32001R0586

Regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 27/03/2001 pag. 0011 - 0014


Regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione

del 26 marzo 2001

recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali(1), in particolare gli articoli 3 e 17, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

(2) Ai sensi degli articoli 3 e 17, lettera c), del regolamento (CE) n. 1165/98, sono necessarie norme di attuazione concernenti la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI).

(3) La definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI) si basa sulla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione(3) (NACE rev. 1). I raggruppamenti principali di industrie (RPI) sono distinti al livello di gruppo (3 cifre).

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI)

L'attribuzione dei gruppi NACE Rev. 1 ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) è definita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Non disponibilità di dati al livello di gruppo NACE Rev. 1

Gli Stati membri che non calcolano i dati statistici oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 al livello di dettaglio dei gruppi NACE Rev. 1 possono calcolare le ponderazioni nazionali per i gruppi appartenenti a una determinata divisione allo scopo di suddividere in gruppi i dati relativi alla divisione.

Gli Stati membri che applicano l'attribuzione ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) in parte o interamente in base alle divisioni NACE Rev. 1 comunicano a Eurostat le ponderazioni utilizzate per la suddivisione nei gruppi NACE Rev. 1.

Articolo 3

Applicazione delle definizioni

Gli Stati membri applicano le definizioni enunciate nell'allegato per i dati statistici comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1165/98 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'applicare le definizioni enunciate nell'allegato, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per far sì che i dati statistici esistenti oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 siano riveduti, per mezzo di ricalcolo o di stima, per conformarsi a tali definizioni.

Articolo 4

Informazioni sulla conformità alle definizioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente sulla conformità dei rispettivi dati statistici alle definizioni enunciate nell'allegato.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente reolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.

(3) GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

(4) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

ATTRIBUZIONE DELLE VOCI NACE ALLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE AGGREGATA

>SPAZIO PER TABELLA>