32001R1497

Regolamento (CE) n. 1497/2001 della Commissione, del 20 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina, accetta un impegno offerto dal produttore esportatore della Bulgaria e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell'Egitto e della Polonia

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 21/07/2001 pag. 0004 - 0027


Regolamento (CE) n. 1497/2001 della Commissione

del 20 luglio 2001

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina, accetta un impegno offerto dal produttore esportatore della Bulgaria e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di urea originarie dell'Egitto e della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Inchieste riguardanti altri paesi

(1) Nel marzo 2000, la Commissione ha avviato un riesame(3) dei dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 477/95 del Consiglio(4) relativo alle importazioni nella Comunità di urea originarie della Federazione russa (in appresso denominata "Russia"), in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base"). In seguito a tale riesame, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 901/2001(5), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Russia.

2. Inchiesta in corso

Apertura

(2) Il 6 settembre 2000 è stata presentata una denuncia dall'Associazione europea dei produttori di concimi (European Fertilizers Manufacturers Association - EFMA) per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più dell'80 %, della produzione comunitaria di urea. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto in questione e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) Il 21 ottobre 2000, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6) (in appresso denominato "l'avviso di apertura"), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di urea originaria della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Egitto, dell'Estonia, della Lituania, della Libia, della Polonia, della Romania e dell'Ucraina.

Investigazione

(4) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari all'origine della denuncia. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(5) La Commissione ha inviato questionari a 13 produttori comunitari, a tutti i produttori esportatori, a tutti gli importatori e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Le risposte ai questionari sono pervenute da 9 produttori comunitari, 17 produttori esportatori, 10 importatori e 7 utilizzatori di urea.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari

- Agrolinz Melamin GmbH, Linz

- Grande Paroisse SA, Parigi

- Hydro Agri Brunsbüttel, Brunsbüttel

- Hydro Agri Sluiskil BV, Sluiskil

- Hydro Agri Italia, Milano

- SKW Stickstoffwerke Piesteritz BV, Wittenberg

Importatori comunitari non collegati

- Helm Düngemittel GmbH, Hamburg

- Unifert France, Sête

- Usborne Fertiliser Ltd, Southampton

Utilizzatori nella Comunità

- National Farmers' Union of England and Wales, Londra

- Framlingham Farmers Ltd, Framlingham

- Neste Chemicals - Sadepan Chimica Srl, Helsinki

Produttori esportatori

Bulgaria

- Chimco AD, Vratza, e la sua società collegata Chimco Trade, Varna

Croazia

- Petrokemija d.d., Kutina

Egitto

- El-Delta Company for Fertilisers and Chemical Industries (Asmeda), El Mansura

- Abu Qir Fertilisers and Chemical Industries, Alessandria

Estonia

- JSC Nitrofert, Kothla Jarve

Lituania

- Joint Stock Company Achema, Jonava e la sua società collegata Joint Stock Company Agrochema, Jonava

Libia

- National Oil Corporation e la sua società collegata Sirte Oil Company, Tripoli e Marsa-el-Brega

Polonia

- Zaklady Chemiczne "Police", Police

Romania

- S.C. Amonil SA, Slobozia

- Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova

- Sofert SA, Bacau

Ucraina

- Open Joint Stock Company Concern Stirol, Gorlovka

- Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy

- Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk(7)

Importatori collegati

- Chempetrol Overseas Ltd, Malta

Produttori del paese analogo (Stati Uniti d'America)

- Terra Industries Inc., Sioux City.

(6) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2000 (in appresso denominato "periodo dell'inchiesta" o "PI"). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze necessaria per la valutazione del pregiudizio, essa ha coperto il periodo compreso tra il 1996 e la fine del PI (in appresso denominato "periodo in esame").

(7) Da più parti sono state mosse obiezioni alla scelta delle date che determinano il PI. Alcune di esse hanno affermato che i prezzi all'esportazione erano aumentati poco dopo la fine del PI selezionato dalla Commissione e che pertanto la fine del PI della durata di 12 mesi avrebbe dovuto cadere nel settembre 2000. Altre parti hanno invece suggerito che la scelta di un periodo di 18 mesi a partire dal gennaio 1999 avrebbe permesso di effettuare un'analisi più rappresentativa della situazione.

(8) Tali argomentazioni sono state respinte. Nel selezionare il PI, la Commissione ha dovuto garantire che fossero presi in considerazione i dati relativi al periodo in grado di produrre i risultati più rappresentativi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. A tale proposito, si è accertato che la scelta più appropriata, rispetto ad altri periodi possibili, era quella della "stagione agricola" nella Comunità, per via del fatto che essa condiziona le vendite di urea sul mercato comunitario e che tutta una serie di sistemi di relazioni informative interne è conformato su tale periodo. Si è concluso pertanto che un PI basato sulla "stagione agricola" avrebbe consentito di ottenere i risultati più attendibili e significativi quanto all'esistenza del dumping pregiudizievole e all'interesse della Comunità.

3. Prodotto in esame e prodotto simile

Prodotto in esame

(9) Il prodotto in esame nel presente procedimento, l'urea, viene fabbricato essenzialmente mediante combinazione di ammoniaca e anidride carbonica. La materia prima comunemente usata per la produzione sia di ammoniaca che di anidride carbonica è il gas naturale. Tuttavia, queste ultime possono essere ottenute anche dal cosiddetto olio di cracking, un sottoprodotto della produzione del petrolio. L'urea può essere in forma solida o liquida.

(10) L'urea solida può essere a sua volta suddivisa in due tipi, a seconda che si presenti sotto forma di cristalli o granulare. Benché in entrambi i casi si tratti di "pastiglie" ("pellets"), i granuli di urea nella forma granulare sono solitamente più grossi e duri dei cristalli della seconda forma. L'urea solida è impiegata sia in agricoltura che nell'industria. L'urea di tipo agricolo può venire utilizzata come fertilizzante da spargere sul terreno o come integratore per l'alimentazione animale. L'urea di tipo industriale è una materia prima per alcuni tipi di colla e di resine. L'urea liquida può essere utilizzata tanto come fertilizzante quanto a fini industriali.

(11) Tutti i tipi di urea presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base, dal momento che è solo la fase finale di fabbricazione a determinare se il prodotto si presenterà in forma di cristalli, di granuli o di soluzione. Si è inoltre accertato che la forma sotto cui si presenta l'urea non determina necessariamente l'uso a cui è destinata. Ai fini della presente inchiesta, pertanto, tutti i tipi di prodotto possono essere considerati un prodotto unico. Il prodotto in esame è classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90.

Prodotto simile

(12) Si è stabilito in via provvisoria che il prodotto fabbricato nei paesi interessati ed esportato nella Comunità è identico sotto ogni riguardo al prodotto venduto sui mercati interni dei paesi esportatori, nonché a quello fabbricato dai produttori comunitari e venduto sul mercato comunitario. Lo stesso vale per il prodotto fabbricato e venduto negli Stati Uniti (USA), di cui ci si è serviti come paese terzo ad economia di mercato per la Bielorussia e l'Ucraina. Tutti questi prodotti sono stati dunque considerati prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. DUMPING

(13) Otto dei paesi oggetto del presente procedimento sono paesi ad economia di mercato, cioè Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Libia, Lituania, Polonia e Romania. Quanto agli altri due Stati, la Bielorussia è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, mentre per l'Ucraina il valore normale sarà calcolato con lo stesso metodo utilizzato per i paesi ad economia di mercato, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base. Per tali motivi, i paesi ad economia di mercato, da un lato, e la Bielorussia e l'Ucraina, dall'altro, vengono analizzati separatamente.

PAESI A ECONOMIA DI MERCATO

1. Metodo generale

(14) Il metodo generale illustrato di seguito è stato applicato a tutti i paesi esportatori interessati ad economia di mercato e a quei produttori esportatori in Ucraina che soddisfacevano i criteri per ottenere lo status di impresa operante in un'economia di mercato (in appresso abbreviato in "SEM"). La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici a quel determinato paese esportatore.

Valore normale

(15) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le vendite complessive di urea sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle vendite per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(16) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di urea, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(17) Per ciascuno dei tipi venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di urea sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo rappresentava il 5 % o più del volume totale delle vendite esportate nella Comunità del tipo comparabile di urea.

(18) Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di urea effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate nel PI, remunerative o meno. Quando il volume delle vendite remunerative di urea rappresentava meno dell'80 % ma almeno il 10 % o più del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati unicamente per le vendite remunerative.

(19) Quando il volume delle vendite remunerative di un qualsiasi tipo di urea era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo determinato tipo di prodotto era insufficiente e che pertanto il relativo prezzo sul mercato interno non poteva essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale.

(20) Ogniqualvolta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. In proposito, la Commissione ha utilizzato i prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato interno da un altro produttore. In tutti i casi in cui questo non è stato possibile, e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, si è fatto ricorso a un valore normale costruito.

(21) In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (in appresso denominate "SGAV") e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute da ciascuno dei produttori esportatori interessati sul mercato interno e i profitti da essi realizzati costituissero dati attendibili.

(22) Le SGAV effettive sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Ogniqualvolta tali condizioni non erano soddisfatte, la Commissione è ricorsa alle SGAV e ai profitti di altri produttori sul mercato interno del paese esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. Quando questo non era possibile o appropriato, come base per la costruzione del valore normale è stato utilizzato l'importo applicabile per la stessa categoria generale di prodotti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. In tutti gli altri casi, infine, il calcolo delle SGAV e del profitto si è basato in via provvisoria sulla media ponderata degli altri produttori esportatori interessati che hanno collaborato all'inchiesta, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(23) Per quanto riguarda il calcolo del margine di profitto e del livello delle SGAV ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, le parti interessate sono specificamente invitate a presentare le loro osservazioni in merito.

Prezzo all'esportazione

(24) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di urea venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(25) Quando le vendite all'esportazione erano state effettuate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché dei profitti. Quanto al margine di profitto, esso è stato determinato in via provvisoria sulla base delle informazioni disponibili provenienti dagli esportatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta.

Confronto

(26) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati i debiti adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi gli opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, accurati e giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica.

Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

(27) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione. Tuttavia, nei casi in cui si è osservato un andamento di variazioni significative dei prezzi a seconda delle regioni, degli acquirenti o dei periodi di tempo, e il metodo del confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione non rifletteva interamente la portata del dumping, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con le singole operazioni di esportazione.

Margine di dumping residuo

(28) Per le società che non hanno collaborato, è stato determinato un margine di dumping "residuo" conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, sulla base dei dati disponibili.

(29) Per quei paesi dai quali si era ottenuto un livello di collaborazione prossimo ai dati forniti da Eurostat, nei quali cioè si poteva ritenere che non vi fossero produttori esportatori che non avevano collaborato all'inchiesta, si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, per garantire l'efficacia delle misure.

(30) Per i paesi con uno scarso livello di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato determinato in base alle esportazioni di quantità rappresentative di prodotto vendute nella Comunità con il più alto livello di dumping. Questo metodo è stato ritenuto necessario anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione e perché non vi erano prove del fatto che società che non avevano collaborato avessero praticato il dumping a un livello più basso.

2. Bulgaria

(31) L'unico produttore esportatore noto ha risposto al questionario della Commissione, fornendo anche dati relativi alle vendite interne realizzate da una società collegata responsabile delle vendite sul mercato interno. Un'altra risposta è pervenuta da un'altra società collegata che aveva operato come venditore del prodotto in esame sul mercato interno e su quello per l'esportazione per un periodo di due mesi nel corso del PI. Quest'ultima impresa acquistava il principale fattore produttivo (gas) e vendeva il prodotto finito (urea), dopo aver versato al produttore una commissione per la trasformazione del prodotto. Anche una società nella Comunità collegata al produttore esportatore ha risposto all'allegato al questionario, destinato alle società collegate.

Valore normale

(32) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito per il tipo di prodotto in esame venduto nella Comunità.

(33) Il produttore esportatore ha affermato che numerose interruzioni della fornitura di gas, e dunque della produzione di urea, verificatesi durante il PI hanno determinato notevoli variazioni dei costi di produzione. Tali variazioni hanno impedito alla Commissione di determinare in modo ragionevole quali fossero le vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, la determinazione delle vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali dovrebbe essere effettuata su base mensile.

(34) Variazioni dei costi e dei prezzi sono pressoché inevitabili in qualsiasi attività commerciale. Al momento di stabilire quali vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione, al fine di tener conto di tali fluttuazioni, ha costantemente applicato il metodo basato sul confronto tra i singoli prezzi praticati sul mercato interno e la media ponderata del costo di produzione per il PI. Si è ritenuto che la particolare situazione della società che ha presentato la richiesta non giustificasse il fatto di discostarsi dal metodo utilizzato per tutte le imprese interessate dal presente procedimento, nella misura in cui il problema di approvvigionamento della materia prima durante parte del PI era da imputare interamente alla società stessa. Si è pertanto considerato che il calcolo del valore normale dovesse riflettere qualsiasi eventuale effetto sui costi.

(35) Si ricorda che il produttore esportatore ha venduto il prodotto in esame sul mercato interno bulgaro attraverso due società responsabili delle vendite. Data la ripartizione delle funzioni tra il produttore esportatore e queste società di vendita, si è ritenuto necessario stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati nel corso di normali operazioni commerciali da acquirenti indipendenti in Bulgaria.

(36) Tuttavia, in assenza di vendite remunerative sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito in base ai costi di produzione e alle SGAV sostenute per le vendite interne secondo quanto dichiarato dalle società in questione. In mancanza di altre basi, il margine di profitto è stato determinato in via provvisoria sulla base della media ponderata dei profitti realizzati dagli altri produttori esportatori che hanno collaborato al presente procedimento, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base (cfr. i considerando 21 e 22).

Prezzo all'esportazione

(37) Le vendite per l'esportazione effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità sono state stabilite in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, mentre i prezzi all'esportazione delle vendite realizzate attraverso l'importatore collegato del produttore esportatore, vale a dire l'80 % di tutte le esportazioni nella Comunità, sono stati costruiti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Confronto

(38) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto dei costi relativi a trasporto interno, spese di spedizione, imballaggio e costo del credito.

Margine di dumping

(39) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo al produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(40) Si è accertato che il livello di collaborazione per la Bulgaria era elevato, e il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per la società che ha collaborato, cioè al 131,3 %.

3. Croazia

(41) L'unico produttore esportatore noto ha risposto al questionario della Commissione. Anche due società nella Comunità collegate al produttore esportatore hanno risposto all'allegato al questionario, destinato alle società collegate.

Valore normale

(42) Il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi delle vendite interne per il tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità.

Prezzo all'esportazione

(43) Poiché, durante il PI, tutte le esportazioni nella Comunità sono state realizzate attraverso due importatori collegati aventi sede nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Confronto

(44) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a trasporto interno, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio e costo del credito.

Margine di dumping

(45) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo al produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(46) Il livello di collaborazione riscontrato per la Croazia era elevato, e il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per la società che ha collaborato, cioè al 72,9 %.

4. Egitto

(47) Due produttori esportatori hanno risposto al questionario della Commissione.

Valore normale

(48) Il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi delle vendite interne.

Prezzo all'esportazione

(49) Poiché tutte le vendite per l'esportazione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(50) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a commissioni bancarie, sconti, imballaggio, movimentazione, carico, trasporto, assicurazione e costo del credito.

(51) Una società ha chiesto un adeguamento per uno sconto differito. La richiesta di adeguamento non ha potuto essere accolta per via dell'assenza di prove dell'effettiva applicazione di tale sconto.

Margine di dumping

(52) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo ad entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(53) Il livello di collaborazione riscontrato per l'Egitto era elevato, e il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per la società che ha collaborato con il margine di dumping più elevato, cioè al 26,4 %.

5. Estonia

(54) L'unico produttore esportatore noto in Estonia ha risposto al questionario della Commissione. Tuttavia, da un confronto tra le vendite dichiarate a parti indipendenti nella Comunità e i dati Eurostat è emerso un livello estremamente basso di collaborazione, cioè il 2,7 %. Si è accertato che ciò è dovuto al fatto che la società estone non ha dichiarato le esportazioni di urea effettuate attraverso operatori commerciali indipendenti.

Valore normale

(55) Le vendite di urea sul mercato interno del produttore esportatore non erano rappresentative rispetto alle sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità: pertanto, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno come base per il valore normale. Non esistendo altri produttori di urea in Estonia, per determinare il valore normale non ci si è potuti basare sui prezzi praticati da altri venditori o produttori.

(56) Di conseguenza, il valore normale è stato costruito. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, si è fatto ricorso alle SGAV sostenute dalla società in questione. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, sono stati utilizzati gli importi delle SGAV e dei profitti applicabili per la produzione e le vendite della stessa categoria generale di prodotti (cioè, altri fertilizzanti) per il produttore esportatore estone in questione (cfr. i considerando 22 e 23).

Prezzo all'esportazione

(57) Poiché le vendite per l'esportazione nella Comunità, secondo quanto dichiarato dalla società, sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, esse sono state stabilite sulla base dei prezzi pagati o pagabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(58) Come si è già menzionato al considerando 54, la società afferma di essere l'unico produttore di urea in Estonia. Pertanto, la Commissione ha deciso in via provvisoria di applicare l'articolo 18 del regolamento di base alle esportazioni non dichiarate, che in base ai dati Eurostat rappresentavano il 97,3 % delle esportazioni complessive della società. Il prezzo all'esportazione di tale quantitativo non dichiarato è stato stabilito in base al prezzo delle esportazioni, tra quelle dichiarate dalla società, di quantità rappresentative di prodotto vendute nella Comunità con il più alto livello di dumping.

Confronto

(59) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a commissioni bancarie, movimentazione, carico, trasporto, assicurazione e costo del credito.

Margine di dumping

(60) L'andamento dei prezzi all'esportazione per l'Estonia mostrava variazioni significative a seconda delle regioni. A tale riguardo, dall'inchiesta è emerso che i prezzi in dumping applicati per taluni Stati membri erano controbilanciati da prezzi all'esportazione più elevati per altri Stati membri. Di conseguenza, si è ritenuto che il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione non riflettesse interamente la portata del dumping. Pertanto, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con le singole operazioni di esportazione.

(61) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo al produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(62) Il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per il produttore esportatore, cioè al 34,3 %.

6. Libia

(63) Benché inizialmente avesse deciso di collaborare, l'unico produttore esportatore ha in seguito rifiutato di fornire una serie di informazioni essenziali per poter verificare le sue risposte al questionario, soprattutto per quanto riguarda i prezzi delle sue vendite interne e il costo di produzione del prodotto in esame. Pertanto la Commissione, per poter calcolare il margine di dumping provvisorio, ha dovuto utilizzare i dati disponibili più attendibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Valore normale

(64) Non è stato possibile confrontare e far cornspondere le cifre relative alle vendite interne dichiarate per il PI con i bilanci certificati o altri documenti contabili, dal momento che durante la verifica in loco la società non ha voluto fornire tale documentazione. Di conseguenza, non si è potuto stabilire in modo attendibile se gli elenchi delle vendite interne del prodotto in esame fossero accurati e completi, né i dati riportati hanno potuto essere utilizzati come base per il calcolo del valore normale.

(65) Allo stesso modo, alla Commissione è stata rifiutata la possibilità di accedere a documenti contabili essenziali per quanto riguarda il costo di produzione dell'urea venduta sul mercato interno, e quindi essa non ha potuto stabilire in modo attendibile se il calcolo del costo di produzione della società fosse accurato e completo. Ciò è vero in particolare per i costi della materia prima e per le SGAV sostenute dalla società.

(66) Pertanto la Commissione, per poter calcolare il valore normale, ha dovuto utilizzare i dati disponibili più attendibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, come si è già menzionato sopra. Al riguardo, e in mancanza di qualsiasi altra informazione disponibile per il paese, la Commissione ha ritenuto opportuno basare i suoi calcoli sulle informazioni contenute nella denuncia.

Prezzo all'esportazione

(67) Per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione, la società ha fornito informazioni che è stato possibile verificare in modo soddisfacente. Ai fini del calcolo del margine di dumping, la Commissione ha quindi potuto utilizzare i prezzi all'esportazione della società in questione.

(68) All'incirca la metà delle vendite per l'esportazione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione per queste operazioni è stato stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(69) Le rimanenti esportazioni nella Comunità sono state realizzate attraverso una società collegata, e quindi i prezzi all'esportazione per queste vendite hanno dovuto essere costruiti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(70) Una piccola parte delle esportazioni effettuate attraverso la società collegata sono poi state dirette verso la Comunità attraverso un'altra società collegata. Tuttavia, queste vendite rappresentavano solo una quota marginale del volume totale delle esportazioni della società libica nella Comunità, e la loro inclusione non avrebbe modificato il risultato complessivo dei calcoli. Pertanto, non si è tenuto conto di tali esportazioni.

(71) Inoltre, si sono anche dovute escludere dai calcoli le vendite di origine non libica effettuate dalla società collegata al primo acquirente indipendente nella Comunità e registrate erroneamente dalla società in questione.

(72) Per quanto riguarda le SGAV dichiarate della società collegata, alcune voci hanno dovuto essere corrette sulla base dei risultati della visita di verifica.

Confronto

(73) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a imballaggio, movimentazione e carico, nolo marittimo, assicurazione, costi di ispezione e costo del credito.

(74) La società ha affermato di aver dovuto sostenere alcuni costi del credito anche sul mercato interno, fornendo tuttavia informazioni contraddittorie in proposito. L'inchiesta ha dimostrato che i termini di pagamento non erano stati concordati con l'acquirente sul mercato interno prima che venisse effettuata la vendita: pertanto, non sono stati applicati adeguamenti al riguardo.

Margine di dumping

(75) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo al produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(76) Il volume delle esportazioni rappresentato dal produttore esportatore che ha collaborato è stato confrontato con i dati Eurostat relativi alle esportazioni, riscontrando che i due valori si situavano allo stesso livello. Poiché quelle realizzate dal produttore esportatore libico rappresentavano tutte le esportazioni registrate da Eurostat, il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per questa società che ha collaborato, cioè al 51,4 %.

7. Lituania

(77) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori, fornendo anche dati relativi alle vendite interne realizzate da una società collegata responsabile delle vendite sul mercato interno. Anche una società nella Comunità collegata al produttore esportatore ha risposto al questionario destinato alle società collegate.

Valore normale

(78) Le vendite di urea sul mercato interno del produttore esportatore non erano rappresentative rispetto alle sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità. Pertanto, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno come base per il valore normale. Non esistendo altri produttori di urea in Lituania, per determinare il valore normale non ci si è potuti basare sui prezzi praticati da altri venditori o produttori.

(79) Di conseguenza, il valore normale è stato costruito. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, sono stati utilizzati gli importi delle SGAV e dei profitti applicabili per la produzione e le vendite della stessa categoria generale di prodotti (cioè, altri fertilizzanti) per il produttore esportatore lituano in questione.

Prezzo all'esportazione

(80) Quasi la totalità delle vendite per l'esportazione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all'esportazione delle vendite realizzate attraverso una società collegata rappresentava meno del 5 % delle esportazioni complessive del produttore esportatore. Per queste ultime si è dovuto quindi costruire il prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Confronto

(81) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori.

(82) Sono stati richiesti adeguamenti al valore normale sulla base delle vendite di urea, le quali non erano rappresentative. In base alle informazioni fornite per le vendite interne della stessa categoria generale di prodotti, i cui importi relativi alle SGAV e al profitto sono stati utilizzati per costruire il valore normale, non vi erano indicazioni che tali adeguamenti fossero giustificati.

Margine di dumping

(83) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo al produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(84) Poiché il livello di collaborazione riscontrato per la Lituania era elevato, il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per la società che ha collaborato, cioè al 9,4 %.

8. Polonia

(85) Un produttore esportatore ha risposto al questionario della Commissione.

Valore normale

(86) II valore normale è stato costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, si è fatto ricorso alle SGAV sostenute dalla società in questione. Per quanto riguarda il margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, è stato utilizzato il margine di profitto applicabile per la produzione e le vendite della stessa categoria generale di prodotti (cioè, altri fertilizzanti) per il produttore esportatore in questione.

Prezzo all'esportazione

(87) Poiché tutte le vendite per l'esportazione nella Comunità sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, è stato utilizzato il prezzo all'esportazione effettivamente pagato o pagabile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(88) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a trasporto interno, nolo marittimo, nolo intra-CE, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costo del credito, commissioni e altri fattori.

Margine di dumping

(89) Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping riguardo al produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(90) Il livello di collaborazione riscontrato per la Polonia era elevato, e il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per la società che ha collaborato, cioè al 31,0 %.

9. Romania

(91) Tre società hanno risposto al questionario per i produttori esportatori. Una società rumena collegata ad uno dei produttori esportatori ha risposto al questionario della Commissione fornendo informazioni relativamente alle vendite sul mercato interno e su quello comunitario. Anche altre due società nella Comunità collegate ad uno dei produttori esportatori hanno risposto al questionario destinato agli importatori collegati.

Valore normale

(92) Il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(93) Per le vendite all'esportazione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili. Circa il 25 % delle vendite per l'esportazione complessive nella Comunità sono state realizzate attraverso importatori collegati aventi sede nella Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione per tali vendite è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Confronto

(94) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a trasporto interno, imballaggio, movimentazione, carico e costi accessori, costo del credito e commissioni.

Margine di dumping

(95) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda ciascuno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(96) Poiché il livello di collaborazione riscontrato era elevato, il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello per la società che ha collaborato con il margine di dumping più elevato, cioè al 47,0 %.

BIELORUSSIA E UCRAINA

1. Paese di riferimento

(97) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per i paesi non retti da un'economia di mercato e per quelle società cui non si è potuto accordare lo status di impresa operante in un'economia di mercato ("SEM"), il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (in appresso denominato "paese di riferimento").

(98) Nell'avviso di apertura del presente procedimento, la Commissione aveva espresso l'intenzione di scegliere la Slovacchia quale paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale relativamente alla Bielorussia e all'Ucraina.

(99) I produttori esportatori della Bielorussia e dell'Ucraina, la missione della Bielorussia presso l'Unione europea e un'associazione di importatori (EFIA) hanno contestato tale proposta. I principali argomenti avanzati contro la scelta della Slovacchia erano i seguenti: le differenze nell'accesso alle materie prime e nel processo produttivo, nonché la diversità delle dimensioni della produzione di urea in Slovacchia rispetto ai paesi non retti da un'economia di mercato interessati dal presente procedimento. Il fatto che i prezzi di vendita sul mercato interno sono influenzati dal commercio di scambio e da problemi di liquidità. E infine il fatto che il mercato slovacco è protetto da dazi all'importazione. Le suddette parti interessate hanno invece suggerito la Lituania quale paese di riferimento adeguato.

(100) Dall'inchiesta è tuttavia emerso che la Lituania non disponeva di un mercato interno del prodotto in esame sufficientemente competitivo. Vi era anzi un unico produttore di urea e il mercato risultava ulteriormente protetto mediante l'imposizione di dazi all'importazione nei confronti delle importazioni provenienti dalla Russia.

(101) Quanto alla Slovacchia, la Commissione riconosce che tale paese è stato ritenuto il paese di riferimento più appropriato in un precedente riesame relativo alle misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di urea originarie della Russia. In assenza di qualsiasi alternativa, la Slovacchia era stata quindi scelta come paese di riferimento. Di conseguenza, essa rappresenterebbe una scelta valida e ragionevole quale paese di riferimento nel presente procedimento.

(102) Cionondimeno, nel presente procedimento la Commissione ha deciso di esaminare in maniera più dettagliata ogni possibile alternativa, e a tale scopo ha inviato una richiesta di informazioni sulle condizioni di vendita e la situazione del mercato a una serie di produttori del prodotto in esame di otto paesi ad economia di mercato interessati dal presente procedimento, nonché a produttori noti aventi sede in altri paesi ad economia di mercato. Sono pervenute risposte da produttori con sede in tutti gli otto paesi ad economia di mercato oggetto del procedimento, da un produttore australiano e da un produttore negli USA.

(103) Dall'analisi di tutte le risposte pervenute è emerso che gli USA apparivano come il paese di riferimento più appropriato. Negli Stati Uniti esiste infatti un mercato altamente competitivo del prodotto in esame, con più di dieci produttori, un numero elevato di utilizzatori finali e importazioni significative provenienti da paesi terzi. Benché siano stati imposti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dall'ex Unione Sovietica, si registrano tuttora importazioni considerevoli di urea da altri paesi.

(104) In considerazione di quanto sopra, si è concluso che gli USA erano il paese di riferimento più appropriato e che, in tali circostanze, la scelta di questo paese appariva equa e giustificata, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(105) Successivamente, la Commissione ha inviato un questionario dettagliato al produttore statunitense, chiedendogli di fornire informazioni sui prezzi delle vendite interne e sul costo di produzione del prodotto in esame. I dati forniti dal produttore sono stati verificati in loco.

(106) La Commissione ha valutato se le vendite del prodotto in esame negli USA fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali a causa del prezzo.

(107) Per quanto riguarda il costo di produzione, dalla verifica effettuata è emerso che durante la seconda metà del PI il prezzo del gas naturale sul mercato USA era insolitamente elevato, il che poteva essere spiegato con una situazione di domanda eccessiva. Pertanto, è stato applicato un adeguamento al costo pagato dal produttore statunitense per il gas naturale.

(108) Tenuto conto della suddetta correzione, si è concluso che le vendite interne realizzate dal produttore statunitense in questione erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(109) Di conseguenza, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite interne del prodotto in esame effettuate ad acquirenti indipendenti dal produttore USA che ha collaborato all'inchiesta.

2. Bielorussia

(110) Benché inizialmente l'unico produttore esportatore della Bielorussia avesse deciso di collaborare al presente procedimento, la sua risposta al questionario della Commissione era notevolmente incompleta e lacunosa. Per di più, la Commissione ha inviato una serie di richieste scritte per avere chiarimenti e informazioni supplementari, richieste alle quali la società non ha mai fornito una risposta. Pertanto la Commissione, per poter calcolare il margine di dumping provvisorio, ha dovuto utilizzare i dati disponibili più attendibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

Valore normale

(111) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito secondo il metodo descritto ai considerando dal 106 al 109.

Prezzo all'esportazione

(112) Non è stato possibile far corrispondere la quantità e il valore delle vendite per l'esportazione dichiarate dal produttore esportatore con i dati Eurostat, in quanto il volume e il valore di tali esportazioni dichiarate erano sostanzialmente inferiori a quelli registrati nei dati Eurostat. Il produttore non ha fornito alcuna spiegazione valida in merito a tali discrepanze, né ha presentato alcun documento che suffragasse le cifre che aveva dichiarato per le esportazioni nella Comunità, nonostante specifiche richieste al riguardo da parte della Commissione.

(113) Pertanto la Commissione non ha potuto far altro che ignorare i dati forniti dalla società in questione e utilizzare i dati disponibili più attendibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. In mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, il prezzo all'esportazione per la Bielorussia è stato quindi calcolato sulla base dei dati Eurostat. Dal momento che i dati disponibili indicavano che tutte le vendite erano state realizzate attraverso operatori commerciali, è stato opportunamente applicato un adeguamento per le relative commissioni.

Confronto

(114) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a commissioni, trasporto, movimentazione, carico e costi accessori, ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli e accurati.

(115) L'adeguamento per il trasporto interno si è basato sulle tariffe accertate per il paese di riferimento, tenuto conto della distanza tra la fabbrica del produttore esportatore e il porto di carico.

Margine di dumping

(116) In conformità dell' articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. La media ponderata del margine di dumping provvisorio unico a livello nazionale, espresso come percentuale del valore cif, è del 75,7 %.

3. Ucraina

(117) Quattro società hanno risposto al questionario per i produttori esportatori. Tre di queste società hanno chiesto l'SEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Analisi dello status di impresa operante in un'economia di mercato

(118) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato in loco tutte le informazioni presentate nelle domande per ottenere l'SEM presso le sedi delle società richiedenti. Le tre domande sono state valutate sulla base dei cinque criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(119) Per due di queste imprese, si è stabilito che le loro decisioni in materia di prezzi e di costi venivano adottate senza significative interferenze statali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e riflettevano nel complesso i valori di mercato. Entrambe le società disponevano di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente e in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Inoltre, i loro costi di produzione e la loro situazione finanziaria non erano soggette a distorsioni di rilievo. Benché una delle due imprese fosse coinvolta nel commercio di scambio, tale partecipazione era solo marginale e inoltre non era in alcun modo collegata al prodotto in esame. Infine, le società in questione erano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà, e le conversioni del tasso di cambio venivano effettuate ai tassi di mercato.

(120) Di conseguenza, si è concluso che le due società soddisfacevano i criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si tratta delle imprese seguenti:

- Cherkassy Azot, Cherkassy,

- Concern Stirol, Gorlovka.

(121) Quanto alla terza società, si è accertato che partecipava in misura significativa al commercio di scambio, incluse alcune transazioni riguardanti il prodotto in esame. Inoltre, il Fondo per le proprietà di Stato detiene una quota azionaria che gli consente di bloccare un certo numero di decisioni, come ad esempio eventuali modifiche allo statuto sociale dell'impresa, e dunque di esercitare significative interferenze su di essa.

(122) Di conseguenza, si è concluso che detta società non rispettava i criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(123) Alle imprese interessate e all'industria comunitaria è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

(124) Il produttore esportatore cui non è stato accordato l'SEM ha contestato le conclusioni della Commissione, in particolare riguardo all'effettiva interferenza statale e al volume delle sue attività di commercio di scambio. Non ha tuttavia presentato nuovi argomenti che potessero modificare la decisione adottata ai fini della concessione dell'SEM.

(125) L'industria comunitaria ha contestato il fatto che l'SEM venisse accordato a due società ucraine, sostenendo che queste imprese operano in un contesto macroeconomico in cui predomina l'intervento statale, che lo Stato fissa il prezzo del gas, cioè della principale materia prima per la produzione di urea, che il commercio di scambio è diffuso in tutto il paese e che le società ucraine non applicano tutti i principi internazionali di base in materia di contabilità.

(126) La Commissione osserva che l'intervento statale costituisce tuttora un fattore predominante dell'economia ucraina. In un'analisi dell'SEM, i produttori debbono dimostrare la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per le loro singole imprese relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per le società in esame, non si è riscontrata alcuna traccia della diffusione del commercio di scambio denunciata dall'industria comunitaria, fatta eccezione per i casi già menzionati ai considerando precedenti. I documenti contabili delle due società sono stati sottoposti a revisione conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità. La Commissione, infine, non ha trovato alcuna indicazione di intervento statale nel commercio del gas, se si esclude il caso illustrato ai considerando 128 e 129.

(127) Pertanto, si è deciso di concedere l'SEM alle due società in questione e di rifiutare tale status alla terza impresa. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni alle conclusioni della Commissione.

(128) Da ulteriori accertamenti condotti in Ucraina è emerso che la società cui è stato rifiutato l'SEM aveva presentato informazioni errate circa il suo ruolo nei programmi statali, grazie ai quali ai produttori di fertilizzanti venivano fornite materie prime a basso prezzo al fine di sostenere il settore agricolo nazionale, e più in particolare venivano fornite all'impresa in questione per fabbricare il prodotto in esame.

(129) Anche le due società alle quali è stato concesso l'SEM erano interessate da tali programmi, ma dall'inchiesta è emerso che la loro partecipazione era soltanto marginale e per di più limitata ai prodotti "a monte". L'eventuale impatto sui costi dell'ammoniaca, che viene prodotta a partire dal gas naturale ed è utilizzata per fabbricare sia il prodotto in esame che altri fertilizzanti, è stato corretto applicando un adeguamento ai costi delle due società.

(130) Pertanto, la Commissione ha ritenuto di dover mantenere la decisione di concedere l'SEM alle due società e di rifiutare la domanda di SEM presentata dalla terza impresa.

Trattamento individuale

(131) Qualora un produttore esportatore non sia in grado di dimostrare la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato nel caso della sua impresa, è necessario calcolare un dazio unico a livello nazionale per i paesi non retti da un'economia di mercato e per i paesi che rientrano nelle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, tranne nei casi in cui le società possono dimostrare che le loro attività di esportazione non sono soggette a interferenze statali e che esse godono di un grado di autonomia giuridica e oggettiva dallo Stato tale da eliminare il rischio di elusione del dazio unico a livello nazionale.

(132) La società ucraina cui non è stato accordato l'SEM ha chiesto un trattamento individuale. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se la società in questione soddisfaceva i criteri per ottenere tale trattamento. In proposito, si è accertato che, per quanto riguarda le attività di esportazione della società, lo Stato non poteva interferirvi in modo tale da consentire l'elusione delle misure qualora a questo esportatore venisse accordato un margine di dumping individuale. Si è pertanto ritenuto che fosse giustificato concedere il trattamento individuale alla società in questione, la Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk.

Lavorazione per conto terzi

(133) Dall'inchiesta è emerso che un certo numero di società ucraine hanno realizzato parte o la totalità delle loro vendite interne e/o per l'esportazione nel quadro di contratti in conto lavorazione (lavorazione per conto terzi).

(134) Nell'ambito di questo tipo di contratti, una società fornisce le materie prime (il gas naturale, e in alcuni casi anche l'elettricità) ad una seconda società, la quale restituisce il prodotto finito alla prima impresa che le ha fornito la materia prima oppure lo consegna a una terza parte. La società che la trasforma non riceve alcuna fattura per la materia prima fornitale né rilascia fatture per il prodotto finito consegnato. Tale azienda riceve soltanto una commissione per il lavoro di trasformazione della materia prima nel prodotto in esame. Ai sensi della legislazione ucraina, il fornitore delle materie prime, in questo caso la prima società, resta il proprietario del prodotto finito.

(135) Da quanto sopra esposto, risulta evidente che, per quanto riguarda i contratti in conto lavorazione, non è stato possibile stabilire, né tantomeno verificare, il prezzo pagato o pagabile per il prodotto simile presso le sedi delle società che hanno collaborato all'inchiesta. Pertanto, e dato che nessun'altra società interessata da tali contratti ha offerto la minima collaborazione, la Commissione ha deciso in via provvisoria di non tener conto di nessuna delle vendite realizzate nel quadro di questi contratti in conto lavorazione.

Valore normale per le società alle quali è stato concesso l'SEM

(136) Alle società cui è stato concesso l'SEM è stato chiesto in seguito di compilare e inviare un questionario dettagliato, incluse informazioni sulle loro vendite interne e sui loro costi di produzione del prodotto in esame. I dati forniti nelle risposte al questionario sono stati verificati in loco presso le sedi delle società in questione.

(137) Per una di queste società si è accertato che una percentuale considerevole delle vendite interne era stata realizzata nel quadro di contratti in conto lavorazione. Per i motivi esposti ai considerando 134 e 135, si è deciso in via provvisoria di non tener conto delle vendite interne realizzate nel quadro di tale tipo di contratti.

(138) Nel caso di un produttore esportatore, le vendite interne non realizzate nel quadro di contratti in conto lavorazione dovevano comunque considerarsi rappresentative. L'importo delle SGAV dichiarato da questo produttore esportatore ha dovuto essere corretto. La Commissione esaminerà inoltre se debbano applicarsi adeguamenti per altri fattori di costo, quale ad esempio l'ammortamento registrato dal produttore esportatore ucraino in questione.

(139) Sempre nel caso dello stesso produttore esportatore, si è riscontrato che aveva registrato vendite sufficienti realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale ha potuto pertanto essere stabilito sulla base dei prezzi delle vendite interne.

(140) Per quanto riguarda la seconda società, si è accertato che non aveva registrato vendite interne rappresentative del prodotto simile. Pertanto, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi sul mercato interno praticati dal produttore esportatore che aveva registrato vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

Valore normale per le società alle quali non è stato concesso l'SEM

(141) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso l'SEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del paese di riferimento per prodotti comparabili a quelli venduti dai produttori esportatori ucraini nella Comunità (cfr. i considerando dal 106 al 109).

Prezzo all'esportazione

(142) Dall'inchiesta è emerso che tutte le esportazioni nella Comunità dichiarate da una delle società erano state effettuate nel quadro di contratti in conto lavorazione. Lo stesso valeva per una quota delle esportazioni registrate dall'altra società. Inoltre una terza società, che non aveva presentato domanda né per ottenere l'SEM né per il trattamento individuale, aveva realizzato tutte le sue esportazioni nella Comunità nel quadro di contratti in conto lavorazione.

(143) Per i motivi esposti ai considerandi 134 e 135, si è deciso in via provvisoria di non tener conto delle esportazioni realizzate nel quadro di tale tipo di contratti.

(144) Di conseguenza, soltanto la società cui è stato accordato il trattamento individuale disponeva di prezzi all'esportazione verificabili, mentre solo una delle due imprese cui è stato concesso l'SEM disponeva comunque di prezzi all'esportazione verificabili sufficientemente rappresentativi anche una volta eliminate le esportazioni realizzate nel quadro di contratti in conto lavorazione.

(145) Poiché tutte le vendite non realizzate nel quadro di contratti in conto lavorazione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(146) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati debitamente applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di differenze inerenti a trasporto, movimentazione, carico e costi accessori e differenze fisiche.

(147) Un adeguamento per le differenze fisiche è stato applicato al valore normale basato sulle vendite interne realizzate nel paese di riferimento ad economia di mercato. Questo adeguamento era necessario in quanto il prodotto simile venduto negli USA era urea granulare, mentre quello esportato dai produttori esportatori ucraini era urea sotto forma di cristalli. Esso si è basato sulla differenza tra l'urea granulare e quella in cristalli in valore di mercato registrato sul mercato USA durante il PI. Ulteriori adeguamenti sono poi stati applicati a questo valore normale per le spese di trasporto e il costo del credito.

(148) È stato inoltre applicato un adeguamento al valore normale per i costi del trasporto interno, adeguamento valido sia per le società che hanno ottenuto l'SEM che per il valore normale determinato nel paese di riferimento.

(149) Gli adeguamenti al prezzo all'esportazione sono stati applicati per il trasporto interno in Ucraina, nonché per movimentazione, carico e costi accessori. L'adeguamento per il trasporto interno si è basato sulle tariffe accertate per il paese di riferimento, tenuto conto della distanza tra le fabbriche dei produttori esportatori e il porto di carico in Ucraina.

Margine di dumping

(150) Per la società cui era stato concesso l'SEM e i cui prezzi all'esportazione pagati o pagabili avevano potuto essere verificati, la media ponderata del valore normale del tipo di prodotto esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(151) Per la società cui era stato concesso il trattamento individuale e i cui prezzi all'esportazione pagati o pagabili avevano potuto essere verificati, la media ponderata del valore normale, come stabilito per il paese di riferimento, del tipo di prodotto esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto esportato nella Comunità, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(152) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(153) Dal momento che vi era almeno una società che non ha collaborato al presente procedimento, e poiché i prezzi all'esportazione pagati o pagabili per quantitativi notevoli esportati nel quadro di contratti in conto lavorazione non erano verificabili, il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito mediante un confronto tra la media ponderata del valore normale, come stabilito per il paese di riferimento, del tipo di prodotto esportato nella Comunità e la media ponderata del prezzo all'esportazione delle operazioni con i prezzi all'esportazione più bassi - le quali rappresentavano al tempo stesso una quantità considerevole delle esportazioni caratterizzate da prezzi verificabili - del tipo di prodotto esportato nella Comunità. Su tale base, il margine di dumping provvisorio residuo, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, è dell'83,9 %.

C. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria comunitaria

(154) Uno dei dieci produttori comunitari denunzianti (Kemira Agro Rozenburg BV) non ha collaborato con la Commissione, e pertanto si è ritenuto che non facesse parte dell'industria comunitaria. Un altro produttore comunitario (Irish Fertiliser Industries Ltd) non ha fornito le necessarie informazioni nel formato richiesto. Si è quindi ritenuto che non avesse collaborato con la Commissione ed è stato ugualmente escluso dalla definizione dell'industria comunitaria.

(155) Un certo numero di produttori esportatori hanno affermato che, dal momento che alcuni produttori comunitari avevano acquistato e importato urea dai paesi interessati, dovevano anch'essi essere esclusi dalla definizione dell'industria comunitaria.

(156) L'inchiesta ha stabilito che alcuni dei produttori comunitari denunzianti avevano acquistato il prodotto in esame da fonti di approvvigionamento sia all'interno che all'esterno della Comunità, e anche dai paesi interessati. Tuttavia, per la maggior parte questi acquisti sono stati effettuati in volumi assai ridotti e al fine di compensare carenze dell'approvvigionamento dovute a lavori di manutenzione. Una delle società ha effettuato acquisti in quantità più significative durante il PI, equivalenti al 20 % della sua produzione. Tuttavia, questi acquisti erano motivati dall'esigenza di integrare la gamma di prodotti dell'impresa in questione, né erano in quantità sufficienti per ritenere che essa sia qualcosa di diverso da un produttore comunitario di urea. Per tali motivi, si è stabilito in via provvisoria che le otto società in questione possono essere incluse nella produzione comunitaria.

(157) Poiché i suddetti otto produttori comunitari denunzianti che hanno collaborato all'inchiesta rappresentano più del 76 % della produzione comunitaria di urea, essi costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. Consumo nella Comunità

(158) Il consumo nella Comunità è stato determinato sommando i volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario alla produzione dei restanti produttori sul mercato comunitario in base a quanto riportato nella denuncia, aggiungendo poi i dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato integrati dalle cifre Eurostat per arrivare al volume delle importazioni.

(159) Sulla base di questi dati, si è stabilito che il consumo comunitario è aumentato ogni anno tra il 1996 e il PI, con un incremento complessivo del 28,5 %.

3. Importazioni dai paesi interessati

Osservazioni preliminari

(160) Come viene illustrato al considerando 228, i margini di pregiudizio unici a livello nazionale per l'Egitto e la Polonia sono in entrambi i casi margini minimi. Pertanto, le importazioni di urea da questi due paesi non sono state incluse nelle importazioni dai paesi interessati ai fini della valutazione del pregiudizio.

Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(161) La Commissione ha esaminato se le importazioni dai paesi interessati(8) dovessero essere valutate cumulativamente in base ai criteri definiti dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(162) I margini di dumping accertati sono superiori a quelli minimi, i volumi delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati sono significativi e superano di gran lunga i livelli di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, e una valutazione cumulativa è apparsa opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza, sia la concorrenza tra le importazioni dai suddetti paesi che quella tra queste ultime e il prodotto comunitario simile. I prezzi hanno registrato un calo notevole nel corso del periodo in esame. Inoltre, tutti i produttori esportatori hanno praticato prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria pur utilizzando canali di vendita identici o simili. Per tali motivi, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Lituania, della Libia, della Romania e dell'Ucraina debbano essere valutate cumulativamente.

Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(163) Le importazioni di urea dai paesi interessati nella Comunità sono aumentate in volume del 95,2 %, da 911000 tonnellate nel 1996 a 1778000 tonnellate durante il PI. Tale percentuale va confrontata con un incremento del 28,5 % del consumo nella Comunità nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, la quota di mercato dei paesi interessati è aumentata dal 20,8 % al 31,5 % durante lo stesso periodo, come illustrato nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Prezzi delle importazioni in dumping

(164) La media ponderata dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati è diminuita, passando da 158 EUR nel 1996 a 97 EUR durante il PI, il che equivale a un calo del 38,7 %. Il calo è stato persino maggiore tra il 1996 e il 1999, quando tali prezzi hanno registrato una diminuzione di quasi il 50 %, scendendo a 79 EUR.

Sottoquotazione

(165) La Commissione ha esaminato se i produttori esportatori dei paesi interessati avevano praticato prezzi molto inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI. Ai fini di una tale analisi, i prezzi cif praticati dai produttori esportatori sono stati adeguati al livello reso banchina frontiera comunitaria sdoganato (DEQ), e sono quindi stati confrontati ai prezzi franco fabbrica verificati dei produttori comunitari.

(166) Alcuni produttori esportatori hanno chiesto adeguamenti dei prezzi motivati da differenze qualitative e deterioramento del prodotto durante il trasporto. Tuttavia, la Commissione ha accertato che gli utilizzatori di urea non lamentavano alcun problema di qualità del prodotto, il che è stato ulteriormente confermato dalle dichiarazioni di un esportatore di urea secondo cui non vi era alcuna differenza tra il loro prodotto e quello fabbricato nella Comunità. Pertanto, in via provvisoria le domande di adeguamento summenzionate sono respinte.

(167) I confronti tra i prezzi sono stati effettuati confrontando sempre un prodotto venduto in cristalli o in granuli, sfuso o in sacchi con un prodotto dello stesso tipo e/o venduto nella stessa forma. I margini di sottoquotazione così accertati per ciascun paese, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Situazione dell'industria comunitaria

Produzione

(168) La produzione dell'industria comunitaria ha subito una contrazione, passando da 3489000 tonnellate nel 1996 a 3232000 tonnellate nel PI, il che equivale a un calo del 7,4 %. I cali più significativi su base annua si sono verificati tra il 1996 e il 1997 (- 4,0 %) e tra il 1998 e il 1999 (- 3,9 %), mentre si è registrato un lieve incremento, sempre su base annua, tra il 1999 e il PI (+ 0,7 %).

Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti

(169) La capacità di produzione totale dell'industria comunitaria è rimasta in larga misura stabile nel corso del periodo in esame, all'incirca sui 4500000 tonnellate l'anno, con una conseguente diminuzione del tasso di utilizzazione degli impianti dal 74,9 % al 70,9 %.

Vendite sul mercato comunitario

(170) Tra il 1996 e il 1999, gli incrementi percentuali del volume delle vendite registrati dall'industria comunitaria erano a una sola cifra. Tra il 1999 e il PI questa tendenza si era invertita e i volumi delle vendite erano diminuiti di una percentuale superiore al 5 %. I volumi complessivi delle vendite hanno registrato un aumento del 7,5 % tra il 1996 e il PI.

Scorte

(171) Dall'inchiesta è emerso che l'industria comunitaria non fa necessariamente una distinzione tra le scorte per la vendita sul mercato aperto e quelle destinate al consumo interno. Inoltre, dato che le vendite agli agricoltori sono per loro stessa natura stagionali, il livello delle scorte varia notevolmente nel corso di un anno. Infine, dal momento che anche cooperative di coltivatori stoccano riserve di urea, si è riscontrato che non era possibile effettuare misurazioni significative dei livelli delle scorte.

(172) Per questi motivi, la Commissione ritiene che i livelli delle scorte non rappresentano un fattore di pregiudizio rilevante nella presente inchiesta.

Quota di mercato

(173) Nel complesso, l'industria comunitaria ha perso il 10,3 % della quota di mercato comunitario nel corso del periodo in esame. Tra il 1996 e il 1999 un incremento del consumo comunitario è stato accompagnato da un aumento dei volumi delle vendite dell'industria comunitaria. Tuttavia, dal momento che il primo aumento era superiore al secondo, durante questo quadriennio l'industria comunitaria ha comunque perso il 5,2 % della quota di mercato comunitario. Durante il PI, l'industria ha subito una perdita molto maggiore di quota di mercato: infatti, il consumo è aumentato del 5,2 % mentre il volume delle vendite è diminuito del 5,4 %, il che ha comportato per l'industria comunitaria, in quel solo anno, una perdita del 5,1 % della quota di mercato.

Prezzi

(174) Il prezzo medio netto di vendita dei produttori comunitari ha registrato un calo sostanziale, pari a 48,7 EUR, o al 31,4 %, durante il periodo in esame. Benché si sia registrato un aumento del prezzo del 15 %, da 92,2 EUR a 106,3 EUR, durante il PI, ciò non è bastato a riportare i prezzi al livello del 1998, né tantomeno ai livelli dei periodi precedenti.

Redditività

(175) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria ha registrato un deterioramento, da un livello di profitto del 27,2 % nel 1996 a una perdita del 4,3 % durante il PI. All'interno di tale andamento, si è assistito in certa misura a una ripresa tra il 1999 e il PI, quando le perdite sono diminuite passando dal 14,4 % al 4,3 %, principalmente per via del fatto che i prezzi di vendita sono risaliti. Questa cifra va confrontata con un livello di profitto del 2,3 % nel corso del 1998.

Occupazione, produttività e salari

(176) L'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita ogni anno durante il periodo in esame: in totale sono andati perduti 264 posti di lavoro, cioè quasi il 18,5 % della forza lavoro.

(177) Poiché le riduzioni della forza lavoro erano superiori alle riduzioni della produzione, la produttività è migliorata nel corso del periodo in esame. Questo era particolarmente evidente durante il PI, quando la produzione è aumentata mentre la forza lavoro continuava a diminuire.

(178) Sebbene i salari medi siano aumentati nel corso del periodo in esame, nulla stava ad indicare che tale incremento corrispondesse ad altro che all'aumento del costo della vita.

Investimenti e utile sul capitale investito

(179) L'industria comunitaria ha ridotto gli investimenti del 32,4 % tra il 1996 e il PI.

(180) Il valore relativo all'utile sul capitale investito ha seguito un andamento negativo analogo a quello registrato per la redditività.

Flusso di cassa

(181) Il flusso di cassa dell'attività di produzione di urea è diminuito del 111,6 % nel periodo in esame, passando da + 141 milioni di EUR nel 1996 a - 16 milioni di EUR durante il PI.

Capacità di ottenere capitali

(182) Tutti i produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta fanno parte di gruppi di dimensioni maggiori. Perciò, sebbene nessuna di queste imprese abbia dichiarato di aver incontrato difficoltà nel reperire capitali durante il periodo in esame, si ritiene che questo indicatore non rifletta adeguatamente la situazione dell'industria comunitaria.

Entità del margine di dumping

(183) Quanto all'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

5. Conclusioni sul pregiudizio

(184) La situazione dell'industria comunitaria ha registrato un significativo deterioramento tra il 1996 e il PI. Tutti i seguenti valori sono diminuiti durante tale periodo. La produzione (- 7,4 %), l'utilizzazione delle capacità (- 4,0 %), la quota di mercato (- 10,3 %), i prezzi (31,4 % o - 48,7 EUR per tonnellata), i profitti (- 31,5 punti percentuali) e l'occupazione (- 264 posti di lavoro). Inoltre, l'industria ha ridotto i suoi investimenti e ha visto il suo flusso di cassa, da positivo che era, diventare negativo.

(185) Benché l'industria comunitaria abbia aumentato il volume delle vendite (+ 7,5 %) e migliorato la sua produttività, non ha però potuto beneficiare materialmente della domanda di urea in espansione nella Comunità, tanto da aver registrato un aumento del 28,5 % durante il periodo in esame, mentre, come già menzionato al considerando 173, l'industria ha perso in termini di quota di mercato.

(186) Si è assistito a una certa ripresa dell'industria tra il 1999 e il PI. Sulla base delle cifre per il 1999, la produzione è aumentata dello 0,7 %, e i prezzi sono aumentati in media di 14,1 EUR per tonnellata. Di conseguenza, la redditività è aumentata di 10,1 punti percentuali, restando però comunque al di sotto dello zero. Com'è ovvio, questi miglioramenti non sono stati sufficienti per riportare nessuno degli indicatori summenzionati neppure al livello del 1998, che poteva considerarsi soddisfacente, né tantomeno ai livelli dei periodi precedenti.

D. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(187) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di urea oggetto di dumping originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

2. Effetti delle importazioni in dumping

(188) L'urea è un prodotto chimico di base, ed è il suo prezzo a orientare il mercato. In realtà, non vi sono differenze qualitative avvertibili tra il prodotto importato e quello fabbricato nella Comunità (cfr. il considerando 12). Si tratta quindi di prodotti completamente intercambiabili. Questa conclusione non è invalidata dal fatto che nel settore agricolo si constata una preferenza per l'urea granulare rispetto a quella in cristalli, preferenza di cui la Commissione ha tenuto conto nella sua analisi della sottoquotazione dei prezzi.

(189) I prezzi delle importazioni dai paesi interessati hanno registrato un calo del 38,7 % nel corso del periodo in esame, mentre nello stesso lasso di tempo dette importazioni sono aumentate del 95,2 % in termini assoluti e di 10,7 punti percentuali in termini di quota di mercato.

(190) A fronte a tali condizioni del mercato, l'industria comunitaria poteva scegliere tra mantenere lo stesso livello dei prezzi e perdere in termini di quota di mercato o ridurre i prezzi con il conseguente impatto sulla redditività. In definitiva, si sono verificate entrambe le situazioni. I prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti del 31,4 %, mentre la sua quota di mercato ha comunque registrato un calo del 10,3 % e la sua redditività ha subito un deterioramento, passando da un livello di profitto del 27,2 % a una perdita del 4,3 %, nel corso del periodo in esame.

3. Effetti causati da altri fattori

Importazioni da altri paesi terzi

(191) Poiché si è accertato che il margine di pregiudizio unico a livello nazionale per le importazioni originarie dell'Egitto e della Polonia era minimo, le importazioni da questi paesi sono state considerate come "importazioni da altri paesi terzi". Di conseguenza, il volume delle importazioni di urea da altri paesi terzi è aumentato, passando da circa 327000 tonnellate nel 1996 a circa 558000 tonnellate nel PI, il che equivale a un incremento del 70,6 %. Ciò ha comportato una crescita della quota di mercato delle importazioni da questi paesi, che è passata dal 7,4 % del 1996 al 9,9 % nel PI. Nello stesso periodo, il prezzo medio ponderato di queste importazioni è diminuito del 26,0 %, passando da 152,1 EUR a 120,7 EUR per tonnellata.

(192) I fornitori principali in questo gruppo di paesi nel corso del PI erano l'Egitto e la Polonia. Questi due paesi rappresentavano infatti più della metà delle importazioni totali da altri paesi terzi durante il PI. Inoltre, a Egitto e Polonia andava attribuito l'aumento della quota di mercato relativa alle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo in esame, in quanto senza questi due paesi i restanti paesi avevano in realtà perso in termini di quota di mercato, come viene illustrato nella tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(193) Tenuto conto delle conclusioni sulle importazioni dall'Egitto e dalla Polonia, del fatto che le restanti importazioni detengono una quota ridotta e in calo del mercato comunitario, nonché del fatto che il prezzo medio di queste importazioni era molto più elevato, durante il PI, rispetto al prezzo delle importazioni dai paesi interessati, si è concluso che tali importazioni non possono aver contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Effetti della domanda a livello mondiale sull'industria comunitaria

(194) Talune parti interessate hanno affermato che l'urea è un prodotto di base caratterizzato da un prezzo sul mercato mondiale, e che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria dovrebbe essere attribuito direttamente al calo di tale prezzo e non agli effetti delle importazioni in dumping. Alcuni produttori esportatori, come pure altre parti interessate, hanno affermato che la causa principale delle difficoltà dell'industria comunitaria risalirebbe alla chiusura del mercato cinese nel 1997.

(195) In primo luogo, si deve osservare che l'esistenza di un prezzo del prodotto sul mercato mondiale, anche ammesso che esista realmente, non giustifica il fatto di praticare un dumping pregiudizievole. In secondo luogo, quanto alla questione di tale prezzo sul mercato mondiale, si è accertato che esistono riviste di categoria indipendenti che pubblicano i prezzi a pronti dell'urea praticati in diverse parti del mondo. Tali prezzi hanno registrato variazioni piuttosto ampie tra un luogo e l'altro nel corso del periodo in esame. Per esempio alla fine del 1999, cioè a metà del PI, la differenza tra il prezzo a pronti più elevato (Caraibi) e quello più basso (Anversa) era del 40 %, il che rappresenta uno scarto maggiore di quello spiegabile semplicemente con le differenze tra i vari tipi di prodotti. Inoltre, i prezzi delle vendite dei singoli produttori esportatori sul mercato comunitario, quelli delle loro vendite sui loro mercati interni (quando è stato possibile accertarli), quelli delle vendite dell'industria comunitaria e delle importazioni da altri paesi terzi, differivano tra loro in misura notevole. Data tale conclusione, cioè che su mercati diversi sono pagabili prezzi diversi, si è stabilito in via provvisoria che non esiste un prezzo dell'urea sul mercato mondiale, e che pertanto non si tratta di un fattore che possa avere avuto il benché minimo impatto sulla situazione dell'industria comunitaria.

(196) Per quanto riguarda gli effetti dell'andamento di altri mercati, è stato confermato che nel 1997 la Cina, che in precedenza era stata un importante importatore netto del prodotto in esame, aveva vietato le importazioni di urea. Non c'è dubbio che tale chiusura di un canale di vendita avrà avuto qualche ripercussione sul mercato. Tuttavia, come si è già concluso in precedenti casi relativi a fertilizzanti, si deve notare che l'esistenza o meno di una situazione di eccesso di offerta, di qualunque dimensione possa essere, non basta a giustificare le importazioni in dumping che arrecano un pregiudizio all'industria comunitaria.

4. Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

(197) Si è concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina hanno causato il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, dato che le riduzioni dei prezzi, la loro sottoquotazione e l'aumento della quota di mercato delle importazioni in dumping dai paesi interessati hanno coinciso dal punto di vista temporale con il calo dei prezzi di vendita e il deterioramento della redditività registrati dall'industria comunitaria.

(198) Non sono stati accertati altri fattori che possano render conto di un tale peggioramento della situazione dell'industria. Pertanto, si è concluso che esiste un nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare

(199) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping possa essere contraria all'interesse globale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basato su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte. Cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.

(200) Onde valutare la probabile incidenza dell'istituzione o meno delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate, le quali erano notoriamente interessate o si erano manifestate presso la Commissione stessa. Su tale base, la Commissione ha inviato questionari all'industria comunitaria, ad altri 5 produttori comunitari, a 54 importatori/operatori commerciali (6 dei quali erano collegati a esportatori nei paesi interessati), e a 11 utilizzatori/associazioni di utilizzatori del prodotto in esame. Le risposte sono pervenute da parte di 10 importatori/operatori commerciali (inclusi i 6 importatori collegati) e di 7 utilizzatori/associazioni di utilizzatori.

(201) Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping, alla situazione dell'industria comunitaria e alla causa del pregiudizio, esistessero ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, l'imposizione delle misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(202) Sebbene l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio durante il PI, vi sono chiare indicazioni del fatto che è in grado di rispondere alle forze del mercato, vale a dire che essa è vitale e competitiva. Tra il 1999 e il PI, i prezzi dell'industria comunitaria sono aumentati (fino a 14,1 EUR per tonnellata) e le sue perdite sono diminuite (passando dal - 14,4 % al - 4,3 %). Questo è avvenuto in parallelo a un aumento dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati (fino a 18,0 EUR per tonnellata), nello stesso periodo. Quindi, persino trovandosi ad operare in un mercato caratterizzato da significative pratiche di dumping, l'industria comunitaria si è dimostrata capace di trarre vantaggio da qualunque opportunità concreta.

(203) Qualora le misure venissero istituite, e con il conseguente ripristino di condizioni di effettiva concorrenza, la Commissione ritiene che l'industria comunitaria sarebbe in grado di recuperare e mantenere il livello delle sue attività nella Comunità.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali

(204) Le risposte ai questionari e le informazioni sono pervenute dalla European Fertiliser Import Association (EFIA) e da cinque importatori non collegati di urea. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi di tre delle parti suddette.

(205) Poiché i prezzi dell'urea durante il periodo in esame erano in calo, anche gli importatori hanno avvertito gli effetti dei margini ridotti. Nonostante ciò, tutti gli importatori non collegati che hanno collaborato all'inchiesta, e che rappresentano circa il 10 % delle importazioni di urea dai paesi interessati durante il PI, sono contrari all'istituzione delle misure.

(206) Si è dunque considerato il probabile impatto sugli importatori derivante dall'imposizione delle misure. Anche utilizzando per intero le sue capacità, l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda globale di urea nella Comunità. Pertanto, si registrerà comunque una necessità costante di quantità significative di urea importata, e di conseguenza si può concludere che le importazioni di urea continueranno, benché a prezzi non pregiudizievoli. È possibile che il ripristino di condizioni normali di mercato abbia effetti benefici sugli importatori, benché si debba accettare il fatto che l'imposizione delle misure antidumping potrebbe avere ripercussioni negative su alcuni di loro.

4. Interesse degli utilizzatori

(207) Gli utilizzatori del prodotto in esame si possono dividere in due categorie ben distinte. In primo luogo gli agricoltori, che utilizzano l'urea prevalentemente come fertilizzante e rappresentano circa il 58 % del consumo comunitario del prodotto. Per questa categoria, il prezzo è il fattore determinante.

(208) Il secondo tipo di utilizzatori sono gli utilizzatori industriali, per i quali l'urea rappresenta una materia prima usata nella fabbricazione di colle e resine. Benché il prezzo sia evidentemente un fattore importante, questi utilizzatori sono più interessati alla continuità dell'approvvigionamento e all'assenza di contaminanti o impurità nell'urea.

(209) Si è ritenuto opportuno valutare separatamente l'interesse di questi due gruppi distinti di utilizzatori.

Agricoltori

(210) Cinque associazioni rappresentative di agricoltori hanno risposto al questionario o hanno fornito informazioni alla Commissione. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi di due di esse. La Commissione ha inoltre effettuato un'analisi distinta in merito alla quota rappresentata dai fertilizzanti sui costi finali degli agricoltori.

(211) La Commissione è consapevole della difficile situazione cui devono far fronte attualmente gli agricoltori. Dai dati disponibili, si è concluso in via provvisoria che i fertilizzanti in generale, e per estensione l'urea, rappresentano tra il 3,0 % e il 10,0 % dei costi finali sostenuti, a seconda della loro attività specifica, dagli agricoltori, con una percentuale del 6,0 % da considerarsi quindi come una media ragionevole. Il dazio medio ponderato proposto è del 10,6 %. Nella peggiore delle ipotesi, ciò comporterà un aumento medio dei costi dello 0,6 % per quegli agricoltori che utilizzano l'urea come loro unico fertilizzante, ammettendo del resto che resti immutato l'attuale pattern di utilizzo del prodotto, come pure che gli importatori/operatori commerciali ripercuotano interamente i dazi sul prezzo per gli utilizzatori e che gli agricoltori seguitino a rifornirsi di urea soltanto dai paesi interessati.

(212) Tuttavia, appare molto improbabile che gli agricoltori avvertano effettivamente il pieno impatto delle eventuali misure antidumping. È infatti più probabile che gli importatori/operatori commerciali non ripercuoteranno interamente i dazi sui prezzi agli utilizzatori, e che inoltre gli agricoltori si riforniranno in misura crescente di urea da altri paesi non soggetti alle misure o dall'industria comunitaria. Per tali motivi, si è concluso in via provvisoria che l'impatto delle misure sugli agricoltori sarà trascurabile.

Utilizzatori industriali

(213) Le risposte al questionario della Commissione sono pervenute da tre utilizzatori industriali, presso due dei quali sono state svolte verifiche in loco. Si è concluso in via provvisoria che, per gli utilizzatori industriali, la quota dei costi di produzione rappresentata dall'urea è maggiore di quella per gli agricoltori. Solitamente, il prodotto in esame rappresenta tra il 30,0 % e il 40,0 % dei costi totali per gli utilizzatori industriali. I dazi proposti avrebbero quindi per effetto di aumentare i loro costi di una media compresa tra il, 3,2 % e il 4,2 %, nell'ipotesi però, di nuovo, che questi utilizzatori trasformino esclusivamente urea proveniente dai paesi interessati e che gli importatori/operatori commerciali ripercuotano interamente i dazi sul prezzo per gli utilizzatori. Per i motivi esposti al considerando 212, questo appare poco probabile. Inoltre, i margini di profitto sono maggiori per gli utilizzatori industriali che per gli agricoltori, e i primi sembrano disporre di maggiori possibilità di ripercuotere eventuali aumenti di prezzo sui loro acquirenti.

5. Concorrenza ed effetti di distorsione degli scambi

(214) I paesi interessati dall'inchiesta, esclusi Egitto e Polonia, rappresentavano il 76,1 % delle importazioni totali di urea durante il PI. L'urea proveniente dalla Russia, attualmente soggetta a dazi antidumping(9), rappresentava un ulteriore 2,3 % delle importazioni. Alcune parti interessate hanno affermato che, dato che il procedimento riguardava un livello così elevato di importazioni, l'istituzione dei dazi determinerebbe la scomparsa dal mercato comunitario di un certo numero di produttori esportatori, il che verrebbe a indebolire notevolmente la concorrenza su tale mercato e comporterebbe un aumento eccessivo del prezzo dell'urea.

(215) Se è possibile che taluni produttori esportatori si ritirino dal mercato comunitario, è ragionevole ipotizzare che la maggior parte di loro continuerà a rifornirlo di urea a prezzi non pregiudizievoli. Inoltre, la decisione di non imporre misure sulle importazioni originarie dell'Egitto e della Polonia ha ridotto la quota di importazioni che verrebbe ad essere soggetta ai dazi antidumping.

(216) Non si deve poi trascurare il fatto che l'assenza di pratiche di dumping pregiudizievole da parte degli otto paesi interessati renderà il mercato comunitario più attraente per altre fonti di rifornimento del prodotto. Alla Commissione sono infatti state presentate prove del fatto che in altre parti del mondo nuovi impianti di produzione sono entrati o entreranno prossimamente in funzione: le società che li hanno aperti cercheranno anch'esse degli sbocchi per l'urea di loro produzione.

(217) La continua necessità di importazioni farà sì che rimangano o entrino sul mercato diversi concorrenti dei produttori comunitari. Insieme a questi ultimi, essi garantiranno che gli utilizzatori continuino a poter scegliere tra diversi fornitori del prodotto in esame in concorrenza tra loro.

(218) Per tali motivi, si è concluso in via provvisoria che non vi è alcun motivo di ritenere che l'istituzione dei dazi antidumping proposti inciderà in misura significativa sulla concorrenza. Al contrario, i dazi verrebbero ad eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi.

6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(219) In considerazione di tutti i fattori esaminati sopra, si è concluso in via provvisoria che non esistono motivi convincenti per non istituire le misure antidumping.

F. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(220) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure antidumping provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. Allo scopo di stabilire il livello del dazio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(221) Per stabilire il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping, sono stati calcolati i margini di pregiudizio. L'aumento di prezzo necessario è stato determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e il prezzo non pregiudizievole dell'urea venduta dall'industria comunitaria sul mercato comunitario.

(222) Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai prezzi di vendita effettivi e verificati dell'industria comunitaria, dopo averli adeguati a un punto di equilibrio, il margine di profitto che sarebbe stato ragionevolmente ottenuto in assenza del dumping pregiudizievole. Come nel caso della sottoquotazione dei prezzi, i calcoli sono stati effettuati confrontando sempre un prodotto venduto in cristalli o in granuli, sfuso o in sacchi con un prodotto dello stesso tipo e/o venduto nella stessa forma. Il margine di profitto utilizzato in questo calcolo equivale all'8 % del giro d'affari.

(223) Il denunziante ha fatto presente che sarebbe più appropriato un margine di profitto del 15 % di utile sul capitale investito (ROCE), affermando che un tale livello di rendimento è necessario per reinvestire nel lungo periodo e per garantire un adeguato rendimento del capitale netto agli azionisti. Dato il livello al quale la Commissione ha confrontato i prezzi dell'urea importata e di quella prodotta nella Comunità, si è concluso in via provvisoria che la redditività non poteva essere determinata sulla base del ROCE, ma doveva essere direttamente collegata al giro d'affari del prodotto in esame.

(224) Il Tribunale di primo grado ha stabilito che "(...) il margine di profitto (...) deve essere limitato al margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping(10)". Di conseguenza, è all'interno di questi parametri che la Commissione ha esaminato la questione della redditività.

(225) Nel 1996 e nel 1997, gli anni successivi all'istituzione di dazi antidumping sull'urea originaria della Russia, ma precedenti alla chiusura del mercato cinese alle importazioni, la media dei profitti sul giro d'affari registrata dall'industria comunitaria era, rispettivamente, del 27,2 % e dell'11,3 %. Questo sta a indicare che tale industria è in grado di ottenere un buon rendimento quando opera in condizioni di effettiva ed equa concorrenza. Tuttavia, la situazione del mercato nel 1996 e nel 1997 non è necessariamente rappresentativa delle condizioni di mercato registrate durante il PI. Pertanto, si è anche condotta un'analisi relativa ad eventuali modifiche di fondo della situazione del mercato tra l'inizio e la fine del periodo in esame.

(226) Come si è già menzionato sopra, i principali utilizzatori di urea sono gli agricoltori. Dalle informazioni presentate nel corso dell'inchiesta, è emerso chiaramente che la possibilità per gli agricoltori di ripercuotere eventuali aumenti del prezzo dell'urea è diminuita durante il periodo in esame: per questo motivo, oggi essi sono molto più attenti ai prezzi di quanto non fossero anche solo pochi anni fa. Al fine di preservare il loro livello di profitto o di ridurre le perdite, saranno quindi contrari a qualsiasi aumento dei loro costi, compreso quello dei fertilizzanti. Nel contempo, i prezzi della materia prima per i fabbricanti di urea sono aumentati. In tali circostanze, si è concluso in via provvisoria che è del tutto improbabile che l'industria comunitaria abbia ottenuto percentuali di redditività a due cifre durante il PI. Tenuto conto di tutte le circostanze, una percentuale dell'8 % appare come il margine di profitto congruo che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere durante il PI in assenza delle importazioni in dumping.

(227) La differenza risultante dal confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e il prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all'importazione.

(228) I risultati di tali calcoli hanno permesso di stabilire margini minimi di vendita sottocosto unici a livello nazionale sia per l'Egitto che per la Polonia.

2. Misure provvisorie

(229) Alla luce dei risultati dell'inchiesta relativi a Egitto e Polonia, e in particolare del fatto che i corrispondenti margini di pregiudizio unici nazionali sono minimi, non dovrebbero essere istituite misure provvisorie e il procedimento dovrebbe essere chiuso per quanto riguarda i produttori esportatori di questi due paesi.

(230) Alla luce di quanto precede, si è ritenuto opportuno, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, istituire un dazio antidumping provvisorio nei confronti Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Lituania, della Libia, della Romania e dell'Ucraina al livello dei margini di pregiudizio accertati in quanto, in ogni caso, essi sono inferiori ai margini di dumping.

(231) Ai fini di un'efficace esecuzione delle misure e per scoraggiare le manipolazioni dei prezzi osservate in procedimenti precedenti relativi alla stessa categoria generale di prodotti, cioè i fertilizzanti, si propone di istituire i dazi provvisori sotto forma di importi specifici per tonnellata.

(232) Sulla scorta di quanto precede, gli importi del dazio provvisorio sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(233) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (in contrasto con il dazio unico a livello nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto originario del paese interessato e fabbricato dalle società in questione e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(234) Qualsiasi richiesta concernente l'applicazione di tali aliquote del dazio individuali applicabili a singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente indirizzata alla Commissione(11) unitamente a tutte le informazioni del caso, in particolare qualsiasi modifica delle attività della società concernenti la produzione e le vendite interne o all'esportazione connesse con tale cambiamento di ragione sociale o a tale creazione di nuove unità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se del caso, provvederà a modificare opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

3. Chiusura del procedimento per quanto riguarda Egitto e Polonia

(235) Alla luce dei risultati dell'inchiesta relativi a Egitto e Polonia, e in particolare del fatto che i corrispondenti margini di pregiudizio unici nazionali sono minimi, il procedimento riguardante questi due paesi deve essere chiuso. Essendogli stata offerta la possibilità di presentare osservazioni circa tale decisione, il denunziante ha formalmente contestato la chiusura del procedimento nei confronti di entrambi i paesi. Tuttavia, egli non ha presentato argomenti sostanziali a sostegno di tale obiezione né tali da indurre la Commissione a modificare la sua decisione.

4. Impegni

(236) Alcune società della Bulgaria, dell'Estonia, della Lituania e della Romania hanno offerto alla Commissione impegni sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. La Commissione ritiene che l'impegno offerto dal produttore esportatore bulgaro, Chimco AD, Shose za Mesdra, 3037 Vratza, possa essere accettato, in quanto elimina l'effetto pregiudizievole causato dal dumping. Inoltre, le relazioni periodiche e dettagliate che la società si è impegnata a presentare alla Commissione consentiranno un controllo efficace. Infine, tale impresa produce e vende esclusivamente il prodotto in esame e, pertanto, i rischi di elusione dell'impegno appaiono ridotti.

(237) Per quanto riguarda l'impegno offerto dal produttore esportatore lituano, la Commissione ha ritenuto che, dato che la società in questione è un produttore integrato di fertilizzanti, e che dispone quindi di molte altre possibilità di commercializzazione qualora venissero istituite misure antidumping sull'urea, in tale situazione effettuare il controllo dell'impegno si sarebbe rivelato impossibile. Nel caso invece della società estone, i dati forniti relativi alle vendite per l'esportazione erano poco accurati e attendibili. Di conseguenza, le offerte di impegni non sono state considerate accettabili.

(238) Quanto all'impegno offerto dalla società rumena, dall'inchiesta è emerso che questa azienda non aveva esportato il prodotto in esame durante il PI. Pertanto, non è stato possibile accettare l'offerta presentata da tale impresa.

(239) Per garantire che gli impegni assunti siano effettivamente rispettati ed efficacemente controllati, al momento della presentazione alle pertinenti autorità doganali della domanda d'immissione in libera pratica conformemente a un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla concomitante presentazione di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento, necessarie ai servizi doganali per accertare che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali in tutti i dettagli previsti. In mancanza di tale fattura o qualora essa non corrisponda al prodotto in esame presentato ai servizi doganali, dovrà essere corrisposto il corrispondente importo del dazio antidumping.

(240) In caso di sospetta violazione, di violazione o di revoca degli impegni può essere imposto un dazio antidumping a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

G. DISPOSIZIONI FINALI

(241) Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che le risultanze relative all'istituzione di dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea, anche in soluzione acquosa, attualmente classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, originaria della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio per tonnellata, applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(12), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie dell'Egitto e della Polonia.

Articolo 3

1. È accettato l'impegno offerto dalla società menzionata sotto in relazione al presente procedimento antidumping. Le importazioni del prodotto in esame di cui ai seguenti codici addizionali TARIC fabbricato e direttamente esportato (ossia, spedito e fatturato) da detta società ad un'altra impresa nella Comunità che funge da importatore sono esenti dai dazi antidumping istituiti in forza dell'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

a) all'atto della dichiarazione per l'immissione in libera pratica, venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del presente regolamento; e

b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere sentite in relazione all'analisi dell'interesse della Comunità e possono presentare le proprie osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU C 62 del 4.3.2000, pag. 19.

(4) GU L 49 del 4.3.1995, pag. 1.

(5) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.

(6) GU C 301 del 21.10.2000, pag. 2.

(7) Unicamente quanto alla verifica del formulario di richiesta dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

(8) Ogni riferimento ai "paesi interessati" riguarda unicamente gli otto paesi contemplati dal presente procedimento, esclusi l'Egitto e la Polonia.

(9) Regolamento (CE) n. 477/95.

(10) Causa T-210/95 sentenza datata 28 ottobre 1999, paragrafo 60.

(11) Commissione europea Direzione generale del Commercio

TERV 00/13

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles.

(12) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite di urea della società nella Comunità assoggettate all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione "FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO".

2. Il nome della società menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.

3. Il numero della fattura commerciale.

4. La data di rilascio della fattura commerciale.

5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria.

6. L'esatta descrizione delle merci, compresi:

- il numero di codice del prodotto (NCP),

- la descrizione delle merci corrispondente al NCP (ad esempio, "NCP 1 urea sfusa", "NCP 2 urea in sacchi"),

- il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),

- il codice NC,

- la quantità (obbligatoriamente in tonnellate).

7. La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

- il prezzo per tonnellata,

- le condizioni di pagamento applicabili,

- le condizioni di consegna applicabili,

- sconti e riduzioni complessivi.

8. Il nome della società che opera come importatore alla quale la società rilascia direttamente la fattura.

9. Il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: "Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea da parte [nome della società] delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1497/2001. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."