Regolamento (CE) n. 1589/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0008 - 0008
Regolamento (CE) n. 1589/2001 della Commissione del 2 agosto 2001 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001(2), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001(4), ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione. (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96, mentre i prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto figurano all'articolo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione(5). Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2001/02. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 2001/02: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati; b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 quater dello stesso regolamento è pari a 286,30 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1. (3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16. (4) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16. (5) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.