32001R0898

Regolamento (CE) n. 898/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 08/05/2001 pag. 0018 - 0019


Regolamento (CE) n. 898/2001 della Commissione

del 7 maggio 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione di una denominazione quale indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario come indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 504/2001(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta come indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

(3) GU C 264 del 14.9.2000, pag. 2.

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 76 del 16.3.2001, pag. 7.

ALLEGATO

PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Prodotti a base di carne

SPAGNA

Lacón Gallego (IGP)