32001R1251

Regolamento (CE) n. 1251/2001 della Commissione, del 26 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/2001 pag. 0026 - 0026


Regolamento (CE) n. 1251/2001 della Commissione

del 26 giugno 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1116/2001(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostante verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostante psicotrope(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1610/2000(4),

considerando quanto segue:

(1) L'obbligo di inviare una notifica preliminare all'esportazione al momento della presentazione della domanda in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e della risoluzione S-20/4 B delle Nazioni Unite deve essere identificato e notificato agli Stati membri.

(2) Al fine di poter rispondere rapidamente a tali domande, è opportuno semplificare e abbreviare la procedura consentendo la modifica degli elenchi dei paesi a cui tali notifiche devono essere inviate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2

Condizioni specifiche per l'esportazione delle sostanze figuranti nella categoria 2

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, alle esportazioni delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base ogniqualvolta esse siano destinate ad un operatore avente sede in un paese figurante nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C. Tali elenchi saranno regolarmente aggiornati dalla Commissione europea."

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3

Condizioni specifiche per l'esportazione delle sostanze figuranti nella categoria 3

Fatte salve condizioni più specifiche da determinarsi mediante accordi con i paesi terzi interessati, alle esportazioni delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 si applicano, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base ogniqualvolta esse siano destinate ad un operatore avente sede in un paese figurante nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie C e non possa essere concessa, conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, un'autorizzazione individuale aperta. Tali elenchi saranno regolarmente aggiornati dalla Commissione europea."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

(2) GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 4.

(3) GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

(4) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 30.