32001R1610

Regolamento (CE) n. 1610/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 07/08/2001 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 1610/2001 della Commissione

del 6 agosto 2001

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97(4), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 2001.

Esso si applica dall'8 al 21 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

Per la Commissione

Philippe Busquin

Membro della Commissione

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

(2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

(3) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

(4) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 agosto 2001, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Periodo: dall'8 al 21 agosto 2001

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