Regolamento (CE) n. 1654/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 649/2001 recante deroga, relativamente alle misure agroambientali, al regolamento (CE) n. 1750/1999
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 15/08/2001 pag. 0015 - 0016
Regolamento (CE) n. 1654/2001 della Commissione del 14 agosto 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 649/2001 recante deroga, relativamente alle misure agroambientali, al regolamento (CE) n. 1750/1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione(2), e in particolare l'articolo 9, visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(3), e in particolare l'articolo 34, considerando quanto segue: (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte de Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 672/2001(5), fissa le condizioni che deve rispettare ogni impegno agroambientale volto ad una estensivizzazione o ad una diversa gestione dell'allevamento. In base a tale articolo, la densità del bestiame è definita tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda. (2) A motivo della difficile situazione del mercato delle carni bovine causata da una sensibile flessione della domanda, connessa segnatamente alla disaffezione dei consumatori preoccupati per l'incremento del numero di casi constatati di encefalopatia spongiforme bovina, un numero più elevato di bovini rimane nell'azienda. Questi animali vengono presi in considerazione per determinare il fattore di densità dell'azienda e l'agricoltore può, per tale motivo, non beneficiare dell'aiuto previsto e vedersi applicare delle sanzioni per mancato rispetto del suo impegno. (3) Il regolamento (CE) n. 649/2001 della Commissione(6) ha previsto, da un lato, l'applicazione fino al 16 aprile 2001 di un coefficiente correttore al numero di unità di bestiame adulto recensito nell'azienda e, dall'altro, la possibilità per gli agricoltori interessati di rinunciare al loro impegno agroambientale senza che siano applicate le sanzioni previste in siffatte situazioni. Tale rinuncia poteva intervenire fra il 1o aprile e il 15 giugno 2001. (4) Dato il persistere di tale difficile situazione sul mercato delle carni bovine, occorre prorogare di 4 mesi il periodo nel corso del quale l'agricoltore può rinunciare al suo impegno. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 649/2001 è sostituito dal seguente testo: "Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 15 ottobre 2001, l'agricoltore può rinunciare all'impegno agroambientale assunto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 o del regolamento (CE) n. 1257/1999, o alla parte di tale impegno riguardante l'estensivizzazione dell'allevamento bovino, senza incorrere nelle sanzioni previste per tali situazioni." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85. (2) GU L 288 dell'1.12.1995, pag. 35. (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (4) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. (5) GU L 93 del 3.4.2001, pag. 28. (6) GU L 91 del 31.3.2001, pag. 49.