32001R1336

Regolamento (CE) n. 1336/2001 della Commissione, del 2 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 03/07/2001 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 1336/2001 della Commissione

del 2 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2001(4), stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

(2) Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento periodico dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2300/97, risultano modificazioni del patrimonio apicolo. Occorre pertanto modificare l'allegato I del suddetto regolamento.

(3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede un termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali. Pertanto il nuovo allegato I si deve applicare per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2001/02.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la prima volta per i programmi relativi alla campagna 2001/02.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

(2) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.

(3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4.

(4) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 14.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"