32001R1207

Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 21/06/2001 pag. 0001 - 0012


Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio

dell'11 giugno 2001

sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi e che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3351/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo alla procedura destinata a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e la compilazione dei formulari EUR 2, previsto dalle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità economica europea e alcuni paesi(1), ha assicurato la corretta applicazione delle norme in materia d'origine preferenziale per quanto riguarda le merci esportate dalla Comunità verso alcuni paesi terzi.

(2) Dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 3351/83 sono intervenuti molti cambiamenti in campo doganale.

(3) È stato riscontrato che nel mercato interno le aziende che esportano merci da uno o da più Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite e che intendono avvalersi delle procedure semplificate per il rilascio delle prove dell'origine devono talvolta richiedere autorizzazioni distinte per ciascuno Stato membro di esportazione. È opportuno semplificare le procedure, pur assicurando che il sistema degli accordi preferenziali continui a essere applicato correttamente.

(4) Le autorità responsabili del rilascio o della verifica delle prove dell'origine devono essere in grado di adempiere gli obblighi della Comunità previsti dagli accordi preferenziali entro i termini stabiliti.

(5) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 3351/83 deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le norme intese a facilitare quanto segue:

a) il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 da parte delle autorità degli Stati membri, la compilazione delle dichiarazioni su fattura o dei formulari EUR 2 da parte degli esportatori comunitari;

b) la concessione della qualifica di esportatore autorizzato valida in vari Stati membri;

c) l'applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Articolo 2

Dichiarazioni del fornitore e loro utilizzazione

1. I fornitori inseriscono in una dichiarazione le informazioni relative alla posizione dei prodotti in base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.

2. La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura o dei formulari EUR 2.

Articolo 3

Compilazione delle dichiarazioni del fornitore

Esclusi i casi di cui all'articolo 4, il fornitore presenta una dichiarazione separata per ciascuna spedizione di merci.

La dichiarazione è contenuta nella fattura commerciale relativa a detta spedizione oppure in un bollettino di consegna o in un qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in modo sufficientemente particolareggiato per consentirne l'identificazione.

La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci.

Articolo 4

Dichiarazioni a lungo termine del fornitore

1. Il fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii successivi di dette merci, in appresso denominata "dichiarazione a lungo termine". Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno dalla sua emissione.

2. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere emessa con effetto retroattivo. In tali casi, non può riferirsi ad un periodo superiore ad un anno dalla data di decorrenza della sua efficacia.

3. Qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida in relazione alle merci fornite, il fornitore ne informa immediatamente il cliente.

Articolo 5

Forma e compilazione delle dichiarazioni del fornitore

1. Per le merci che hanno ottenuto il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, la dichiarazione del fornitore è presentata nella forma prevista all'allegato I oppure, se si tratta di una dichiarazione a lungo termine, all'allegato II.

2. Per le merci che sono state sottoposte a trasformazione o lavorazione nella Comunità senza avere ottenuto il carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata nella forma prevista all'allegato III oppure, se si tratta di una dichiarazione a lungo termine, all'allegato IV.

3. La dichiarazione del fornitore reca la firma autografa originale del fornitore e può essere redatta su formulari prestampati. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono approntate mediante elaboratore elettronico, detta dichiarazione può non essere firmata in forma autografa, purché il fornitore rilasci al cliente un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se fosse firmata in forma autografa.

Articolo 6

Certificati d'informazione INF 4

1. Per verificare l'esattezza o l'autenticità di una dichiarazione del fornitore, le autorità doganali possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4, il cui modello figura nell'allegato V.

2. Il certificato d'informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito. Dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore o a qualsiasi altro controllo ritenuto necessario.

3. Le autorità doganali rilasciano il certificato d'informazione INF 4 entro tre mesi dal ricevimento della domanda presentata dal fornitore, indicando se la dichiarazione fornita dallo stesso è corretta.

4. Una volta compilato, il certificato è consegnato al fornitore il quale lo invia all'esportatore che a sua volta lo trasmette all'autorità doganale competente.

Articolo 7

Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi

1. Il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione per almeno tre anni.

2. L'autorità doganale alla quale è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d'informazione INF 4 conserva la domanda su formulario per almeno tre anni.

Articolo 8

Qualifica di esportatore autorizzato

1. Un esportatore che esporta frequentemente merci da uno Stato membro in cui non è stabilito può ottenere la qualifica di esportatore autorizzato per tali esportazioni.

A tal fine presenta domanda alle autorità doganali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova dell'origine.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1, che rilasciano l'autorizzazione avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste dai protocolli in materia d'origine degli accordi pertinenti o dalla normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi, ne danno notificazione alle amministrazioni doganali degli Stati membri interessati.

Articolo 9

Reciproca assistenza amministrativa

Le autorità doganali degli Stati membri si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni del fornitore e nell'assicurare che il sistema della qualifica di esportatore autorizzato sia applicato correttamente.

Articolo 10

Verifica delle dichiarazioni del fornitore

1. Se un esportatore non è in grado di presentare un certificato d'informazione INF 4 entro quattro mesi dalla richiesta delle autorità doganali, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione possono chiedere direttamente a quelle dello Stato membro in cui il fornitore è stabilito di confermare la posizione dei prodotti di cui trattasi sotto il profilo del rispetto delle norme in materia d'origine preferenziale.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato membro di esportazione inviano a quelle dello Stato membro cui la domanda è indirizzata tutte le informazioni di cui dispongono, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano la loro inchiesta.

A sostegno della richiesta, esse forniscono tutti i documenti o le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatta la dichiarazione del fornitore.

3. Le verifiche vengono eseguite dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. Dette autorità possono richiedere ogni prova, effettuare ogni controllo sulla contabilità del produttore o eseguire ogni altra verifica ritenuta necessaria.

4. Tramite il certificato d'informazione INF 4, i risultati della verifica vengono comunicati senza indugio alle autorità doganali che l'hanno richiesta.

5. In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l'origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano i certificati di circolazione EUR 1 rilasciati, le dichiarazioni su fattura o i formulari EUR 2 compilati in base ai documenti in questione.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3351/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Norme transitorie

1. Le dichiarazioni del fornitore, incluse le dichiarazioni a lungo termine, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci.

2. Le dichiarazioni del fornitore conformi ai modelli di cui al regolamento (CEE) n. 3351/83 possono essere rilasciate per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I formulari per il certificato d'informazione INF 4 del tipo indicato all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3351/83 possono essere utilizzati per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Sahlin

(1) GU L 339 del 5.12.1983, pag. 19.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4

1. ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1.1. Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d'informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m2.

1.2. Il formato del certificato è di 210 x 297 mm.

1.3. La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l'identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

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Note

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.

2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibile aggiunte successive.

3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.

4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro.

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