32001R0808

Regolamento (CE) n. 808/2001 della Commissione, del 26 aprile 2001, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° aprile al 30 giugno 2000

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 27/04/2001 pag. 0012 - 0015


Regolamento (CE) n. 808/2001 della Commissione

del 26 aprile 2001

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1o aprile al 30 giugno 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Fino al 31 dicembre 2000 l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura(2), abrogato dal regolamento (CE) n. 104/2000, prevedeva la concessione di un'indennità compensativa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferivano i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui era stato gravato, si collocavano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

(2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario nell'anno 2000 risulta che, tra il 1o aprile e il 30 giugno, per quanto riguarda il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso superiore a 10 kg per pezzo, il tonno albacora (Thunnus albacares) di peso non superiore a 10 kg per pezzo e il tonnetto striato [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], sia il prezzo di vendita medio trimestrale, sia il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2748/1999 del Consiglio(3).

(3) Le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 devono continuare ad applicarsi ai fini della concessione dell'idennità compensativa per i prodotti suindicati relativamente al periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2000.

(4) Il diritto all'idennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione(4), abrogato dal regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione(5), con effetto dal 1o gennaio 2001.

(5) L'importo dell'indennità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non può in alcun caso superare la differenza tra il livello limite e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comuntiario o un importo forfettario equivalente al 12 % di tale limite.

(6) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo.

(7) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori, occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1997, 1998 e 1999.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione è concessa, per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2000, per i prodotti di seguito indicati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

(3) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 28.

(4) GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.

(5) GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3.

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2000, sulla base delle percentuali d'indennità

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2.

>SPAZIO PER TABELLA>

3.

>SPAZIO PER TABELLA>