32001R0718

Regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi alle noci di arec (o di betel) e alle noci di cola

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 11/04/2001 pag. 0012 - 0012


Regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione

del 10 aprile 2001

che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi alle noci di arec (o di betel) e alle noci di cola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune(3), prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per le noci di arec (o di betel) e le noci di cola.

(2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(5).

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il testo: ">SPAZIO PER TABELLA>"

è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.

(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

(3) GU L 264 del 18.10.2000, pag. 1.

(4) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(5) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.