32001R1800

Regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti in Guinea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 14/09/2001 pag. 0019 - 0019


Regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione

del 13 settembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti in Guinea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(1), modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 77/2001(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) La Guinea ha notificato alla Commissione il 22 marzo 2001 che l'importazione di tutti i rifiuti elencati nella categoria GM dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo.

(2) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, il comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(5), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione(6), ha ricevuto la notifica della richiesta ufficiale della Guinea il 5 aprile 2001.

(3) Onde tener conto della nuova situazione in tale paese, è necessario modificare nel contempo il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/2000(8).

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fra il testo relativo a GRENADA e quello relativo a HONG KONG, nell'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999, inserire il testo seguente: "GUINEA

Tutti i tipi della sezione GM ('Rifiuti derivati da industrie agroalimentari')".

Articolo 2

Dopo il testo "Tutti i tipi ad eccezione di" relativo alla Guinea, nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1420/1999, il testo:

">SPAZIO PER TABELLA>"

è sostituito dal testo: "1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Tutti i tipi della sezione GM ('Rifiuti derivati da industrie agroalimentari')".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

(3) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

(4) GU L 11 del 16.1.2001, pag. 14.

(5) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(6) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(7) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

(8) GU L 176 del 15.7.2000, pag. 27.