32001R1450

Regolamento (CE) n. 1450/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0007 - 0008


Regolamento (CE) n. 1450/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

che modifica, per quanto concerne le misure in materia strutturale, il regolamento (CEE) n. 1601/92, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(4), definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno. Tale regolamento riconosce che, per le regioni ultraperiferiche, possono essere previsti adattamenti o deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni.

(2) L'articolo 299, paragrafo 2, del trattato riconosce d'altronde i vincoli a cui sono soggette le regioni ultraperiferiche, di cui fanno parte le isole Canarie.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1601/92(5) è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tali regioni.

(4) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle isole in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(5) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche l'85 % del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75 % nelle zone dell'obiettivo 1, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) 1257/1999. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

(6) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(6), ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1601/92 è modificato come segue:

Alla sezione 1 del titolo V è inserito il seguente articolo 27: "Articolo 27

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999(7), il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75 % per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso l'agricoltura sostenibile nelle aziende di dimensioni economiche molto ridotte, da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(8).

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65 % per gli investimenti in imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Per le piccole e medie imprese, il valore totale dell'aiuto è limitato nelle stesse condizioni al 75 % al massimo.

3. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali previste dagli articoli da 22 a 24 di detto regolamento ammonta all'85 %.

4. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a tali regioni, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

(1) GU C 96 E del 27.2.2001, pag. 276.

(2) Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 29.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag 80.

(5) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

(6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (vedi. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(8) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).