32001R1629

Regolamento (CE) n. 1629/2001 della Commissione, del 9 agosto 2001, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2001/02

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 10/08/2001 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1629/2001 della Commissione

del 9 agosto 2001

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2001/02

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1o gennaio-31 dicembre 2000, il periodo medio di invecchiamento nel 2000 era di sette anni per lo Scotch whisky. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002.

(2) L'articolo 10 del protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo(3) esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2001/02.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2001 al 30 settembre 2002, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

(2) GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

(3) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili al Regno Unito

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