Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0009 - 0010
Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), visto il parere del Comitato delle regioni, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999(4) stabilisce i limiti dei tassi d'intervento applicabili allo strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP), nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(5). (2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1. Occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni. In particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato in quanto essi possono gravemente nuocere al loro sviluppo. (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999. (4) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999, la tabella 3 è sostituita dalla seguente tabella: "TABELLA 3 >SPAZIO PER TABELLA> Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione(6), i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 % del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente. Le deroghe previste ai sensi del primo comma sono oggetto di una descrizione sintetica nell'ambito dei programmi operativi o dei documenti unici di programmazione relativi alle zone interessate di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001. Per il Consiglio Il Presidente B. Rosengren (1) GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 277. (2) Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29. (4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. (5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale). (6) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.