32001R1462

Regolamento (CE) n. 1462/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 18/07/2001 pag. 0012 - 0013


Regolamento (CE) n. 1462/2001 della Commissione

del 17 luglio 2001

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.

(3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A" sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E05 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Lituania e dei gruppi E01 e E03

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania.