Regolamento (CE) n. 681/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nei settori delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 094 del 04/04/2001 pag. 0021 - 0021
Regolamento (CE) n. 681/2001 della Commissione del 3 aprile 2001 che prevede una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nei settori delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2898/2000(4), i titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le domande di titoli, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna misura specifica. (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2001 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in tali giorni, risulta che il succitato periodo di riflessione è troppo breve per una corretta gestione del mercato e che occorre prolungarlo temporaneamente. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date non sia stata adottata alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo: - dal 9 al 13 aprile 2001: rilascio il 19 aprile 2001, - dal 23 al 27 aprile 2001: rilascio il 4 maggio 2001, - dal 28 maggio al 1o giugno 2001: rilascio il 7 giugno 2001, - dal 17 al 21 dicembre 2001: rilascio il 3 gennaio 2002, - dal 24 al 28 dicembre 2001 rilascio il 7 gennaio 2002. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. (2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5. (3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9. (4) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32.