32001R0822

Regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 100300

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 28/04/2001 pag. 0001 - 0001


Regolamento (CE) n. 822/2001 del Consiglio

del 24 aprile 2001

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro delle conclusioni dei negoziati sull'articolo XXIV.6 del GATT la Comunità si è impegnata ad esaminare i problemi che si vengono a creare nel caso in cui il funzionamento del sistema del "prezzo rappresentativo" nel settore dei cereali provochi ostacoli agli scambi. Sono state oggetto di ostacoli agli scambi alcune partite di orzo di malteria.

(2) Per porre rimedio a tale situazione è opportuno aprire, per il 2001 e il 2002, un contingente tariffario comunitario annuo per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00.

(3) È opportuno adottare le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 2001 e il 2002 è aperto un contingente tariffario comunitario annuo di 50000 tonnellate di orzo di qualità superiore, di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente è pari al 50 % del dazio intero in vigore alla data dell'importazione, senza la riduzione applicata alle importazioni di orzo di malteria.

Articolo 2

La Commissione adotta le disposizioni di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, e in particolare:

a) disposizioni intese a garantire la qualità dell'orzo e, se del caso, disposizioni relative al riconoscimento del documento che permetta di verificare tale garanzia;

b) disposizioni intese ad accertare che l'orzo sia utilizzato per la produzione di malto destinato alla fabbricazione di birra in fusti contenenti legno di faggio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).