32001R0733

Regolamento (CE) n. 733/2001 della Commissione, dell'11 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 180/2001 che deroga alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 12/04/2001 pag. 0036 - 0036


Regolamento (CE) n. 733/2001 della Commissione

dell'11 aprile 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 180/2001 che deroga alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) L'ammissibilità al pagamento per superficie nell'ambito del regime generale previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro delle terre dalla produzione.

(2) Le modalità di applicazione fissate dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2001(4), precisano che il periodo di messa a riposo deve iniziare non oltre il 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sulle terre ritirate dalla produzione.

(3) A seguito delle avverse condizioni meteorologiche, il regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione(5), che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999, modificato dal regolamento (CE) n. 546/2001(6) autorizza i produttori ad effettuare la raccolta di alcune colture entro il 31 marzo 2001, senza che questo comporti il divieto di riconoscere le terre in questione come effettivamente messe a riposo, purché il produttore dimostri che sono state rispettate le condizioni in vigore.

(4) A seguito del persistere delle precipitazioni in talune regioni della Comunità, occorre estendere la deroga al 30 aprile a tutte le colture di cui la raccolta viene effettuata normalmente prima dell'inizio del mese di gennaio.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 180/2001, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- nel caso in cui la raccolta sia stata effettuata, essa è avvenuta entro il 30 aprile 2001,".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

(3) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

(4) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 13.

(5) GU L 27 del 30.1.2001, pag. 15.

(6) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 22.