32001R1578

Regolamento (CE) n. 1578/2001 della Commissione, del 1° agosto 2001, che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 02/08/2001 pag. 0013 - 0013


Regolamento (CE) n. 1578/2001 della Commissione

del 1o agosto 2001

che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000(2), in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1441/2001(4), la Commissione determina, in base alle proposte degli Stati membri ed entro il 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote.

(2) Su richiesta di alcuni Stati membri, occorre determinare tali gruppi di varietà di alta qualità.

(3) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 31 agosto 2001 poiché l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che a decorrere dal 1o settembre lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita, in modo che altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità sono esentati dal riscatto delle quote per il raccolto 2001:

in Portogallo:

>SPAZIO PER TABELLA>

in Francia:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5.