotazione dello zinco (metallo) sulla LME svolge un ruolo fondamentale nel determinare i prezzi sia delle materie prime che del prodotto finale. La quotazione della LME è riconosciuta come un valore di riferimento per il tenore di zinco di qualsiasi prodotto, che si tratti di concentrato di zinco o di ossido di zinco. Nel corso del periodo in esame, l'andamento della quotazione LME era quella descritta nella tabella seguente. Nel 1997, le attività degli speculatori sul mercato dello zinco hanno determinato una punta massima del prezzo. Poiché la quotazione viene effettuata in dollari USA, l'effetto di incremento del prezzo tra il 1999 e il 2000 è ulteriormente amplificato dalla svalutazione dell'euro rispetto al dollaro.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Consumo comunitario

(62) Il consumo apparente di ossido di zinco nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- le importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità in base ai dati di Eurostat,

- le vendite complessive verificate realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario,

- i dati relativi alle vendite degli altri sei produttori comunitari che hanno fornito alla Commissione una serie di informazioni generali sulle loro attività,

- infine, gli elementi di prova contenuti nella denuncia riguardanti i restanti produttori comunitari.

(63) Il consumo comunitario di ossido di zinco equivaleva a circa 257000 tonnellate durante il PI. Come illustrato nella tabella seguente, il consumo ha registrato un aumento del 9 % nel corso del periodo in esame, un incremento dovuto principalmente allo sviluppo dell'impiego dell'ossido di zinco nell'industria della ceramica.

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3. Importazioni dalla RPC

Volume delle importazioni in dumping

(64) Il volume delle importazioni in dumping originarie della RPC è quasi decuplicato tra il 1996 e il PI, passando da 4459 t a 47367 t. L'incremento più significativo si è registrato durante il PI, quando il livello delle importazioni in esame equivaleva a 2,5 volte quello dell'anno precedente.

(65) La quota di mercato delle importazioni in esame ha raggiunto il 18,4 % durante il PI, un valore elevato se confrontato alla percentuale di meno del 2 % registrata agli inizi del periodo in esame.

>SPAZIO PER TABELLA>

Prezzi delle importazioni in dumping

Andamento dei prezzi

(66) I prezzi delle importazioni in oggetto sono aumentati del 23 % nel corso del periodo in esame, con variazioni significative registrate nel 1997, allorché i prezzi hanno registrato un rialzo del 10 % dovuto a un aumento eccezionale del prezzo dello zinco (metallo) sul mercato mondiale. I prezzi hanno poi segnato un calo nel 1999, per registrare quindi una forte risalita nel corso del PI.

>SPAZIO PER TABELLA>

Sottoquotazione dei prezzi

(67) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto venduto dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti, allo stadio franco fabbrica, sono stati confrontati ai corrispondenti prezzi di vendita medi ponderati applicati dai produttori esportatori cinesi sul mercato comunitario durante il PI, su base cif.

(68) I prezzi all'esportazione dei produttori esportatori cinesi sono stati debitamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione. Tali adeguamenti sono stati effettuati sulla base di informazioni raccolte durante l'inchiesta, in particolare presso importatori non collegati che hanno collaborato.

(69) Su questa base, il margine di sottoquotazione accertato, espresso in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, era compreso tra il 6,0 e il 13,7 % per le società alle quali era stato concesso l'SEM o il TI, ed equivaleva al 10,8 % su base media ponderata.

4. Situazione dell'industria comunitaria

Osservazioni preliminari

(70) I dati dell'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai sei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta. Tre dei sei produttori che hanno collaborato disponevano di diversi impianti di produzione di ossido di zinco, per lo più situati in vari Stati membri della Comunità. Nel caso di questi produttori, la Commissione ha ricevuto e verificato le singole risposte al questionario inviate da ciascun impianto di produzione, provvedendo poi ad aggregarle alle altre informazioni per fornire i dati per l'industria comunitaria nel suo complesso.

(71) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria.

Produzione, capacità produttiva e utilizzazione delle capacità

(72) La produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 6 % nel corso del periodo in esame, mentre il volume delle importazioni originarie della RPC è quasi decuplicato. Nel corso dello stesso periodo, l'industria comunitaria ha aumentato le sue capacità del 2 % a seguito di un investimento, di entità relativamente minore, effettuato per soddisfare le esigenze di un particolare cliente. L'indice di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria ha registrato, durante tale periodo, un calo di sei punti percentuali.

>SPAZIO PER TABELLA>

Scorte

(73) Il livello delle scorte a fine anno ha registrato un calo del 15 % nel corso del periodo in esame, ma è rimasto relativamente stabile se espresso in percentuale della produzione.

>SPAZIO PER TABELLA>

Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(74) Le vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario durante il periodo in esame sono diminuite dell'8 % in volume, mentre durante lo stesso periodo il consumo comunitario è aumentato del 9 % e le importazioni interessate sono più che decuplicate.

>SPAZIO PER TABELLA>

(75) Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di 10 punti percentuali nel corso del periodo in esame, passando dal 65 % del consumo comunitario nel 1996 al 55 % nel PI. L'industria comunitaria non ha quindi beneficiato della crescita del consumo sul mercato comunitario.

Prezzi di vendita e costi

(76) Nel corso del periodo in esame, i prezzi di vendita dell'industria comunitaria hanno registrato un incremento del 19 %, mentre i costi unitari sono aumentati del 31 %. I rialzi dei prezzi che sarebbero stati necessari sono stati perciò soppressi a causa della massiccia presenza sul mercato di importazioni a basso prezzo. Pertanto, l'industria comunitaria ha subito un contenimento dei prezzi nel corso del periodo in esame.

>SPAZIO PER TABELLA>

Redditività

(77) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di utili sulle vendite nette sul mercato comunitario, si è drasticamente ridotta nel corso del periodo in esame, passando da + 8 % nel 1996 a - 1 % nel PI.

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Investimenti e capacità di ottenere capitali

(78) Il livello degli investimenti è diminuito nel corso del periodo in esame, passando da 5,2 milioni di EUR nel 1996 a 2,8 milioni di EUR nel PI. Circa l'86 % della spesa durante il periodo in esame è stata registrata sotto la categoria macchinari, attrezzature e altre voci. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte della spesa in conto capitale è stata impiegata per sostituire gli impianti esistenti o per la loro manutenzione.

(79) Si è accertato che nel corso del periodo in esame l'industria comunitaria ha incontrato crescenti difficoltà nel giustificare la spesa in conto capitale relativa all'ossido di zinco, in particolare per quanto riguarda gli impianti destinati soprattutto a rifornire l'industria della ceramica. Ciò ha comportato la soppressione di un certo numero di programmi di investimenti nella seconda metà del periodo in esame, e in alcuni casi persino una forte riduzione di programmi di manutenzione di routine. Inoltre, la capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali da fonti di finanziamento esterne si è indebolita in questo periodo, dal momento che il deterioramento della situazione finanziaria di tale industria appariva preoccupante agli occhi di alcuni di questi finanziatori.

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Utile sul capitale investito

(80) Nel valutare l'impatto delle importazioni in dumping sull'utile sul capitale investito ottenuto dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato il profitto al lordo delle imposte o le perdite sulle vendite per l'ossido di zinco rispetto al capitale impiegato in tale settore.

(81) In un numero ridotto di casi, si è accertato che una parte del capitale era stato investito sia nella produzione di ossido di zinco che di altri prodotti. La Commissione ha potuto convincersi che il metodo utilizzato per la ripartizione degli investimenti assegnati unicamente alla produzione di ossido di zinco era appropriato. I dati e le tendenze presentati nella tabella seguente illustrano il notevole deterioramento delle prestazioni finanziarie dell'industria comunitaria registratosi nel corso del periodo in esame.

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Flusso di cassa

(82) La tabella seguente illustra chiaramente l'accentuato deterioramento del flusso di cassa generato dalle attività dell'industria comunitaria riguardanti l'ossido di zinco.

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Occupazione, produttività e salari

(83) La tabella seguente illustra il numero di lavoratori impiegati nelle attività relative all'ossido di zinco dell'industria comunitaria e il costo totale medio del lavoro per singolo lavoratore (cioè salario e oneri sociali).

>SPAZIO PER TABELLA>

(84) Il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria alla fine del PI era di 484: tale cifra equivale a un calo del 12 % nel corso del periodo in esame, con un'accelerazione del tasso di diminuzione dell'occupazione dal 1998 in poi. Nel corso dello stesso periodo, la produttività è aumentata del 7 %.

(85) Il salario medio per lavoratore ha registrato tuttavia un incremento del 16 %. In parte tale aumento può essere attribuito alle variazioni del tasso di cambio tra l'euro e la lira sterlina. Difatti, circa il 18 % della forza lavoro dell'industria comunitaria è situato nel Regno Unito, e nel corso del periodo in esame l'euro si è svalutato del 25 % rispetto alla sterlina.

Entità del dumping

(86) Dati il volume ed il prezzo delle importazioni in dumping, l'impatto dei margini di dumping effettivi, essendo questi ultimi significativi, non può essere considerato trascurabile.

5. Conclusioni sul pregiudizio

(87) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni in dumping di ossido di zinco originario della RPC ha registrato un aumento del 962 %, passando da meno di 4500 t a più di 47000 t. Questo ha portato a un aumento complessivo di 16 punti percentuali della quota di mercato di tali importazioni. I prezzi delle importazioni in oggetto sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante l'intero periodo in esame, con un margine di sottoquotazione medio ponderato del 10,8 %.

(88) Tra il 1996 e il PI, la situazione dell'industria comunitaria ha registrato un deterioramento sia in termini di produzione (- 6 %) che di volume delle vendite (- 7 %), e ciò nonostante l'incremento del consumo. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria è scesa dal 65 % al 55 %, con una diminuzione cioè di 10 punti percentuali. Tale diminuzione è stata particolarmente significativa tra il 1999 e il PI, quando le importazioni originarie della RPC registravano il loro tasso di crescita più rapido. Nel corso del periodo in esame, la redditività dell'industria comunitaria è peggiorata, ed era negativa durante il PI. A fronte di un tale calo della redditività, l'industria è stata costretta a ridurre i suoi costi nel tentativo di rimanere competitiva: sono stati infatti operate riduzioni a livello sia dell'occupazione che degli investimenti. Nonostante tali sforzi, tuttavia, i costi sono aumentati rapidamente a causa del rialzo dei prezzi dello zinco, mentre i prezzi di vendita medi del prodotto in esame non hanno potuto essere aumentati in proporzione per via della presenza sul mercato di ingenti quantitativi di importazioni in dumping a basso prezzo.

(89) Sulla scorta di quanto precede, come è dimostrato in particolar modo dal calo della produzione, dalla diminuzione delle vendite e dell'occupazione, dalla perdita della quota di mercato, dal contenimento dei prezzi e dal peggioramento della redditività, si è dunque provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(90) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping originarie del paese interessato abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle summenzionate importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni in dumping.

2. Effetti delle importazioni in dumping

(91) Il consistente incremento in volume delle importazioni originarie del paese interessato e il loro aumento in termini di quota di mercato durante il periodo in esame, a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria, hanno coinciso con un grave deterioramento della situazione di tale industria, in particolare in termini di produzione, volume delle vendite, quota di mercato e redditività.

(92) Tale deterioramento è stato più pronunciato tra il 1999 e il PI, allorché il volume delle importazioni in dumping originarie della RPC ha raggiunto livelli eccezionali, registrando un aumento di circa il 150 %.

(93) I prezzi dell'industria comunitaria sono sempre stati fissati a un livello tale da garantire che il prezzo di vendita coprisse il costo della materia prima, mentre quelli delle importazioni in oggetto sono scesi per lunghi periodi a livelli inferiori al costo del metallo di zinco contenuto nel prodotto. Tuttavia, a partire dal 1999 il prezzo di vendita dell'industria comunitaria non è più stato sufficiente a coprire i costi totali di produzione, il che ha comportato delle perdite per l'industria. La Commissione ha accertato che l'impatto delle importazioni in dumping è consistito nel contenere i prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria e dunque nel ridurre la sua redditività. Elementi di prova ottenuti nel corso dell'inchiesta hanno suffragato l'affermazione secondo cui alcuni clienti dell'industria comunitaria hanno approfittato dell'aumentata offerta sul mercato comunitario delle importazioni a prezzi in dumping provenienti dal paese interessato per ottenere un ribasso dei prezzi durante le contrattazioni.

(94) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni in oggetto, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati in misura notevole a partire dal 1998 e che sono state realizzate a prezzi molto bassi, inferiori a quelli dell'industria comunitaria, abbia causato un deterioramento della situazione di tale industria.

3. Effetti di altri fattori

Importazioni originarie di altri paesi terzi

(95) Nel corso del periodo in esame, il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi è sceso del 18 %, passando da circa 23000 t nel 1996 a 19000 t nel PI. Queste importazioni non hanno quindi beneficiato della crescita del consumo registrata durante tale periodo, ma hanno perso 3 punti percentuali in termini di quota di mercato, passando dal 10 al 7 %.

(96) Di tali importazioni, soltanto quelle provenienti dalla Turchia e dalla Polonia si attestavano a livelli superiori all'1 % del consumo comunitario durante il PI. La tabella seguente illustra l'andamento in termini di volume e di prezzo delle importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla RPC.

>SPAZIO PER TABELLA>

(97) Nel caso delle importazioni originarie della Turchia, esse erano molto prossime alla soglia minima e includevano, a quanto sembra, una certa quota di prodotti diversi dal prodotto in esame, cioè ossido di zinco per mangimi, il quale è meno caro dell'ossido di zinco. Si deve osservare al riguardo che l'ossido di zinco per mangimi fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario veniva commercializzato a un prezzo inferiore a quello delle vendite di ossido di zinco realizzate dalla medesima industria (era infatti circa il 20 % meno caro, per via della qualità inferiore).

(98) Le importazioni originarie della Polonia sono diminuite nel corso del periodo in esame, fino a scendere sotto le 3000 t nel PI. Nello stesso periodo è diminuita anche la loro quota di mercato, passando dall'1,4 % nel 1996 all'1,2 % nel PI. I prezzi delle importazioni originarie della Polonia, benché fossero a livelli piuttosto bassi, erano comunque superiori a quelli delle importazioni originarie del paese interessato durante la maggior parte del periodo in esame.

(99) Su tale base, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie della Turchia, della Polonia e di altri paesi terzi non hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(100) Il volume delle esportazioni dell'industria comunitaria è aumentato di quasi il 40 % nel corso del periodo in esame, fino a raggiungere la cifra di 15748 t. Le esportazioni dell'industria durante il PI rappresentavano circa il 10 % della produzione.

(101) Una parte interessata ha osservato che questo aumento delle esportazioni dimostrava la competitività dell'industria comunitaria e testimoniava della sua solida situazione finanziaria. Benché si debba riconoscere che la crescita dei mercati di esportazione è stata notevole, va osservato che le tonnellate effettive esportate di cui sopra restano marginali se paragonate al volume delle vendite totali. Inoltre, si deve ricordare che l'aumento delle esportazioni non ha impedito il calo della produzione dell'industria comunitaria.

(102) In conclusione, come risulta dall'andamento delle esportazioni, l'industria comunitaria ha dimostrato di essere competitiva. Le sue attività di esportazione, dunque, non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Variazioni dell'andamento dei consumi

(103) Il consumo di ossido di zinco nella Comunità è aumentato del 9 % nel corso del periodo in esame. Si ritiene pertanto che non sia possibile attribuire il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria ad una contrazione della domanda sul mercato comunitario.

Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

(104) Il consistente incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie del paese interessato nel corso del periodo in esame, nonché il loro livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, hanno avuto gravi ripercussioni sul volume e sui prezzi delle vendite dell'industria comunitaria. Ciò a sua volta ha inciso negativamente su una serie di indicatori economici dell'industria comunitaria, in particolare sulla sua redditività. Non sono stati identificati altri fattori che avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(105) Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping originarie del paese interessato hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

(106) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di dumping, esistessero fondati motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure fosse contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono state considerate, in base a tutti gli elementi di prova raccolti, l'incidenza delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento e le conseguenze della decisione di non istituire le misure antidumping.

2. L'inchiesta

(107) La Commissione ha inviato questionari a importatori, fornitori di materie prime, utilizzatori industriali del prodotto in esame e associazioni rappresentative di gruppi di utilizzatori, nonché alle altre parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(108) In totale sono stati inviati 108 questionari, ma solo 24 risposte sono pervenute entro il termine stabilito.

(109) Le seguenti parti hanno risposto al questionario entro il termine stabilito:

Sei importatori non collegati del prodotto in esame:

- Explorer Srl (Italia),

- ITACO Chimica Srl (Italia),

- ITACO International Srl (Italia),

- Almiberia SA (Spagna),

- Quimialmel SA (Spagna),

- L'Approchimide Srl (Italia).

Cinque fornitori diretti di materie prime:

- Il.co.met Sas (Italia),

- Mapral SAS (Francia),

- Rezinal NV (Paesi Bassi),

- Nuova Eurozinco SpA (Italia),

- Wilhelm Grillo GmbH (Germania).

Tredici utilizzatori del prodotto in esame, di cui:

dieci produttori di fritte e smalti, che costituiscono un importante fattore produttivo nell'industria della ceramica:

- Johnson Matthey Ceramics SA (Spagna),

- Ramacolor (Italia),

- Fritta SL (Spagna),

- Ferro Enamel Española SA (Spagna),

- Torrecid SA (Spagna),

- Esmaltes SA (Spagna),

- Esmalglass SA (Spagna),

- Vernis SA (Spagna),

- Cerdec Ceramics Iberica SA (Spagna),

- Color Esmalt S.A (Spagna),

e tre produttori di prodotti chimici e siderurgici:

- Sikel NV (Belgio),

- Hans Heubach GmbH & Co. KG (Germania),

- Infineum Italia Srl (Italia).

(110) Hanno inoltre preso contatto con la Commissione due associazioni di categoria, che hanno fornito alcuni dati aggregati relativi alle attività del settore e formulato osservazioni per conto dei loro membri. Si tratta delle seguenti associazioni:

- ASCER (Asociación Española de Fabricantes de azulejos, pavimientos y baldosas Ceramicos), cioè l'associazione spagnola dei fabbricanti di piastrelle di ceramica, e

- Anffecc (Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes, y Colores Ceramicos), cioè l'associazione spagnola dei fabbricanti di fritte e smalti.

3. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sull'industria comunitaria

(111) L'industria comunitaria è composta da sei società che dispongono di impianti di produzione di ossido di zinco nei seguenti Stati membri: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Visto il numero di produttori e di impianti di produzione nella Comunità, il mercato comunitario presenta una situazione di effettiva e notevole concorrenza.

(112) Nonostante il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI, non vi è motivo di dubitare della sua vitalità nel lungo periodo e della sua competitività in un mercato in cui prevalgano normali condizioni di commercio leale.

(113) Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nell'entrare in concorrenza con le importazioni in dumping a basso prezzo, che hanno incrementato considerevolmente la loro quota di mercato durante il periodo in esame. Si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ristabilire sul mercato eque condizioni di concorrenza e permetterà all'industria comunitaria di aumentare il volume delle vendite e la sua quota di mercato. Si prevede inoltre che un incremento del volume delle vendite e della produzione dovrebbe salvaguardare il livello di occupazione nell'industria. Il contributo più elevato per coprire i suoi costi fissi derivante da un aumento del volume delle vendite a prezzi equi dovrebbe inoltre portare l'industria comunitaria a recuperare la sua redditività.

(114) Qualora le misure antidumping non venissero imposte, è probabile che la costante diminuzione della redditività dell'industria osservata durante il periodo in esame continuerebbe, poiché essa non sarebbe in grado di competere con le importazioni in dumping a basso prezzo. La sua vitalità potrebbe essere minacciata, e anche il mantenimento di taluni impianti di produzione potrebbe essere messo in discussione. Qualora le misure non venissero istituite, è probabile che l'ossido di zinco cinese aumenterebbe gradualmente la sua quota sui mercati degli utilizzatori diversi da quello dell'industria della ceramica. Vi sono anzi prove del fatto che l'industria comunitaria ha già perso una parte di quota di mercato nel settore tecnico della gomma a favore dell'ossido di zinco proveniente dalla RPC.

(115) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria.

4. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sui produttori comunitari

(116) Altri produttori di ossido di zinco con sede nella Comunità condividono le stesse preoccupazioni espresse dall'industria comunitaria. Le vendite dei sei produttori che non hanno preso parte alla denuncia, ma che hanno fornito alla Commissione una serie di informazioni generali sulle loro attività, sono rimaste stabili nel corso del periodo in esame. La loro quota di mercato durante il PI era del 7,3 %, rispetto al 7,8 % registrato all'inizio del periodo in esame: essi, pertanto, non hanno nel complesso beneficiato della crescita del consumo comunitario verificatasi durante lo stesso periodo. Non vi è motivo di ritenere che la situazione di questi sei produttori che non hanno preso parte alla denuncia, pur fornendo alla Commissione una serie di informazioni, e quella dei rimanenti produttori di ossido di zinco nella Comunità fossero notevolmente diverse dalla situazione dell'industria comunitaria.

(117) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dei restanti produttori comunitari.

5. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli importatori

(118) La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da sei importatori non collegati nella Comunità. Tali società rappresentavano il 46 % delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC durante il PI.

(119) Le vendite di ossido di zinco durante il PI rappresentavano tra l'8 % e il 23 % del fatturato degli importatori non collegati che hanno collaborato all'inchiesta. Va osservato che l'impatto sul livello occupazionale dovrebbe essere minimo, in quanto circa 25 lavoratori di queste imprese possono considerarsi direttamente collegati al settore dell'ossido di zinco. Tale cifra, in ogni caso, è rimasta sostanzialmente invariata nel corso del periodo in esame nonostante il netto aumento del livello delle importazioni dal paese interessato, dal momento che questi lavoratori si occupano anche di altri prodotti non contemplati dalla portata della presente inchiesta, e con tutta probabilità continuerebbero a farlo anche nel caso in cui venissero istituite le misure antidumping.

(120) Pertanto, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping non inciderebbe in misura significativa sulla situazione degli importatori non collegati.

6. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sui fornitori di materie prime e sulle attività di riciclaggio dello zinco

(121) I fornitori di materie prime destinate all'industria comunitaria possono essere suddivisi in varie categorie, a seconda del tipo di prodotti che offrono, che sono principalmente zinco speciale di qualità elevata, scorie dell'industria della zincatura (galvanica) e altri materiali di scarto dello zinco. Lo zinco speciale di qualità elevata rappresentava il 34 % in valore delle materie prime acquistate dall'industria comunitaria durante il PI. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dai fornitori di questa particolare materia prima: si è pertanto ritenuto che, con ogni probabilità, l'istituzione di eventuali misure antidumping non inciderebbe in misura significativa sulla loro situazione.

(122) Cinque società, che nel complesso impiegavano 25 lavoratori nelle loro attività di approvvigionamento di materie prime per i produttori di ossido di zinco, hanno collaborato all'inchiesta. La Commissione ha accertato che la maggior parte delle attività di queste imprese erano concentrate nella raccolta, nel riciclaggio e nella commercializzazione dei residui di zinco dell'industria galvanica. Infatti, un terzo dello zinco puro utilizzato nella Comunità in settori quali quello dell'industria galvanica viene riciclato, e metà di tale materiale riciclato viene poi impiegato nella produzione dell'ossido di zinco. Questo tipo di fornitori rappresentava il 14 % in valore delle materie prime acquistate dall'industria comunitaria durante il PI.

(123) La maggior parte di questi fornitori lavoravano a stretto contatto con l'industria comunitaria e con altri produttori di ossido di zinco aventi sede nella Comunità, e il loro fatturato derivava in larga misura da vendite realizzate a produttori del prodotto in esame. Pertanto, qualsiasi diminuzione degli acquisti di materie prime effettuati dall'industria comunitaria, trattandosi del maggior produttore di ossido di zinco nella Comunità, inciderebbe in misura significativa sulla situazione delle suddette società.

(124) L'istituzione delle misure dovrebbe contribuire a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario, permettendo quindi che proseguano le attività di riciclaggio di una quota considerevole dei residui di zinco. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse delle industrie fornitrici.

7. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori

(125) L'ossido di zinco presenta un'ampia varietà di applicazioni. Le applicazioni più importanti del prodotto in esame sono quelle nell'industria della ceramica, che rappresentava circa il 39 % del consumo comunitario effettivo durante il PI, nel settore dei composti chimici della gomma (30 %), negli impieghi di tipo chimico e farmaceutico (17 %) e in altri settori, incluso quello delle vernici (14 %). La maggiore parte dei mercati dell'ossido di zinco, fatta eccezione per l'industria della ceramica (che di recente ha incrementato il suo consumo per via di una serie di progressi tecnologici), sono in genere ormai maturi e le variazioni della domanda sono collegate alla situazione economica generale.

Produttori di pneumatici e gomma

(126) Come si è già ricordato sopra, i fabbricanti di pneumatici e di altri prodotti della gomma sono importanti utilizzatori di ossido di zinco nella Comunità. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai questionari da parte di queste società. In mancanza di elementi di prova che indicassero il contrario, si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di eventuali misure antidumping non inciderebbe in misura significativa sulla loro situazione.

L'industria delle piastrelle di ceramica

(127) L'industria delle piastrelle di ceramica è composta da due comparti: i fabbricanti di fritte e smalti e i produttori di piastrelle. Si tratta di due settori interdipendenti: infatti, la domanda di fritte e smalti nella Comunità dipende interamente dai fabbricanti di piastrelle. Le fritte di produzione comunitaria hanno raggiunto una posizione di leadership mondiale in termini di qualità e di tecnologie avanzate, al punto da non avere seri concorrenti al di fuori della Comunità. Per tale motivo, nel valutare l'impatto dell'eventuale istituzione delle misure si è deciso di considerare questi due comparti come un'unica industria, benché soltanto i fabbricanti di fritte e smalti siano utilizzatori diretti di ossido di zinco nella sua forma primaria.

(128) La Commissione ha ricevuto le risposte ai questionari da dieci società produttrici di fritte e smalti. Queste imprese rappresentavano il 19 % del consumo di ossido di zinco nella Comunità durante il PI, cioè circa la metà del consumo del prodotto in esame da parte dell'industria della ceramica.

(129) La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai questionari dai produttori di piastrelle, ed ha perciò fatto ricorso alle informazioni inviate dall'associazione spagnola dei fabbricanti di piastrelle di ceramica e alle pubblicazioni del settore per valutare l'impatto dell'eventuale istituzione delle misure sul prodotto finito di questa industria. L'associazione in questione rappresenta una larga maggioranza dei fabbricanti di piastrelle di ceramica spagnoli.

(130) Il consumo di ossido di zinco nell'industria delle piastrelle ha registrato un netto incremento dal 1996 in poi, per via dell'introduzione nel processo produttivo di una tecnica che prevede un'unica cottura e che richiede, rispetto ad altre tecniche, una più alta percentuale di ossido di zinco.

(131) I produttori comunitari di piastrelle sono situati principalmente in Spagna (nella zona di Castellón) e in Italia. I due Stati membri hanno prodotto più di 600 milioni di metri quadri di piastrelle durante il PI. Secondo l'associazione professionale spagnola citata, l'occupazione diretta nell'industria spagnola delle piastrelle di ceramica supera i 26000 lavoratori, di cui 3000 impiegati nella fabbricazione di fritte e smalti. Quest'ultimo tipo di produzione nella Comunità si sta concentrando in misura crescente in Spagna. Il mercato più importante per le fritte e smalti di produzione spagnola, al di fuori della Spagna, è l'Italia.

Impatto delle misure sui fabbricanti di fritte e smalti

(132) In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, l'ossido di zinco rappresenta in media il 20 % del costo di fabbricazione totale di fritte e smalti. L'istituzione delle misure comporterebbe per i suddetti fabbricanti un aumento del prezzo medio delle forniture di ossido di zinco, e di conseguenza un aumento stimato a meno del 4 % dei loro costi totali, per via della percentuale importante dei costi di ricerca e progettazione e di altri costi sul totale dei costi di produzione.

(133) I produttori hanno affermato che, qualora venissero istituite misure antidumping sul prodotto in esame importato dalla RPC, essi non potrebbero ripercuotere eventuali aumenti dei loro costi sui prezzi applicati ai clienti. Hanno inoltre sostenuto che diventerebbero meno competitivi sui mercati mondiali e vedrebbero diminuire la loro quota di mercato, il che potrebbe minacciare i posti di lavoro nella Comunità in quanto li costringerebbe a trasferire le attività di produzione all'estero (delocalizzazione). Infine, hanno altresì affermato che l'incremento nell'uso di ossido di zinco originario della RPC era dovuto esclusivamente a motivazioni economiche, in quanto l'industria non richiedeva i tipi di prodotto di purezza più elevata fabbricati dall'industria comunitaria.

(134) Per quanto riguarda la prima affermazione, in base alle risposte al questionario pervenute alla Commissione, i fabbricanti di fritte e smalti hanno registrato profitti superiori al 10 % del fatturato netto durante l'intero periodo in esame. Il livello di investimenti in nuove capacità di produzione e in laboratori di ricerca e sviluppo è stato consistente e continuo nell'ultimo decennio. Si è pertanto considerato che tali produttori si trovano in una situazione finanziaria sufficientemente solida da consentire loro di assorbire l'incremento dei loro costi, anche nel caso in cui non possano ripercuoterlo sui prezzi applicati ai loro clienti.

(135) Inoltre, le attività di ricerca e sviluppo intraprese dai fabbricanti di fritte e smalti consentono loro di proporre costantemente ai clienti nuove concezioni e design delle piastrelle in ceramica in tale settore produttivo, giacché questo mercato deve rinnovare regolarmente la sua offerta per poter conservare la leadership mondiale in termini di design e progettazione. Difatti, la rapidità con cui le imprese riescono a presentare sul mercato nuovi design per i loro prodotti può rappresentare un fattore essenziale per acquisire un vantaggio competitivo. Di conseguenza, si è ritenuto che vi sia un legame operativo molto forte tra i produttori di piastrelle e i fabbricanti di fritte, tale per cui i primi saranno disposti ad accettare un aumento dei prezzi da pagare se vorranno continuare ad usufruire dei nuovi design e delle tecnologie avanzate messi a punto dai fabbricanti comunitari di fritte e smalti.

(136) Per quanto riguarda la seconda affermazione, l'industria produttrice di fritte e smalti dispone di un preciso vantaggio competitivo in termini di qualità e carattere innovativo dei suoi prodotti. Questo è confermato del resto dal numero di paesi verso cui questi produttori esportano le loro merci: circa il 37 % degli smalti di produzione spagnola, ad esempio, sono stati esportati al di fuori della Comunità durante il PI. L'affermazione secondo cui l'industria produttrice di fritte e smalti sarà costretta a delocalizzare appare priva di fondamento se si considerano tanto il livello di investimenti effettuati recentemente dall'industria in impianti di produzione sul territorio della Comunità quanto la forte competitività delle sue esportazioni. Pertanto, il livello occupazionale nella Comunità non è in alcun modo minacciato dal trasferimento delle attività produttive di tale industria. Vi sono inoltre solide ragioni economiche che inducono questi produttori a mantenere la loro sede presso i loro clienti nella Comunità: ciò è confermato dalla concentrazione delle loro attività di produzione nella regione di Castellón in Spagna.

(137) Quanto infine all'ultimo argomento avanzato, cioè che i prodotti fabbricati dai produttori comunitari non corrisponderebbero più alle esigenze degli utilizzatori in questione, si è accertato che i tipi di ossido di zinco acquistati dagli utilizzatori in questo settore erano comparabili ai tipi prodotti dall'industria comunitaria.

(138) Pertanto, alla luce dei risultati finanziari complessivi dell'industria comunitaria produttrice di fritte e smalti, della sua continua espansione e dei suoi costanti investimenti in nuovi impianti e tecnologie, come pure della sua reputazione quanto a qualità e contenuto innovativo del prodotto, la Commissione ha ritenuto che i probabili effetti delle misure antidumping non dovrebbero avere ripercussioni negative rilevanti sulle attività di tale industria.

Impatto delle misure sui produttori di piastrelle di ceramica

(139) L'associazione spagnola dei fabbricanti di piastrelle ha affermato che l'istituzione delle misure sull'ossido di zinco originario della RPC comporterebbe l'aumento del prezzo degli smalti utilizzati nella produzione di piastrelle di ceramica, come pure un aumento dei costi della piastrella finita. Ha suggerito inoltre che l'impatto derivante dall'istituzione delle misure causerebbe una diminuzione della competitività del settore e una serie di danni socioeconomici persino più gravi di quelli che potrebbero derivare dalle stesse pratiche di dumping denunciate.

(140) Come si è già osservato sopra, la Commissione non ha ricevuto alcuna collaborazione dalle singole società attive in questo settore, mentre le informazioni presentate dalla loro associazione professionale non forniscono elementi di prova precisi e accurati sui costi di produzione sostenuti dai singoli produttori. Perciò, in mancanza di informazioni relative ai loro costi di produzione, la Commissione ha fatto ricorso alle statistiche ufficiali sul volume e il valore della loro produzione. Secondo le stime fatte, ogni metro quadro di piastrelle in ceramica contiene in media 48 g di ossido di zinco, e ogni aumento del 10 % del costo di questo fattore produttivo comporterebbe un aumento del valore unitario di ogni metro quadro prodotto di appena lo 0,06 %.

(141) In conclusione, si è ritenuto in via provvisoria che il probabile impatto delle misure sui produttori di piastrelle di ceramica dovrebbe essere limitato.

Altri utilizzatori

(142) La Commissione ha ricevuto pochissime risposte al questionario da parte degli utilizzatori del prodotto in esame in settori diversi da quelli summenzionati: solamente altre tre società hanno infatti collaborato all'inchiesta. Tale mancanza di collaborazione da parte della maggioranza degli altri utilizzatori è stata considerata un'indicazione che l'impatto delle misure su di essi dovrebbe essere limitato.

(143) Le tre imprese che hanno risposto al questionario operano in settori diversi tra loro, e in particolare in quelli degli oli per motore, del fosfato di zinco e delle lamiere elettrozincate per l'industria automobilistica. Tutte e tre le società avevano acquistato l'ossido di zinco soltanto dai produttori comunitari durante il periodo in esame, e rappresentavano il 3 % del consumo comunitario durante il PI.

(144) Uno di questi utilizzatori ha affermato che l'eventuale imposizione delle misure non avrebbe inciso sulla sua situazione, mentre gli altri due hanno sostenuto che essa avrebbe portato a un aumento globale del prezzo dell'ossido di zinco sul mercato.

(145) Benché l'ossido di zinco rappresenti tra il 10 % e il 26 % dei costi di queste società, si è ritenuto che l'istituzione delle misure avrebbe inciso sulla loro situazione soltanto nella misura in cui i prezzi dell'industria comunitaria potrebbero probabilmente aumentare a seguito dell'introduzione di tali misure. Inoltre, va osservato che tale eventuale rialzo dei prezzi dell'industria comunitaria rappresenterebbe semplicemente la conseguenza del ripristino di normali condizioni di mercato.

(146) Sulla scorta di quanto sopra, tenuto conto cioè dello scarso livello di collaborazione e della situazione degli utilizzatori che hanno collaborato, si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di eventuali misure antidumping sui rimanenti utilizzatori non inciderebbe in misura significativa su di essi.

Conclusioni

(147) Sulla base delle conclusioni cui si è pervenuti sopra nella presente inchiesta per quanto riguarda gli utilizzatori di ossido di zinco, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping non inciderebbe in misura significativa sulla loro situazione.

8. Concorrenza ed effetti di distorsione degli scambi

(148) Riguardo agli effetti dell'eventuale istituzione delle misure sulla concorrenza nella Comunità, una parte interessata ha affermato che i dazi antidumping verrebbero a rafforzare indebitamente la posizione dei produttori UE di ossido di zinco.

(149) La Commissione non ritiene che le misure in questione avrebbero un tale effetto di distorsione sul mercato. La conseguenza della loro imposizione sarebbe invece di eliminare gli effetti di distorsione causati dalle importazioni in dumping e di ristabilire sul mercato eque condizioni di concorrenza per tutti gli operatori. Inoltre, dato il numero di produttori di ossido di zinco nella Comunità e l'esistenza di diverse fonti di approvvigionamento al di fuori della Comunità, si è ritenuto che le misure non inciderebbero sull'attuale elevato livello di concorrenza sul mercato.

(150) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ritiene perciò che l'istituzione di dazi antidumping provvisori non limiterebbe le possibilità di scelta delle industrie utilizzatrici né indebolirebbe la concorrenza.

9. Conclusioni

(151) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi per non istituire misure antidumping provvisorie nel presente caso.

H. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(152) Per evitare di aggravare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, si è ritenuto opportuno adottare misure antidumping sotto forma di dazi provvisori.

(153) Per stabilire il livello di tali dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(154) A tal fine, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole aggiungendo ai costi di produzione dell'industria comunitaria un congruo margine di profitto dell'8 %, considerato come un adeguato livello minimo di utile che detta industria poteva prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Ciò è confermato dal fatto che l'industria comunitaria ha per l'appunto registrato tale margine di profitto all'inizio del periodo in esame, quando cioè il livello delle importazioni in dumping era relativamente basso. Il prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con i prezzi delle importazioni in dumping utilizzati per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, come si è già illustrato sopra. Le differenze emerse da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale cif all'importazione per determinare il margine di pregiudizio.

(155) Per poter calcolare il margine di pregiudizio residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, si è fatto ricorso ai prezzi all'esportazione e al metodo utilizzato per determinare il margine di dumping unico a livello nazionale illustrato al considerando 55.

2. Misure provvisorie

(156) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere istituiti al livello del margine di dumping accertato, ma non dovrebbero essere superiori al margine di pregiudizio di cui sopra, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(157) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping sono state fissate mediante un confronto tra i margini di pregiudizio e i margini di dumping. Il margine di pregiudizio era inferiore al margine di dumping nel caso della seguente società: Liuzhou Longcheng Chemical General Plant, e di conseguenza l'aliquota del dazio dovrebbe essere fissata sulla base di tale margine. Per gli altri tre produttori esportatori che hanno collaborato, il dazio è stato stabilito al livello dei margini di dumping accertati, in quanto questi erano inferiori ai margini di pregiudizio.

(158) Per quanto riguarda il dazio unico a livello nazionale applicabile ai rimanenti produttori esportatori, esso è stato fissato al livello del margine di pregiudizio, poiché si è accertato che questo era inferiore al margine di dumping unico a livello nazionale.

(159) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (contrapposte al dazio unico nazionale, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia citata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(160) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, procederà a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

I. DISPOSIZIONE FINALE

(161) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido di zinco (formula chimica: ZnO) con una purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco in peso netto, attualmente classificabile al codice NC ex 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00*10 ), originarie della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU C 366 del 20.12.2000, pag. 7.