32001R0704

Regolamento (CE) n. 704/2001 della Commissione, del 6 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 07/04/2001 pag. 0014 - 0014


Regolamento (CE) n. 704/2001 della Commissione

del 6 aprile 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2300/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2070/98(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1438/2000(4), stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

(2) Nelle conclusioni della relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele(5), è prevista l'introduzione di una gestione semplificata che consenta agli Stati membri di presentare ogni anno soltanto le modifiche o gli adeguamenti eventuali dei programmi dell'anno precedente.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2300/97, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 15 aprile di ogni anno. Tuttavia, essi possono limitarsi a comunicare le eventuali modifiche o gli eventuali adeguamenti dei programmi dell'anno precedente."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1.

(2) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1.

(3) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 4.

(4) GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 65.

(5) COM(2001) 70 def.