Regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 15/08/2001 pag. 0005 - 0011
Regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione del 14 agosto 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 505/98(4), reca le disposizioni necessarie per l'attuazione di talune norme sulla commercializzazione delle uova. (2) Per migliorare la tracciabilità delle uova e l'esattezza delle indicazioni delle date apposte dai centri d'imballaggio appare opportuno rendere più rigorose le disposizioni intese ad identificare le consegne di uova dai produttori ai centri d'imballaggio, in particolare per quanto riguarda l'indicazione, nel luogo di produzione, della data di deposizione o il periodo di deposizione sul contenitore, così come le spedizioni di uova non classificate tra centri di imballaggio diversi. (3) Qualora siano applicati sistemi automatici di speratura delle uova appare opportuno autorizzare gli Stati membri a derogare all'obbligo di occupazione permanente dell'impianto. (4) Per garantire il rispetto delle categorie di peso esistenti, con suddivisioni ogni 10 g di peso, è opportuno prevedere disposizioni più severe per evitare che ogni categoria sia suddivisa in due sottocategorie attraverso l'uso di imballaggi di colori diversi o di diversi simboli, abbinati a diverse strutture di prezzo, il che comprometterebbe la commercializzazione ordinata e l'informazione chiara dei consumatori. (5) Dall'esperienza è emerso che non è necessario subordinare alla distanza della consegna la deroga che permette la consegna di piccoli quantitativi di uova non imballate direttamente dall'imballatore al distributore. È necessario sostituire l'obbligo di indicare la data della classificazione con l'indicazione obbligatoria della data di durata minima. (6) Le definizioni della data di durata minima e della data di vendita raccomandata dovrebbero essere chiarite e subordinate al periodo massimo di 21 giorni dalla data di deposizione per la consegna di uova al consumatore, limite stabilito dalla decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova(5), il che implica un periodo massimo non superiore a 28 giorni dalla deposizione per la data di durata minima. (7) Alla luce dell'esperienza acquisita e in seguito all'adozione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole(6), è opportuno adattare le modalità d'applicazione relative all'indicazione facoltativa dei diversi metodi di allevamento in modo da ridurre il numero di tali metodi e ridefinire i termini che possono essere utilizzati nelle varie lingue comunitarie, in particolare per quanto riguarda le galline allevate in batteria. Inoltre, i requisiti minimi che gli allevamenti di pollame debbono soddisfare riguardo ai diversi metodi di allevamento dovrebbero essere allineati con le disposizioni della direttiva 1999/74/CE, benché sia necessario prevedere alcuni criteri supplementari per l'indicazione "aperto" onde evitare abusi relativi alle uova da allevamento all'aperto. È altresì necessario, per un migliore controllo della produzione, prevedere modalità più precise in merito ai registri che gli operatori devono tenere. Infine, l'indicazione facoltativa del metodo di allevamento dovrebbe essere estesa alle uova destinate alla trasformazione per poter promuovere la commercializzazione di ovoprodotti ottenuti a partire da uova di diverso tipo e il controllo della stessa. (8) Per quanto riguarda l'indicazione facoltativa, sulle uova e sul loro imballaggio, del tipo di alimentazione somministrato alle galline, è necessario stabilire modalità di applicazione che includano disposizioni particolari che permettano di controllare la produzione di uova provenienti da galline alimentate in un certo modo. Qualora sia fatto riferimento all'uso dei cereali nell'alimentazione delle galline ovaiole, è pertanto opportuno fissare percentuali minime di incorporo di cereali: in questi casi gli Stati membri possono stabilire requisiti più rigorosi applicabili ai produttori a livello nazionale, senza tuttavia ostacolare gli scambi di uova a livello comunitario. Il controllo del rispetto di tali norme può essere affidato ad organismi indipendenti dai produttori e le relative spese di controllo dovranno essere sostenute dagli operatori che utilizzano le indicazioni in merito al tipo di alimentazione delle galline ovaiole e al metodo di allevamento, visto che tali indicazioni sono facoltative. (9) A norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1274/91, in caso di vendita al consumatore finale le diciture da apporre sulle uova e sugli imballaggi devono essere redatte in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti nello Stato membro in cui ha luogo la vendita. È opportuno abrogare tale disposizione in quanto si applica l'articolo 16 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(7). (10) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1274/91. (11) Per garantire una transizione armoniosa al nuovo regime, le norme sulle indicazioni concernenti l'alimentazione delle galline applicabili anteriormente al 1o luglio 2001 devono restare in vigore fino alla data di applicazione del presente regolamento. Per i sistemi di produzione alternativi, diversi dagli impianti nuovi o ristrutturati, i requisiti minimi stabiliti all'allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi fino alle date fissate all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE. (12) Il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Prima di lasciare il luogo di produzione, ogni contenitore è contrassegnato con il nome e l'indirizzo o il numero di registrazione dello stabilimento del produttore, il giorno o il periodo di deposizione e la data di spedizione. Qualora i centri di imballaggio si riforniscono di uova non imballate prodotte nei propri centri di produzione situati nello stesso luogo, esse vengono contrassegnate nel centro di imballaggio. Qualora il primo centro di imballaggio spedisca uova non classificate ad altri centri di imballaggio in contenitori diversi, su ciascun contenitore deve essere indicata tale informazione prima dell'uscita dal centro di imballaggio. Qualora sia indicato il periodo di deposizione, la data di durata minima e la data di vendita raccomandata, di cui agli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), e rispettivamente all'articolo 16, paragrafo 2, sono determinate a partire dal primo giorno di tale periodo." 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente: "a) un impianto per la speratura, adatto all'uso, permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo. In caso di utilizzazione di un impianto automatico per la speratura, la cernita e la calibratura, l'attrezzatura deve comprendere una lampada autonoma di speratura. Qualora vengano usati sistemi automatizzati, le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di occupazione permanente dell'impianto." 3) All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Sugli imballaggi, le categorie di peso sono indicate dalle rispettive lettere o dalle rispettive denominazioni come definite nel paragrafo 1, oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle categorie di peso corrispondenti. È vietata qualsiasi ulteriore suddivisione delle categorie di peso di cui al paragrafo 1 attraverso l'uso di imballaggi di colore diverso, di simboli, di marchi o di altre indicazioni." 4) All'articolo 12, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. La deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1907/90 si applica in caso di consegna (entro un raggio di 20 km dal centro di imballaggio e) per quantitativi giornalieri inferiori a 3600 uova per consegna e a 360 uova per acquirente. Il nome, l'indirizzo e il numero del centro di imballaggio, nonché il numero di uova, le categorie di qualità e di peso e la data di durata minima debbono figurare sui documenti di accompagnamento." 5) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo: "1 bis. La data di durata minima è la data fino alla quale le uova della categoria 'A' mantengono le caratteristiche descritte all'articolo 5, paragrafo 1, in corrette condizioni di conservazione. Tale data non può essere posteriore ai 28 giorni successivi alla data di deposizione." 6) All'articolo 16, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. La data di vendita raccomandata non può essere posteriore al periodo massimo previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 94/371/CE del Consiglio(8) per la consegna delle uova al consumatore, pari a 21 giorni dalla data di deposizione." 7) L'articolo 18 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Per indicare il metodo di allevamento di cui all'articolo 7 e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, ad eccezione del metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(9), sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti e i termini corrispondenti nelle altre lingue della Comunità elencati nell'allegato II, e comunque soltanto se sono soddisfatte le pertinenti condizioni figuranti nell'allegato III: >SPAZIO PER TABELLA> Tali diciture possono essere accompagnate da indicazioni relative alle caratteristiche specifiche del rispettivo metodo di allevamento. Le diciture apposte sulle uova possono essere sostituite da un codice, che reca il numero distintivo del produttore, tale da permettere di identificare il metodo di allevamento, purché sull'imballaggio sia spiegato il significato del codice. Nel caso di vendita di uova sfuse, l'indicazione del metodo di allevamento può essere utilizzata solo qualora le singole uova siano contrassegnate nell'azienda di produzione o nel centro di imballaggio con la rispettiva dicitura o con il codice del produttore, a condizione che tale codice permetta di identificare il metodo di allevamento e che il significato del codice sia spiegato in un cartello separato. Se gli Stati membri hanno attribuito il numero distintivo di cui all'articolo 7 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio(10) agli stabilimenti di produzione oggetto di tale direttiva, non si utilizzano altri codici. Qualora uno Stato membro decida di attribuire numeri distintivi anche agli stabilimenti che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 1999/74/CE, non si utilizzano altri codici." b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente: "2. I centri di imballaggio autorizzati ad usare le diciture di cui al paragrafo 1 tengono registri separati secondo il metodo di allevamento che vengono conservati nell'azienda per almeno sei mesi dopo che il produttore abbia cessato di fornire uova oppure dopo l'eliminazione delle galline ovaiole. In tali registri sono iscritti." c) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Le uova di cui al paragrafo 1 vengono consegnate ai centri di imballaggio e alle industrie alimentari approvate ai sensi della direttiva 89/437/CEE in contenitori recanti una delle diciture di cui al paragrafo 1, in una o più lingue comunitarie. Prima di uscire dal luogo di produzione sui contenitori sono indicati il nome, l'indirizzo o il numero di registrazione del produttore, il tipo di uova, il numero o il peso delle uova e la data di spedizione. Il centro di imballaggio e l'industria alimentare tengono per un periodo di almeno sei mesi la registrazione aggiornata della data di fornitura e di tutte le informazioni apposte sui contenitori, nonché quella relativa alla situazione settimanale delle scorte fisiche." d) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. I centri di imballaggio di cui al paragrafo 2 tengono una registrazione separata della qualità giornaliera e della categoria di peso, nonché delle vendite di uova e di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, il numero di imballaggi, il numero e/o il peso delle uova vendute per categoria di peso, la data di fornitura, nonché la situazione settimanale delle scorte. Tuttavia, invece dei registri di vendita, i centri possono tenere le fatture o le bollette di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui al paragrafo 1. Le suddette registrazioni e i suddetti documenti devono essere conservati per un periodo di almeno sei mesi." e) Al paragrafo 6 bis, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente: "6 bis. I raccoglitori e i grossisti sono tenuti a tenere un registro degli acquisti e delle vendite e delle scorte fisiche delle uova di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per un periodo di almeno sei mesi." f) Il testo del paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente: "7 bis. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 bis non si applicano qualora sia utilizzata la dicitura di cui al paragrafo 1, lettera c)." g) È inserito il seguente paragrafo 7 ter: "7 ter. Gli imballaggi contenenti uova destinate alle industrie alimentari riconosciute a norma della direttiva 89/437/CEE possono essere contrassegnati con le indicazioni di cui al paragrafo 1, purché le uova siano prodotte in allevamenti di pollame conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato III e purché siano applicate le misure di controllo di cui ai paragrafi da 2 a 6." 8) All'articolo 18 bis, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 18 quater, paragrafo 1, e dell'articolo 19, paragrafo 2, per quanto concerne le persone fisiche." 9) Il testo dell'articolo 18 ter è sostituito dal seguente: "Articolo 18 ter Gli Stati membri hanno la facoltà di affidare il controllo delle indicazioni relative al metodo di allevamento utilizzato, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, comprese le indicazioni relative alle particolari caratteristiche di ciascun metodo di allevamento e le indicazioni relative all'alimentazione delle galline ovaiole di cui all'articolo 18 quater, ad organismi che garantiscano la necessaria indipendenza nei confronti dei produttori e che soddisfino i criteri stabiliti dalla vigente norma europea n. EN/45011. I suddetti organismi sono riconosciuti e controllati dalle competenti autorità dello Stato membro. Il costo dei controlli è a carico dell'operatore che si avvale delle indicazioni sopra riferite." 10) È inserito il seguente articolo 18 quater: "Articolo 18 quater Qualora sulle uova di categoria A e sui loro imballaggi sia indicata una dicitura relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole, si applicano, oltre alle condizioni indicate nell'allegato IV, le condizioni seguenti: 1) I centri di imballaggio che si avvalgono di tali diciture tengono una registrazione dettagliata delle consegne, da cui risultino il nome e l'indirizzo o il numero di registrazione del produttore, il numero o il peso delle uova e la data di consegna. Il produttore tiene una registrazione aggiornata che indichi la quantità e del tipo di alimenti per pollame ricevuti in fornitura e composti in loco, la data della fornitura e il nome del mangimificio o del fornitore del mangime, il numero e l'età delle galline ovaiole, il numero delle uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti. Tale registrazione è tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della fornitura di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline ovaiole. 2) I fornitori di mangimi e i mangimifici tengono una registrazione dalla quale risulti la composizione degli alimenti forniti ai produttori, di cui al paragrafo 1, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi. 3) I centri di imballaggio di cui al paragrafo 1 tengono per un periodo di almeno sei mesi una registrazione separata della qualità giornaliera e delle categorie di peso, nonché delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le diciture di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, il numero o il peso delle uova vendute e la data della consegna, nonché la situazione settimanale delle scorte fisiche. Tuttavia, invece delle registrazioni delle vendite di cui sopra, i centri di imballaggio possono tenere le fatture o le bollette di consegna che indicazioni relative al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole. 4) L'indicazione relativa al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole deve essere uguale sia sugli imballaggi grandi che su quelli piccoli. In caso di vendita di uova sfuse, tali indicazioni possono essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le rispettive diciture. 5) Almeno una volta all'anno si procede ad ispezioni presso l'azienda e presso il mangimificio per verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate. 6) Le disposizioni di cui ai punti da 1 a 4 si applicano ferme restando eventuali misure nazionali di carattere tecnico che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi figuranti nell'allegato IV, applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria e conformi alle norme di commercializzazione per le uova. 7) Le misure nazionali di cui al paragrafo 6 sono da comunicarsi alla Commissione. 8) In qualsiasi momento e a richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono le informazioni necessarie per la valutazione della compatibilità delle misure previste dal presente articolo con il diritto comunitario e con le norme comuni di commercializzazione per le uova." 11) All'articolo 19, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I centri di imballaggio che utilizzano le diciture e/o i simboli di cui al paragrafo 1 tengono un registro particolareggiato delle consegne, ripartendole per origine ed indicando il nome, l'indirizzo o il numero di registrazione del produttore, il numero delle uova o il loro peso, nonché la data di consegna. I produttori tengono un registro aggiornato da cui risultino il numero e l'età delle galline ovaiole, il numero di uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti. Tali registrazioni devono essere tenute per un periodo non inferiore a sei mesi dopo la cessazione delle forniture di uova da parte del produttore o dopo l'eliminazione delle galline ovaiole." 12) All'articolo 19, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. I centri di imballaggio di cui al paragrafo 2 tengono per un periodo di almeno sei mesi registri separati della qualità giornaliera e delle categorie di peso, nonché delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti le diciture e/o i simboli di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero o il peso delle uova vendute, nonché la data di fornitura e la situazione settimanale delle scorte fisiche. Invece dei suddetti registri i centri possono tuttavia raccogliere le fatture o le bollette di consegna provvisti delle diciture di cui al paragrafo 1." 13) All'articolo 20, paragrafo 1, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente: "- ogni anno, anteriormente al 1o aprile, per l'anno civile precedente, il numero medio di galline ovaiole presenti (1), il numero o il peso delle uova consegnate, registrati a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e paragrafo 7, lettera b), nonché il numero o il peso delle uova vendute, registrati a norma dell'articolo 18, paragrafo 6." 14) L'articolo 28 è soppresso. 15) Nell'allegato I, punto 1. Data di durata minima, i termini "da Cons. de préf. antes de" sono sostituiti dai termini "Cons. préf." 16) L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 17) Gli allegati II e III del presente regolamento sono aggiunti come allegati III e IV. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Le norme sulle indicazioni concernenti l'alimentazione delle galline applicabili anteriormente al 1o luglio 2001 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2001. I requisiti minimi stabiliti all'allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi fino alle date fissate all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE, come indicato all'allegato II del presente regolamento, qualora sistemi di produzione diversi dagli impianti nuovi o ristrutturati non siano ancora stati resi conformi alle disposizioni del presente articolo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1. (3) GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11. (4) GU L 63 del 4.3.1998, pag. 16. (5) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34. (6) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. (7) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. (8) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34. (9) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. (10) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53. ALLEGATO I "ALLEGATO II Diciture per l'indicazione dei metodi di allevamento: a) indicazioni da apporre sugli imballaggi; b) indicazioni da apporre sulle uova >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II "ALLEGATO III Requisiti minimi che debbono soddisfare gli allevamenti che producono uova a seconda dei diversi metodi di allevamento a) Le "uova da allevamento all'aperto" devono essere prodotte da allevamenti che soddisfano come minimo le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate e nei quali: - le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all'esterno, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte dalle autorità veterinarie, - gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline sono coperti prevalentemente di vegetazione e non vengono usate per usi diversi dall'orto, bosco o pascolo, se autorizzati dalle competenti autorità, - gli spazi all'aperto devono soddisfare come minimo le condizioni precisate all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, con una densità massima non superiore a 2500 galline ovaiole per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m2 in qualsiasi momento e gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina dell'edificio; può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio purché vi sia un numero sufficiente di ripari e di abbeveratoi, ai sensi della disposizione suddetta, regolarmente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro. b) Le "uova da allevamento a terra" devono essere prodotte in allevamenti che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE a partire dalle date ivi indicate. c) Le "uova da allevamento in gabbie" devono essere prodotte in allevamenti che soddisfino almeno: - le condizioni di cui alla direttiva 88/166/CEE fino al 31 dicembre 2002, - le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2011, oppure - le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE a partire dal 1o gennaio 2002." ALLEGATO III "ALLEGATO IV Può essere fatto riferimento ai seguenti ingredienti specifici dei mangimi soltanto se: nel caso dei cereali, essi costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime somministrato, che può comprendere una percentuale non superiore al 15 % di sottoprodotti di cereali; tuttavia, qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato in caso di indicazione di un solo cereale e almeno il 5 % in caso di indicazione di più cereali."