32001R1527

Regolamento (CE) n. 1527/2001 della Commissione, del 26 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 825/2001 recante misure speciali nel settore dei prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, che derogano al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1520/2000

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 27/07/2001 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 1527/2001 della Commissione

del 26 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 825/2001 recante misure speciali nel settore dei prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, che derogano al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che le misure speciali previste dal regolamento (CE) n. 825/2001 della Commissione, del 27 aprile 2001, recante misure speciali nel settore dei prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, che derogano al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1520/2000(3), siano poste in conformità con le regole comuni relative alla fissazione anticipata dei tassi di restituzione.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 825/2001 è completato dal comma seguente: "In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, qualora sia applicato il sistema di fissazione anticipata del tasso di restituzione, il tasso in vigore il giorno in cui è presentata la domanda di fissazione anticipata è applicato alle merci esportate durante il periodo di validità prolungato del titolo di restituzione".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a tutti i titoli la cui durata di validità è stata prolungata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 120 del 28.4.2001, pag. 5.