Regolamento (CE) n. 704/2001 della Commissione, del 6 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 07/04/2001 pag. 0014 - 0014
Regolamento (CE) n. 704/2001 della Commissione del 6 aprile 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98(2), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1438/2000(4), stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele. (2) Nelle conclusioni della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele(5), è prevista l'introduzione di una gestione semplificata che consenta agli Stati membri di presentare ogni anno soltanto le modifiche o gli adeguamenti eventuali dei programmi dell'anno precedente. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2300/97, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, essi possono limitarsi a comunicare le eventuali modifiche o gli eventuali adeguamenti dei programmi dell'anno precedente." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. (2) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1. (3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4. (4) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 65. (5) COM(2001) 70 def.