32001R0937

Regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 12/05/2001 pag. 0025 - 0032


Regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione

dell'11 maggio 2001

concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione(2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE dispone che possano essere autorizzati nuovi additivi e nuovi impieghi di additivi previo esame di una domanda inoltrata ai sensi dell'articolo 4 della stessa direttiva.

(2) A norma dell'articolo 9e, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE, nuovi impieghi di additivi possono essere autorizzati provvisoriamente se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a, lettere da b) a e), e se, in base ai risultati disponibili, si possa presumere che nell'alimentazione animale producano uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a). Per gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva le autorizzazioni provvisorie possono essere concesse per un periodo massimo di quattro anni.

(3) Dall'esame dei fascicoli presentati emerge che i nuovi impieghi di preparati di microrganismi e di enzimi, descritti agli allegati I e II del presente regolamento, soddisfano le condizioni di cui sopra e possono pertanto essere provvisoriamente autorizzati per un periodo di quattro anni.

(4) Sono stati presentati nuovi dati per estendere l'autorizzazione di un preparato di enzimi, provvisoriamente elencato al n. 11, ad una nuova presentazione. Dalla valutazione del fascicolo presentato risulta che la nuova presentazione potrebbe essere autorizzata a titolo provvisorio.

(5) Il 1o ottobre 2000 l'autorizzazione del preparato n. 1 a base di microrganismi Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) è stata provvisoriamente rinnovata per un periodo di tempo limitato, in modo da permettere una nuova valutazione della sicurezza del ceppo per quanto riguarda la produzione di tossine, secondo il parere del comitato scientifico per l'alimentazione animale [SCAN] sulla sicurezza dell'utilizzazione di bacilli nell'alimentazione animale, pronunciatosi il 17 febbraio 2000.

(6) Secondo il parere del comitato scientifico, adottato il 21 marzo 2001, l'esame dei fascicoli presentati dimostra che il prodotto può essere considerato sicuro per quanto riguarda la produzione di tossine, pertanto l'autorizzazione provvisoria può essere ripristinata.

(7) Ai sensi dell'articolo 2(aaa) della direttiva 70/524/CEE l'autorizzazione per i coccidiostatici deve rimandare alla persona responsabile della loro immissione in circolazione.

(8) Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 70/524/CEE l'autorizzazione per questo tipo di sostanze sarà concessa per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'autorizzazione, sempre che siano rispettate le condizioni indicate all'articolo 3a della direttiva 70/524/CEE.

(9) L'esame del fascicolo presentato dimostra che il coccidiostatico descritto all'allegato 4 rispetta tutti i requisiti dell'articolo 3a, se viene utilizzato per gli animali e alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

(10) L'esame dei fascicoli indica la possibilità di introdurre una determinata procedura per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi. Tale protezione va comunque garantita con l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(3) e le relative direttive particolari.

(11) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità dei preparati di enzimi e di microrganismi, al coccidiostatico e circa gli effetti favorevoli sulla produzione animale di quest'ultimo, alle condizioni descritte nel citato allegato.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo "Enzimi" elencati all'allegato I al presente regolamento sono autorizzati quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni specifiche indicate nello stesso allegato.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo "Microrganismi" elencati all'allegato II del presente regolamento sono autorizzati quali additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nello stesso allegato.

Articolo 3

Le autorizzazioni provvisorie dei preparati compresi nel gruppo "Microrganismi" elencati all'allegato III, sono rinnovate secondo le condizioni indicate nello stesso allegato.

Articolo 4

Si autorizza l'uso dell'additivo appartenente alla categoria "Coccidiostatici e altre sostanze medicinali" di cui all'allegato IV del presente regolamento, in qualità di additivo per l'alimentazione animale, alle condizioni indicate nel citato allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 319 del 16.12.2000, pag. 1.

(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>