32001R1697

Regolamento (CE) n. 1697/2001 della Commissione, del 27 agosto 2001, recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro di seminativi dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai produttori del Portogallo e a taluni produttori della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 28/08/2001 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 1697/2001 della Commissione

del 27 agosto 2001

recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro di seminativi dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2001/2002 ai produttori del Portogallo e a taluni produttori della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che la Commissione possa consentire agli Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, che, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, venga autorizzata in alcune regioni l'esecuzione di pagamenti anteriormente alla data normale prevista del 16 novembre, fino a concorrenza del 50 % dei pagamenti per superficie, e l'esecuzione del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione negli anni durante i quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione delle rese tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai coltivatori.

(2) In Portogallo e in Spagna, la produzione di seminativi vernini è stata colpita da intense precipitazioni invernali e da venti secchi associati a temperature eccezionalmente elevate durante e dopo la fioritura. Questa situazione eccezionale è all'origine di una resa media insolitamente ridotta.

(3) Per alcuni produttori, ciò ha comportato gravi difficoltà finanziarie.

(4) Data questa situazione in Portogallo, e tenuto conto della situazione di bilancio, occorre autorizzare tale paese ad effettuare, anteriormente al 16 novembre 2001, anticipi dei pagamenti per superficie per le colture cerealicole diverse dal granturco e pagamenti per il ritiro di seminativi dalla produzione per la campagna 2001/2002.

(5) Per quanto riguarda la Spagna, la situazione climatica eccezionale ha determinato una forte riduzione delle rese per i produttori delle regioni di "secano", e dunque difficoltà finanziarie particolarmente gravi per i produttori del regime semplificato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999, che sono per la maggior parte piccoli produttori.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999, un pagamento anticipato, a titolo della campagna 2001/2002, pari al massimo al 50 % dell'importo dei pagamenti per superficie per i cereali diversi dal granturco, nonché dei pagamenti per il ritiro di seminativi dalla produzione, può essere effettuato a partire dal 1o settembre 2001 a favore dei produttori portoghesi e spagnoli nel quadro del regime semplificato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nelle zone di "secano".

2. Il pagamento anticipato di cui al paragrafo 1 può essere effettuato solo a condizione che, il giorno del pagamento, il produttore in questione risulti ammissibile.

3. Il Portogallo e la Spagna effettuano il pagamento anticipato a favore dei produttori al più tardi entro il 15 ottobre 2001.

4. Per il calcolo del pagamento per superficie finale ai produttori che beneficiano del pagamento anticipato, l'autorità competente terrà conto:

a) di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore;

b) di eventuali anticipi versati conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.