Regolamento (CE) n. 1336/2001 della Commissione, del 2 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 03/07/2001 pag. 0021 - 0022
Regolamento (CE) n. 1336/2001 della Commissione del 2 luglio 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2001(4), stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele. (2) Dalle comunicazioni degli Stati membri finalizzate all'aggiornamento periodico dei dati strutturali sulla situazione del settore di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2300/97, risultano modificazioni del patrimonio apicolo. Occorre pertanto modificare l'allegato I del suddetto regolamento. (3) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2300/97 prevede un termine ultimo di esecuzione delle azioni dei programmi annuali. Pertanto il nuovo allegato I si deve applicare per la prima volta per i programmi annuali relativi alla campagna 2001/02. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 2300/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la prima volta per i programmi relativi alla campagna 2001/02. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. (2) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1. (3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. (4) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 14. ALLEGATO "ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA>"