Regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile
Gazzetta ufficiale n. L 139 del 23/05/2001 pag. 0011 - 0011
Regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione del 22 maggio 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, le modalità di esecuzione della politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie fissata dal regolamento stesso. (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1532/2000(3), adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha fissato i coefficienti del regime "vecchio per nuovo" a decorrere dal 29 aprile 1999. (3) Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il coefficiente "vecchio per nuovo" sia ridotto in modo continuo onde essere ricondotto, periodicamente e rapidamente, a zero entro il 29 aprile 2003. Ciò rende necessario adottare un nuovo coefficiente "vecchio per nuovo" per l'anno 2000. (4) Tenuto conto dell'evoluzione economica dei diversi settori di mercato della navigazione interna è opportuno ridurre i livelli dei differenti coefficienti del regime "vecchio per nuovo" previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999 il cui valore è fissato nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 senza peraltro vanificare gli effetti dell'azione di risanamento strutturale iniziata nel 1990. È opportuno adattare il coefficiente per i battelli da carico secco riducendolo a 0,80:1 in quanto il settore è tuttora in crescita. È opportuno operare un minore adattamento per le navi cisterna riducendo il coefficiente a 1,15:1 in quanto il settore continua a versare in una situazione preoccupante e stagnante. È opportuno operare un maggiore adattamento per gli spintori riducendo il coefficiente a 0,50:1 in quanto il settore non presenta una marcata capacità in eccesso. (5) Le misure previste dal presente regolamento hanno formato oggetto di un parere del gruppo di esperti sulla politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue: 1) Nell'articolo 4, punto 1), le cifre "1:1" sono sostituite da "0,80:1"; 2) Nell'articolo 4, punto 2), le cifre "1,30:1" sono sostituite da "1,15:1"; 3) Nell'articolo 4, punto 3), le cifre "0,75:1" sono sostituite da "0,50:1". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1. (2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64. (3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74.