32001R1146

Regolamento (CE) n. 1146/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, che istituisce misure restrittive nei confronti della Liberia

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/2001 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 1146/2001 del Consiglio

dell'11 giugno 2001

che istituisce misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune del Consiglio 2001/357/PESC, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 marzo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1343(2001), in appresso denominata UNSCR 1343(2001), in cui si dice seriamente preoccupato per il ruolo svolto dalle autorità liberiane nel conflitto in Sierra Leone.

(2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che tutti gli Stati dovrebbero prendere le misure necessarie per impedire che vengano fornite alla Liberia assistenza o formazione tecnica per attività militari in relazione alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso di armamenti e materiale bellico. Il 14 maggio 2001 il CSNU ha stabilito che le autorità liberiane non hanno ottemperato alle sue richieste. Dovrebbero quindi essere adottate le misure necessarie per impedire l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Liberia, indipendentemente dall'origine.

(3) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato, e soprattutto per evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria che attui le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(4) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001), in particolare fornendogli informazioni.

(5) Occorrerebbe prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre auspicabile che le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei propri poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione sono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Sono vietate tutte le importazioni dirette o indirette nella Comunità di diamanti grezzi dalla Liberia, indipendentemente dall'origine.

2. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato 1 per allinearlo alle eventuali modifiche apportate alla nomenclatura combinata.

Articolo 3

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare riguardo alle violazioni e ai problemi di applicazione o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 5

Il presente regolamento si applica indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, contratto, licenza o permesso firmati, stipulati o concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001(2).

2. Ciascuno Stato membro è competente ad avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione dei divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, entità o organismo.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,

- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,

- a tutte le persone giuridiche, entità e organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento cessa di applicarsi l'8 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1.

(2) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

Diamanti grezzi di cui all'articolo 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Lista delle autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2

(da controllare ove necessario)

BELGIO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B - 1000 Bruxelles Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22) Tel. (32-2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40) Tel. (32-2) 501 83 20

c) Service transports (B.42) Tel. (32-2) 501 37 62 Fax (32-2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques ARE 4 o division, service des licences Avenue du Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Tel. (32-2) 206 58 16/27 Fax (32-2) 230 83 22 Ministère des finances Trésorerie Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

DANIMARCA

Justitsministeriet Slotholmsgade 10 DK - 1216 København K Tel. (45) 33 92 33 40 Fax (45) 33 93 35 10 Erhvervsfremme Styrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København O Tel. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK - 1402 København K Tel. (45) 33 92 00 00 Fax (45) 32 54 05 33

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn

GRECIA

Ministry of Foreign Affairs Ambassador Nikolaos Chatoupis Directorate A7 Tel. (301) 361 00 12 Fax (301) 361 00 96/645 00 49 Zalokosta 1 GR - 106 71 Athens Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External

Economic and Trade Relations

Director Th. Vlassopoulos Tel. (301) 32 86 401-3 Fax (301) 32 86 404 Directorate of Procedure of External Trade Directors : I. Tseros Tel. (301) 32 86 021/23 Fax (301) 32 86 059 A. Iglessis Tel. (301) 32 86 051 Fax (301) 32 86 094 Ermou and Kornarou 1 GR - 105 63 Athens

SPAGNA

Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel. (34) 913 49 39 83 Fax (34) 913 49 35 62

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tel. (33) 144 74 48 93 Fax (33) 144 74 48 97 Ministère des affaires étrangères Direction des Nations unies et des organisations internationales Tel. (33) 143 17 59 68 Fax (33) 143 17 46 91

IRLANDA

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 40 82 492 Fax (353-1) 47 85 927

ITALIA

Ministero degli Affari esteri D.G.A.E.-Uff. X Roma Tel. (0039) 06 36 91 37 50 Fax (0039) 06 36 91 37 52 Ministero del Commercio estero Gabinetto Roma Tel. (0039) 06 59 93 23 10 Fax (0039) 06 59 64 74 94 Ministero dei Trasporti Gabinetto Roma Tel. (0039) 06 44 26 71 16/06 84 90 40 94 Fax (0039) 06 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag Tel. (31-70) 348 42 06 Fax (31-70) 348 67 49

AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB) Radetzkystraße 2 A - 1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagner Platz 3 A - 1090 Wien Tel. (01) 40 420

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais - SPM Largo do Rilvas P - 1399-030 Lisboa Tel. (351) 213 94 67 02 Fax (351) 213 94 60 73 Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Av. Infante D. Henrique, n.o 1 C 2.o P - 1100 Lisboa Tel. (351) 218 82 32 40/41 Fax (351) 218 82 33 99

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN - 00161 Helsinki Utrikesministeriet PB 176 FIN - 00161 Helsingfors

SVEZIA

Foreign Ministry ERS S - 103 33 Stockholm Tel. (46) 8 405 10 00 Fax (46) 8 723 11 76

REGNO UNITO

Sanctions Unit United Nations Department

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street London SW1A 2AH Tel. (44-207) 72 70 36 39 Fax (44-207) 72 70 14 73