Regolamento (CE) n. 1514/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 26/07/2001 pag. 0008 - 0009
Regolamento (CE) n. 1514/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio(4) prevede la fissazione dell'importo dell'aiuto per il luppolo prodotto nella Comunità per il quinquennio compreso tra il raccolto 1996 e il raccolto 2000. (2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71, una relazione sull'evoluzione dell'economia nel settore del luppolo nella Comunità europea. Da tale relazione risulta che la produzione si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quantitativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la riconversione a favore delle varietà più richieste dall'industria della birra. (3) È opportuno prorogare per un periodo di tre anni l'importo dell'aiuto attualmente in vigore e prevedere una relazione riguardante tale nuovo periodo. (4) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue: 1) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: "a) L'importo dell'aiuto per ettaro, unico per tutti i gruppi di varietà, è fissato a 480 EUR/ha a decorrere dal raccolto 1996, per un periodo di otto anni." 2) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a tre anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere stata spesa." 3) All'articolo 18, secondo comma, la data del 1o settembre 2000 è sostituita da quella del 31 dicembre 2003. 4) È soppresso l'articolo 19. 5) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Articolo 20 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del luppolo (in prosieguo 'il Comitato'). 2. Ove si faccia riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck (1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 345. (2) Parere reso il 13 giugno 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (3) Parere reso il 25 aprile 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (4) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 191/2000 (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4). (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.