Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali
Gazzetta ufficiale n. L 139 del 23/05/2001 pag. 0003 - 0008
Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione del 22 maggio 2001 recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95)(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 2516/2000 che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 relativo al SEC 95 costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità europea, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni per poter ottenere risultati comparabili tra i vari Stati membri. (2) Il regolamento (CE) n. 2516/2000 garantisce la comparabilità e la trasparenza tra gli Stati membri nella registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95 per la procedura per i disavanzi eccessivi. L'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi delle imposte e dei contributi sociali il cui incasso è improbabile. (3) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 ed entro sei mesi dalla sua adozione, la Commissione introduce nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 le necessarie modifiche. (4) L'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2223/96 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione può adottare modifiche del SEC 95, in particolare le modifiche necessarie dell'allegato B di detto regolamento. (5) Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio(3), modificata dalla decisione 96/174/CE(4), è stato consultato. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 2223/96 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento non è applicato durante il periodo transitorio che può essere concesso agli Stati membri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2516/2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2001. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. (2) GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1. (3) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. (4) GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48. (5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. ALLEGATO MODIFICHE DELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96 >SPAZIO PER TABELLA> MODIFICHE DELL'ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2223/96 >SPAZIO PER TABELLA>