32001R0997R(01)

Rettifica del regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 29/05/2001 pag. 0018 - 0019


Rettifica del regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 139 del 23 maggio 2001, pagina 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 997/2001 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, le modalità pratiche di esecuzione della politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie fissata dallo stesso regolamento.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1532/2000(3), che stabilisce talune misure di applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha fissato i coefficienti del regime "vecchio per nuovo" a decorrere dal 29 aprile 1999.

(3) Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il coefficiente "vecchio per nuovo" sia ridotto in modo continuo onde essere ricondotto, periodicamente e rapidamente, a zero entro il 29 aprile 2003.

(4) I coefficienti del regime "vecchio per nuovo" sono stati ridotti a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero dal 3 agosto 2000, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1532/2000 che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999.

(5) Tenuto conto dell'obbligo giuridico di ridurre a zero i coefficienti entro il 29 aprile 2003 e dell'evoluzione economica dei differneti settori nel mercato della navigazione interna, è opportuno ridurre nuovamente i coefficienti del regime "vecchio per nuovo".

(6) È dunque opportuno adeguare il livello dei diversi coefficienti del regime "vecchio per nuovo", indicati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999, e modificati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1532/2000, senza peraltro vanificare gli effetti dell'azione di risanamento strutturale iniziata nel 1990. È opportuno adeguare il coefficiente per i battelli da carico secco riducendolo a 0,60:1, in quanto il settore è tuttora in crescita. È opportuno operare un adeguamento minore per le navi cisterna riducendo il coefficiente a 0,90:1, in quanto il settore continua a versare in una situazione preoccupante e stagnante, è opportuno operare un adeguamento maggiore per gli spintori riducendo il coefficiente a 0,25:1, in quanto il settore non presenta una marcata capacità in eccesso.

(7) Le misure previste dal presente regolamento hanno formato oggetto di un parere del "Gruppo di esperti - Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie", come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, punto 1, le cifre "0,80:1" sono sostituite da "0,60:1";

2) All'articolo 4, punto 2, le cifre "1,15:1" sono sostituite da "0,90:1";

3) All'articolo 4, punto 3, le cifre "0,50:1" sono sostituite da "0,25:1".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

(3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74.