32001R1498

Regolamento (CE) n. 1498/2001 della Commissione, del 20 luglio 2001, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 pag. 0028 - 0029


Regolamento (CE) n. 1498/2001 della Commissione

del 20 luglio 2001

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2001 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2001. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il secondo periodo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2001 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;

b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originari della Romania;

c) 95,133 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2001, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

- 5432,5 t di carni originarie dell'Ungheria,

- 1630 t di carni originarie della Repubblica ceca,

- 1750 t di carni originarie della Slovacchia,

- 125 t di carni originarie della Bulgaria;

b) 4400 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2056,074 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;

c) 1333 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originarie della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.