32001R1451

Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999(4) stabilisce i limiti dei tassi d'intervento applicabili allo strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP), nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(5).

(2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1. Occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni. In particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato in quanto essi possono gravemente nuocere al loro sviluppo.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999.

(4) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999, la tabella 3 è sostituita dalla seguente tabella:

"TABELLA 3

>SPAZIO PER TABELLA>

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione(6), i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10 % del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

Le deroghe previste ai sensi del primo comma sono oggetto di una descrizione sintetica nell'ambito dei programmi operativi o dei documenti unici di programmazione relativi alle zone interessate di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 277.

(2) Parere espresso il 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.

(4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.