32001R0823

Regolamento (CE) n. 823/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 738/93 che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 28/04/2001 pag. 0002 - 0002


Regolamento (CE) n. 823/2001 del Consiglio

del 24 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CEE) n. 738/93 che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 738/93(1) prevede, tra l'altro, che gli aiuti specifici a favore dei produttori portoghesi di cereali nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo(2), saranno concessi fino al termine della campagna 2002/03, e stabilisce nell'allegato il livello di detti aiuti.

(2) I redditi dei produttori portoghesi di cereali hanno subito negli ultimi anni i contraccolpi dell'effetto cumulato della riforma della politica agricola comune in tale settore e della progressiva riduzione degli aiuti specifici previsti per il regime suindicato. Per attenuare tale effetto, è opportuno sospendere temporaneamente la riduzione dell'aiuto specifico mantenendo nel 2001/02 il livello degli aiuti previsto per la campagna 2000/01,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 738/93, gli importi relativi alla campagna 2001/02 sono sostituiti dagli importi seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 77 del 31.3.1993, pag. 1.

(2) GU L 362 del 27.12.1990, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 13).