32001R1196

Regolamento (CE) n. 1196/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, recante chiusura delle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000, (CE) n. 2282/2000, (CE) n. 2283/2000 e (CE) n. 2284/2000

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 19/06/2001 pag. 0015 - 0015


Regolamento (CE) n. 1196/2001 della Commissione

del 18 giugno 2001

recante chiusura delle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000, (CE) n. 2282/2000, (CE) n. 2283/2000 e (CE) n. 2284/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le esportazioni di riso effettuate nel corso della campagna 2000/2001 nel quadro delle gare per la determinazione delle restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000(3), (CE) n. 2282/2000(4), (CE) n. 2283/2000(5) e (CE) n. 2284/2000(6) della Commissione hanno esaurito i quantitativi previsti, nel rispetto dei massimali stabiliti dall'accordo dell'Uruguay Round. Appare quindi opportuno chiudere le gare suddette.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000, (CE) n. 2282/2000, (CE) n. 2283/2000 e (CE) n. 2284/2000 sono chiuse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

(3) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

(4) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

(5) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

(6) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.