32001R0590

Regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 27/03/2001 pag. 0030 - 0032


Regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione

del 26 marzo 2001

che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) I recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) hanno compromesso gravemente la fiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza delle carni bovine. Ne è risultata una forte riduzione del consumo e un sensibile calo dei prezzi di tali carni, che potrebbe perdurare. Il mercato della carne bovina è gravemente perturbato ed esiste il conseguente rischio di un crollo.

(2) Tenuto conto della situazione di mercato descritta e per migliorare l'efficacia delle misure da adottare, occorre ammettere all'intervento prodotti supplementari, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/2001(3), accettare carcasse che superano il peso massimo attualmente ammesso e appartenenti ad animali che hanno dovuto essere detenuti più a lungo a causa della scarsa domanda e, infine, adattare in via temporanea l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, sulla cui base viene definito il prezzo massimo di acquisto, per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore.

(3) Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2000(5), ha adottato misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito e di età superiore ai trenta mesi. Dette misure consistono nella macellazione e nella successiva distruzione dei bovini suddetti. Non è pertanto possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati del Regno Unito che superino detto limite di età. Inoltre, la decisione 2000/764/CE della Commissione(6), modificata da ultimo dalla decisione 2001/8/CE(7) sui test bovini per accertare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina, prescrive che tutti i bovini di età superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della decisione 98/272/CE della Commissione(8) a decorrere, al più tardi, dal 1o luglio 2001. D'altra parte, in previsione di un successivo smercio sul mercato, non possono essere ammessi all'intervento pubblico animali che non siano stati sottoposti ai suddetti test.

(4) Affinché l'intervento possa svolgere pienamente il proprio ruolo in seguito alla grave situazione del mercato, è opportuno autorizzare altresì l'acquisto all'intervento dei quarti anteriori definendone il prezzo a partire dai prezzi carcassa.

(5) Gli articoli 10 e 16 del regolamento (CE) n. 562/2000 definiscono rispettivamente i periodi di presentazione delle offerte e quelli di consegna. Tenuto conto del calendario dei giorni festivi del secondo trimestre 2001, è opportuno per ragioni pratiche modificare i termini per la presentazione delle offerte nonché i termini di consegna dell'ultima gara del primo trimestre 2001.

(6) Per far fronte alle ulteriori turbative del mercato che risultano dai conferimenti consistenti di vitelli magri (vitelli da ristallo) di sesso maschile e originari della Comunità, detenuti nelle aziende di origine per mancanza di domanda e per i quali le suddette aziende non dispongono più di foraggi, è opportuno adottare le necessarie misure di sostegno secondo quanto disposto all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e permettere a tal fine l'acquisto all'intervento delle carcasse di questo tipo di animali. D'altra parte, per evitare che vengano conferiti a questo tipo d'intervento animali quasi pronti per il mercato, occorre limitare il peso delle carcasse ammissibili al regime. Tenuto conto del fatto che gli animali delle razze bovine che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001(10), non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento "carne", è necessario escluderli dal beneficio di questo tipo di intervento. Inoltre, per evitare una doppia concessione di sostegno, occorre istituire un meccanismo volto a subordinare il pagamento integrale del prezzo d'acquisto al fatto che il produttore non abbia richiesto, per l'animale in causa, il premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Infine, diventano altresì necessari complementi o deroghe supplementari rispetto al normale regime d'intervento quale stabilito dal regolamento (CE) n. 1254/1999.

(7) L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 562/2000 autorizza gli Stati membri a far procedere al disossamento di una parte o della totalità delle carni acquistate. Data l'attuale situazione di crisi, l'imposizione del disossamento potrebbe avere effetti nettamente positivi sulla capacità di stoccaggio necessaria a far fronte agli ingenti volumi di carni bovine per i quali è possibile un acquisto all'intervento e ciò potrebbe facilitare il successivo smercio di tali carni. È dunque opportuno modificare in questo senso il suddetto articolo 20, concedendo agli Stati membri un termine sufficiente per l'introduzione della misura.

(8) Occorre pertanto prevedere deroghe o modifiche a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000.

(9) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, possono essere acquistati all'intervento i seguenti prodotti supplementari:

- categoria A, classe 02 e classe 03,

- Irlanda: categoria C, classe 04,

- Regno Unito - Irlanda del Nord: categoria C, classe 04.

2. In deroga o a complemento di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000:

a) non possono essere acquistate all'intervento:

i) le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a trenta mesi;

ii) negli altri Stati membri, le carcasse o mezzene provenienti da animali castrati di età superiore a trenta mesi che non siano stati sottoposti ad uno dei test rapidi approvati di cui all'allegato IV bis della decisione 98/272/CEE;

b) possono essere acquistati all'intervento i quarti anteriori ottenuti mediante taglio dritto a cinque costole e provenienti dalle carcasse o mezzene di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000; il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa tramite l'applicazione del coefficiente 0,80.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, per il secondo trimestre 2001, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di

- 430 chilogrammi per le prime due gare,

- 410 chilogrammi per la 3a e la 4a gara,

- 390 chilogrammi per le ultime due gare.

4. In deroga all'articolo 10, prima frase del regolamento (CE) n. 562/2000, nel corso del secondo trimestre 2001, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) dei giorni seguenti:

- 17 aprile,

- 1, 15 e 29 maggio,

- 12 e 26 giugno.

5. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, per l'ultima gara del mese di marzo 2001, il termine per la consegna è il 21 aprile 2001.

6. In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 562/2000:

a) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 14 EUR/100 kg, peso carcassa;

b) nel caso delle gare di cui all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 7 EUR/100 kg, peso carcassa.

7. L'intervento pubblico è altresì aperto, ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2000 e del presente regolamento, per carcasse o mezzene provenienti da animali maschi originari della Comunità, di età inferiore a dodici mesi per la categoria A e a quattordici mesi per la categoria C.

In tal caso:

- gli animali appartengono a razze bovine diverse da quelle che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999,

- gli animali hanno un peso carcassa compreso tra 140 e 200 kg e non presentano malformazioni o anomalie di peso rispetto all'età,

- qualora le carcasse o mezzene conferite all'intervento provengano da animali di età pari o superiore a nove mesi, il prezzo di acquisto da versare agli aggiudicatari è ridotto di 68 EUR per mezzena consegnata; tuttavia, qualora sia fornita la prova che il capo consegnato non ha costituito oggetto di una domanda di premio speciale, la suddetta riduzione non si applica,

- il prezzo proposto viene indicato senza riferimento a una qualità di prodotto,

- l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000 si applica agli interventi pubblici di cui al presente articolo; tuttavia, i coefficienti stabiliti possono differire da quelli fissati ai sensi dell'articolo suddetto nel caso degli interventi pubblici per altri prodotti,

- non si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2000:

a) l'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), salvo le disposizioni concernenti il bollo che indica la categoria e l'iscrizione del numero di macellazione;

b) l'articolo 18, paragrafo 3;

c) l'articolo 20 per gli animali di età inferiore a dodici mesi;

d) l'articolo 36;

e) le disposizioni dell'allegato II relative alla classificazione dei prodotti.

Inoltre, per quanto riguarda i prodotti acquistati conformemente al presente articolo:

- in deroga all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2000, ciascuna offerta dovrà riguardare un quantitativo di almeno 5 tonnellate,

- al momento di trasmettere le offerte alla Commissione, gli organismi d'intervento devono precisare i quantitativi corrispondenti,

- tali prodotti sono immagazzinati separatamente per gara o per mese in partite facilmente identificabili,

- le comunicazioni previste all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 562/2000 vengono effettuate separatamente da quelle previste per gli altri prodotti conferiti all'intervento pubblico.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 562/2000 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Obbligo di disossamento

Gli organismi di intervento provvedono affinché tutte le carni acquistate siano disossate."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 si applica alle gare aperte nel corso del secondo trimestre 2001. Tuttavia, il paragrafo 5 si applica all'ultima gara del mese di marzo 2001.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

(3) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 16.

(4) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

(5) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 37.

(6) GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

(7) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 28.

(8) GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

(9) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(10) GU L 29 del 31.1.2001, pag. 27.