Regolamento (CE) n. 1732/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera
Gazzetta ufficiale n. L 234 del 01/09/2001 pag. 0021 - 0022
Regolamento (CE) n. 1732/2001 della Commissione del 31 agosto 2001 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi. (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93(4), reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94(6), sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato. (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001. Per la Commissione Viviane Reding Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5. (3) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6. (4) GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24. (5) GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37. (6) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera >SPAZIO PER TABELLA>